Sigla dell’Imposta sul reddito delle società, imposta sul reddito di società, enti e altre organizzazioni (diverse dalle società di persone), che ha sostituito l’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) quando, con il d. legisl. 344/2003, è stata attuata una riforma che ha modificato la struttura e la logica dell’imposizione societaria. La disciplina dell’IRES è oggi contenuta nel titolo II del d.p.r. 917/1986 (testo unico delle imposte sui redditi, t.u.i.r.).
I soggetti passivi dell’IRES sono: le società di capitali; gli enti pubblici e gli enti privati, diversi dalle società, nonché i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno, come oggetto esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciale; gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato che non hanno come oggetto l’esercizio di attività commerciale; le società e gli enti di qualsiasi tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. A tal fine si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. Norme particolari sono previste per i trust e gli istituti aventi contenuto analogo istituiti in Stati a fiscalità privilegiata. Il presupposto d’imposta è il possesso di redditi rientranti nelle categorie previste all’art. 6 del t.u.i.r..
La determinazione del reddito complessivo si distingue in ragione della natura del soggetto che lo produce: il reddito complessivo, da qualunque fonte provenga, è interamente assoggettato alla categoria del reddito d’impresa (art. 81 t.u.i.r.), a meno che non si tratti di enti non commerciali, i quali imputano, ai sensi dell’art. 143 del t.u.i.r., i propri redditi alle categorie previste per l’IRPEF; a tale ultimo regime sono soggette, per i redditi prodotti in Italia, anche le società e gli enti commerciali non residenti che non abbiano una stabile organizzazione nel nostro paese. Istituti particolari nella disciplina IRES sono quelli: della tassazione per trasparenza su scelta opzionale ricorrendo determinate condizioni (art. 115 e 116 t.u.i.r.); del consolidato fiscale nazionale (art. 117-129 t.u.i.r.); del consolidato fiscale mondiale (art. 130-142 t.u.i.r.). L’IRES è un’imposta periodica e di tipo proporzionale (l’ammontare si determina applicando alla base imponibile un’aliquota fissa). La tassazione del reddito prodotto da società ed enti pone un problema di doppia imposizione degli utili societari, assoggettati una prima volta a imposizione in capo alla società e una seconda volta nella forma dei dividendi percepiti dal socio. L’attuale disciplina, al fine di attenuare quanto più possibile la doppia imposizione, ha previsto la tassazione in capo alla società del reddito prodotto e un meccanismo di esenzione parziale da imposizione sui dividendi al momento della distribuzione.