Istituto giuridico nato in Inghilterra nel Medioevo e quindi diffusosi nel mondo anglosassone, in base al quale uno o più beni sono affidati a un soggetto fiduciario (trustee) affinché li gestisca per un determinato scopo ovvero in favore di uno o più beneficiari. Il t. ha trovato applicazione anche in Italia – non senza dubbi ed accesi dibattiti – dopo la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 (l. n. 364/1989, in vigore dal 1° gennaio 1992), e ancor più dopo l’introduzione dell’art. 2645-ter c.c.
Coalizioni d’imprese mediante le quali aziende similari (concentrazione in senso orizzontale) o tra loro in rapporto di complementarità o strumentalità (concentrazione in senso verticale) si fondono insieme in un complesso economico a direzione unitaria, rinunciando definitivamente alla propria individualità tecnico-amministrativa, al fine di ridurre i costi di produzione e battere la concorrenza con un largo aumento del profitto e un controllo parziale o totale del mercato (si distingue dal cartello, che concerne solo il controllo dei prezzi e delle quote di mercato ma non comporta integrazione); oppure anche costituiscono tra loro vincoli di partecipazione finanziaria. Per limitare la formazione di tali coalizioni esistono apposite leggi e provvedimenti (➔ antitrust).