Registro della popolazione destinato, in ogni Comune, a documentare lo stato numerico della popolazione stabile e fluttuante e i mutamenti che in essa si verificano per cause naturali e civili (nascita, matrimonio, morte, emigrazione, professione ecc.). Introdotta facoltativamente nel Regno d’Italia nel 1864, l’a. fu resa obbligatoria dalla l. 297/20 giugno 1871. Secondo l’attuale regolamento, approvato con d.p.r. 223/30 maggio 1989, l’a. della popolazione residente è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza nelle quali sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d’ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile. Presso i Comuni e presso il ministero dell’Interno sono tenute le a. dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE).
A. tributaria Sistema elettronico (introdotto con d.p.r. 605/1973) in cui sono inserite le principali informazioni risultanti dalle dichiarazioni fiscali. Attraverso il numero di codice fiscale (assegnato dagli uffici locali dell’Agenzia delle entrate e, per i neonati, dai Comuni) o di partita IVA consente di valutare la capacità contributiva dei soggetti passivi ed effettuare eventuali controlli incrociati, anche per individuare eventuali attività economiche sconosciute al fisco.
Le pubbliche amministrazioni, su richiesta motivata e obbligo del segreto d’ufficio sui dati, possono accedere al sistema informativo dell’a. tributaria per disporre di una banca dati utile per la lotta al riciclaggio del denaro sporco e per effettuare il controllo dei limiti di reddito di quanti vogliono usufruire di benefici assistenziali. Inoltre, l’utilizzazione dei dati dell’Agenzia delle entrate è consentita, previa autorizzazione del direttore generale degli agenti della riscossione, ai dipendenti della Riscossione s.p.a. e delle società da essa partecipate ai soli fini della riscossione mediante ruolo. Per la stessa finalità gli agenti della riscossione possono accedere a tutti i dati rilevanti detenuti da soggetti pubblici o privati con facoltà di prenderne visione e di estrarne copia.