tributàrio, sistèma Complesso delle norme costituzionali, legislative e sublegislative che disciplinano il rapporto fra lo Stato, le regioni, le province, i comuni da un lato e il contribuente dall'altro.
L'art. 23 della Costituzione italiana stabilisce il principio per il quale la regolamentazione della prestazione patrimoniale o personale imposta è affidata a una norma legislativa emanata in via esclusiva dal Parlamento eletto dal popolo, sottraendo al potere esecutivo la possibilità di una discrezionale regolamentazione dell'imposizione. L'art. 53, inoltre, dettando i principi della capacità contributiva e della progressività, offre al legislatore un criterio direttivo per la redistribuzione della ricchezza secondo esigenze di solidarietà sociale.
Si dice imposta un prelievo coattivo destinato a coprire le spese pubbliche in virtù del principio di capacità contributiva; la tassa è, invece, collegata a una controprestazione da parte dello Stato a favore del contribuente; il contributo è un prelievo imposto a carico di un ben determinato gruppo di soggetti per particolari vantaggi e servizi che gli stessi ricevono dallo Stato.
La l. 27 luglio 2000 n. 212 ha dettato le disposizioni riguardanti i diritti del contribuente. In primo luogo, si afferma il principio della chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie che, tra l'altro, non potranno avere effetto retroattivo. Inoltre, i termini di prescrizione o decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati. È espressamente escluso l'utilizzo in materia tributaria del decreto legge, con il quale non possono essere istituiti nuovi tributi né può essere prevista l'applicazione di tributi esistenti a nuove categorie di soggetti.
Nel quadro storico la finanza locale, almeno tendenzialmente, è stata sempre separata da quella statale, e la Costituzione repubblicana ha solennemente riconosciuto l'autonomia finanziaria delle regioni. Tali principi, tuttavia, hanno conosciuto una significativa espansione con la riforma costituzionale del 2001, che ha attribuito autonomia finanziaria anche ai comuni, alle province e alle città metropolitane. In particolare, si è stabilito che tali enti abbiano risorse autonome e che possano decidere e applicare tributi propri in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.