Versamento diretto delle imposte sui redditi e dell’IVA dovute sulla base della dichiarazione, senza cioè l’intervento diretto dell’amministrazione finanziaria. Oltre a indicare nella dichiarazione gli elementi che concorrono alla formazione della base imponibile, il contribuente effettua quindi il calcolo dell’imposta dovuta (liquidazione), che tradizionalmente era eseguito dall’amministrazione finanziaria. Infatti, fino alla riforma delle imposte sui redditi del 1973, il sistema tributario non conosceva né il versamento diretto del contribuente né l’a. dell’imposta. Tale sistema ha richiesto l’elaborazione di una nuova forma di controllo, rivolta non più ad accertare la correttezza dei dati indicati in dichiarazione, bensì la stessa a. operata dal contribuente. In talune ipotesi, peraltro, è prevista l’a. non solo per il calcolo dell’imposta, ma anche per quello di interessi e sanzioni, come nel caso del ravvedimento operoso (art. 13 del d. legisl. 472/1997).