Nell’ambito del costituzionalismo moderno, la teoria della sovranità popolare è strettamente collegata al suffragio universale e alla sua progressiva affermazione (Democrazia; Diritto di voto). Questo forte collegamento emerge, in particolare, nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino francese del 1793, in cui viene affermato che la sovranità risiede nel popolo (art. 25) e che il popolo sovrano è costituito dall’universalità dei cittadini (art. 7 Cost. Francia 1793). Non è un caso, invece, che la Costituzione francese del 1791, che prevedeva un suffragio di tipo censitario (esplicitato nella distinzione tra cittadini c.d. attivi e cittadini c.d. passivi; Cittadinanza. Diritto costituzionale) parlasse piuttosto, secondo l’impostazione di J.-E. Sieyès di sovranità della nazione, anziché di sovranità popolare.
Nel corso dell’Ottocento, proprio per negare il fondamento filosofico-giuridico del voto universale e attenuarne la carica dirompente, alcuni studiosi hanno teorizzato l’esistenza di di una sovranità della Ragione (Guizot), ma, soprattutto, di una sovranità dello Stato, vero e proprio caposaldo del positivismo giuridico tedesco del XIX secolo (Diritto costituzionale), teorizzata, in particolare, da C.F. von Gerber, P. Laband e G. Jellinek. Di sovranità popolare parla, invece, il massimo esponente del radicalismo inglese, J. Bentham.
Dal punto di vista dei testi costituzionali, anche se non mancano eccezioni già nel corso del XIX secolo (art. 1 Cost. Francia 1848), il principio della sovranità popolare trova la sua definitiva consacrazione nelle Carte costituzionali successive al primo dopoguerra (art. 1 Cost. Germania 1919; artt. 1 ss. Cost. Francia 1946; art. 20 Legge fondamentale Germania 1949; artt. 2-3 Cost. Francia 1958; art. 1 Cost. Spagna 1978). Analogamente, anche la Costituzione italiana stabilisce, all’art. 1, co. 2, che «la sovranità appartiene al popolo», specificando, però, subito dopo, che lo stesso popolo «la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione» medesima.