Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro
Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, previsto all’art. 99 Cost., costituisce, insieme al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti, uno dei c.d. organi ausiliari all’interno degli organi di rilievo costituzionale. Nello specifico, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è organo di consulenza del Governo e del Parlamento in materia di economia e di lavoro (art. 99, co. 2, Cost.): il suo modello costituzionale di riferimento è rappresentato dal Consiglio economico del Reich (art. 165 Cost. Germania 1919), di cui riprende l’idea di una rappresentanza degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro. Tuttavia, mentre quest’ultimo organo faceva parte di un più articolato sistema di consigli, funzionale allo sviluppo della c.d. democrazia economica, assai ridotta è stata l’attività del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro nella storia repubblicana italiana, al punto che la dottrina si interroga, oggi come all’indomani della sua istituzione ad opera della l. n. 33/1957, sull’utilità della sua istituzione.
Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è formato da centododici membri che restano in carica per cinque anni, di cui novantanove in rappresentanza delle diverse categorie produttive e dodici «esperti», ovvero «esponenti della cultura economica, sociale e giuridica» (l. n. 936/1986), più il Presidente. Quest’ultimo e quattro «esperti» sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Governo, mentre i rimanenti otto «esperti» sono scelti direttamente dal primo, pur con atto controfirmato (Controfirma ministeriale). Per quanto riguarda i rappresentanti delle categorie produttive, quarantaquattro sono rappresentanti dei lavoratori dipendenti, diciotto dei lavoratori autonomi e trentasette delle imprese (l. n. 936/1986).
Secondo la stessa legge, Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro gode di autonomia contabile, funzionale ed organizzativa: approva direttamente il proprio bilancio preventivo e il proprio rendiconto consuntivo, può istituire comitati e commissioni al proprio interno e adotta a maggioranza assoluta propri regolamenti per la disciplina delle sue attività. Per quanto riguarda i suoi poteri, la Costituzione li enuncia appena: oltre alla suindicata funzione di consulenza – che si esplicita nell’espressione di valutazioni e di pareri, nella formulazione di proposte ed osservazioni, nell’approvazione di rapporti e nel compimento di studi e di indagini in materia economico-sociale – il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro ha anche il potere di iniziativa legislativa e può contribuire all’elaborazione della legislazione economica e sociale (art. 99, co. 3, Cost.; Procedimento legislativo).