La Corte dei conti costituisce, insieme al Consiglio di Stato e al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, uno di quegli organi di rilievo costituzionale che la Costituzione qualifica come «organi ausiliari» (sez. III del titolo III della parte II Cost.). La Corte dei conti fu istituita nel Regno di Sardegna a seguito della soppressione della Camera dei conti (l. n. 3705/1859; l. n. 3706/1859). Le competenze di quest’ultima, infatti, vennero divise tra il Consiglio di Stato e la Corte dei conti: mentre al primo fu devoluta la competenza come giudice di appello del contenzioso amministrativo, alla seconda vennero conferiti l’appello in materia di contabilità e le attribuzioni non giurisdizionali in materia di contabilità. La funzione della Corte dei conti fu definitivamente istituzionalizzata con la proclamazione del Regno d’Italia e ad essa fu conferito il compito di esercitare un controllo preventivo sui Regi decreti comportanti una spesa e di riferire al Parlamento in ordine al giudizio sulla «parificazione» del rendiconto generale dello Stato (l. n. 800/1862).
In seguito, la Corte dei conti ha visto accrescere, in virtù di numerosi interventi normativi le sue competenze e la sua importanza, tanto da essere definita dalla giurisprudenza costituzionale come il garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico, e, in particolare, della corretta gestione delle risorse collettive. La Corte dei conti, infatti, svolge una funzione giurisdizionale in materia contabile, di c.d. «responsabilità amministrativa» e di pensioni pubbliche (art. 103, co. 2, Cost.; l. n. 205/2000), ma ha anche una funzione di controllo preventivo sulla legittimità degli atti del Governo, nonché di controllo successivo sulla gestione del bilancio statale e sulla gestione finanziaria degli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria; inoltre, essa è organo ausiliario del Parlamento, a cui fornisce informazioni sull’andamento della pubblica amministrazione e degli altri enti pubblici assoggettati al suo controllo (art. 100 Cost.).
L’organizzazione della Corte dei conti. - La Corte dei conti si articola in sezioni, alcune delle quali hanno funzioni giurisdizionali e altre funzioni di controllo. Per quanto riguarda la funzione giurisdizionale, la l. n. 19/1994 ha previsto l’istituzione di sezioni di primo grado presso ogni capoluogo di Regione – con l’eccezione della Regione Trentino-Alto Adige, dove sono state istituite due sezioni decentrate, una presso la Provincia autonoma di Trento ed una presso quella di Bolzano – e di tre sezioni centrali di appello, presso la sede di Roma, con l’eccezione della Regione siciliana, che ha una propria sezione di appello a Palermo. Sui conflitti di competenza e sulle «questioni di massima» decidono le sezioni centrali a sezioni riunite (l. n. 19/1994). Presso ogni sezione giurisdizionale della Corte dei conti è prevista una Procura, con funzioni di pubblico ministero (l. n. 19/1994). I magistrati della Corte dei conti si distinguono in referendari, primi referendari e consiglieri. Al ruolo di referendario si accede tramite concorso pubblico ad accesso limitato, mentre ai ruoli più elevati si accede tramite promozione.
A garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza dei magistrati della Corte dei conti, è previsto un organo funzionalmente simile al Consiglio superiore della magistratura, competente a decidere tutti i provvedimenti relativi al loro status: il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, composto, oltre che dal Presidente di questa, dal suo Procuratore generale e dal Presidente di sezione più anziano, da dieci magistrati della Corte dei conti eletti tra le diverse qualifiche e da quattro esperti designati dai Presidenti delle Camere (l. n. 117/1988). Queste garanzie di indipendenza sono tuttavia attenuate dal fatto che il Governo, al pari di quanto accade per il Consiglio di Stato, può conferire incarichi di consigliere della Corte dei conti ad estranei alle amministrazioni dello Stato (d.P.R. n. 385/1977) e che è lo stesso Governo a nominare il Presidente della Corte dei conti tra i consiglieri che abbiano effettivamente esercitato funzioni direttive per almeno tre anni o funzioni equivalenti presso organi costituzionali nazionali o presso istituzioni dell’U.E. (l. n. 202/2000). *
Le funzioni della Corte dei conti. - Per quanto riguarda la funzione di controllo preventivo, originariamente riguardante tutti gli atti del Presidente della Repubblica e tutti gli atti di spesa, è stata recentemente circoscritto il controllo obbligatorio, che riguarda soltanto gli atti indicati nella l. n. 20/1994 (regolamenti, atti programmatici e di indirizzo, deliberazioni dei comitati interministeriali ecc.); sugli altri atti, invece, il controllo è solo eventuale, nel senso che sussiste in caso di richiesta da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o quando sia la stessa Corte dei conti a provvedervi per un periodo determinato ed in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo (l. n. 20/1994). È invece esplicitamente escluso che il controllo preventivo possa riguardare gli atti aventi forza di legge (l. n. 400/1988; l. n. 20/1994; Decreto-legge e Decreto legislativo). Se la Corte dei conti non riscontra alcuna irregolarità in sede di controllo preventivo, appone il visto e provvede alla registrazione dell’atto. Nel caso in cui, invece, la Corte dei conti rilevi delle irregolarità, l’atto non può entrare in vigore. Tuttavia, il Governo può deliberare che l’atto diventi comunque efficace: in questo caso, la Corte dei conti a sezioni riunite, se non ritiene che sia cessata la causa del precedente rifiuto di registrazione, può apporre il suo visto con riserva, dandone comunicazione alle Camere (R.d. n. 1214/1934). Al fine di evitare atteggiamenti dilatori da parte della Corte dei conti è previsto, inoltre, che gli atti sottoposti al controllo preventivo divengano efficaci se la Corte dei conti non ne dichiari la non conformità a legge entro trenta giorni dal loro ricevimento. Il termine è interrotto se la Corte dei conti richiede chiarimenti o elementi integrativi. Tuttavia, decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, l’atto diviene efficace se la Corte dei conti non ne dichiara l’illegittimità (l. n. 20/1994).
Per quanto riguarda i controlli successivi, essi concernono, in primo luogo, la gestione del bilancio dello Stato: tramite il c.d. giudizio di parificazione, infatti, la Corte dei conti a sezioni riunite valuta la rispondenza dei risultati della gestione finanziaria indicati nel rendiconto consuntivo con le previsioni contenute nel bilancio, e lo trasmette alle Camere. Alla Corte dei conti spetta, inoltre, il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle pubbliche amministrazioni statali, regionali e degli enti locali (l. n. 20/1994). Controlli di tipo successivo sono previsti, infine, anche sugli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, anche quando siano trasformati in s.p.a., purché lo Stato mantenga una partecipazione prevalente al capitale sociale.