Trattamento tributario riservato a determinati soggetti d’imposta che necessitano di adeguata tutela. Può essere introdotto in considerazione di situazioni soggettive od oggettive e si presenta in varie forme (esenzione, esclusione, detrazione, imposizione sostitutiva, credito d’imposta, eliminazione o semplificazione di obblighi di dichiarazione o procedimentali).
Nel caso delle agevolazioni fiscali (sovvenzioni finanziarie pubbliche erogate attraverso i circuiti tributari) nell’apprezzamento della capacità contributiva incidono fattori extrafiscali, con il solo limite della ragionevolezza e non arbitrarietà (art. 3 Cost.). L’istituzione delle agevolazioni di carattere soggettivo risponde, invece, ad altri criteri: sono collegate a prerogative connesse alla funzione o al ruolo sociale.
Le esenzioni fiscali, poi, riguardano la non tassabilità di determinate fattispecie che rientrano nella sfera impositiva, ma sono sottratte all’imposizione da una norma derogatoria per ragioni di politica fiscale o di altra natura. Esenzioni, agevolazioni e regimi sostitutivi costituiscono in ogni caso una deroga al criterio di tassazione basato su principi di generalità, uniformità e progressività: la loro legittimità costituzionale può soltanto discendere dall’esigenza che attraverso esse vengano realizzati interessi ulteriori pur presenti nell’ordinamento.