Terreno provvisto delle attrezzature per l’atterraggio e il decollo degli aeromobili e dotato delle infrastrutture per costituire un centro di traffico aereo (v.fig.).
Gli a. possono essere militari, civili e militari aperti al traffico civile. Quelli militari si suddividono in armati, sede di unità aeree, e non armati. Secondo le norme ICAO un a. civile può essere internazionale, nazionale e franco; il primo è destinato da uno Stato al traffico aereo con altri Stati: in esso si svolgono le operazioni doganali, di polizia, sanitarie e in genere tutte quelle necessarie per tale traffico; il secondo è destinato al traffico interno di uno Stato; nel terzo è possibile sbarcare viaggiatori e merci senza dover effettuare operazioni doganali a condizione che i viaggiatori e le merci medesimi rimangano entro la zona designata fino alla partenza per altro Stato. Frequentemente i grandi a. assommano le funzioni di tutti e tre questi tipi, mantenendo tuttavia ben separate le zone assegnate ai diversi traffici. L’ubicazione degli a. civili è determinata quasi esclusivamente da convenienza economica e di traffico, quella degli a. militari da molteplici fattori d’indole tattica, strategica e geopolitica. Nella scelta di un terreno per un a. la considerazione principale è che sia pianeggiante e non abbia rilievi intorno; è inoltre opportuno che sorga su una zona libera da costruzioni e da vincoli in modo che possa estendersi. Tutti gli a. costruiti negli anni 1920 e 1930 avevano come difetto principale l’impossibilità di espandersi; per questo la maggioranza di essi è stata abbandonata quando lo sviluppo dell’aviazione ha richiesto per gli a. insediamenti di ben maggiori dimensioni. Il costante aumento del traffico aereo, a partire dagli anni 1990, ha reso necessari interventi per aumentare le potenzialità degli a., il cui numero è rimasto praticamente inalterato. Sono state costruite nuove piste e ampliate quelle esistenti, potenziate le infrastrutture per passeggeri e per merci, le piste di rullaggio ecc. Per quanto concerne i sistemi di guida, sono stati realizzati notevoli progressi con l’adozione di una versione avanzata del sistema ILS (➔), denominata ILS categoria III, che consente operazioni di decollo e atterraggio con visibilità di 200 m, e con il sistema MLS (➔), che consente tali operazioni con visibilità ancora minore.
Il terreno di un a. deve essere compatto, uniforme, livellato o con deboli pendenze, permeabile perché l’acqua non stagni; spesso le condizioni del fondo sono migliorate con opere di drenaggio. Nei primi tempi dell’aviazione le corse di decollo e di atterraggio erano molto brevi rispetto a quelle odierne, mentre era essenziale decollare e atterrare sempre contro vento, risultando in tal modo massima la velocità relativa dell’aeromobile rispetto all’aria e quindi la portanza. Gli a. di allora, detti campi d’aviazione, erano grandi prati erbosi, e i piloti potevano scegliere la direzione di decollo e di atterraggio in modo da avere in ogni caso il vento frontale. Negli a. moderni, grandi e piccoli, gli aeroplani decollano e atterrano su piste adeguate come dimensioni, pavimentazione, numero e disposizione. Vi sono piste di volo e piste di rullaggio. La lunghezza delle piste, che varia da 900 a 4500 m, è in funzione principalmente del carico alare e della spinta specifica (potenza specifica per gli aerei a elica) dei velivoli che le usano; quando la densità dell’aria è minore, per altezza sul livello del mare (per es., a La Paz, 3630 m s.l.m., la pista è lunga 4000 m) o per alte temperature (a Dōḥa, in Qatar, è lunga 4500 m). Per impieghi eccezionali si adoperano piste particolari: per es., la pista della base aerea Edwards (California), lunga 11.300 m, situata sul lago asciutto Rogers, lungo circa 20 km.
È un elemento indispensabile in tutti gli a. tranne in quelli minimi dove c’è solo traffico privato. La torre è il comando tattico, il centro nevralgico dell’a.; negli a. internazionali di maggior traffico i controllori possono dirigere fino a 2000 movimenti al giorno, più di uno al minuto durante le ore di punta. Le torri dei maggiori a. spesso hanno due sale controllo; in quella superiore, dotata di una finestratura amplissima, operano i controllori responsabili degli aerei in decollo e in atterraggio, nonché dei movimenti al suolo. Nella sala inferiore operano i controllori di avvicinamento, che si occupano però anche degli aerei in allontanamento, fin quando essi non sono usciti dall’area terminale. I controllori di avvicinamento operano unicamente con il radar, quelli della sala superiore (detti ‘controllori di torre’) operano a vista ed eventualmente con il sussidio del radar (➔ controllo). Nessun pilota può occupare la pista per decollare, né può decollare, né può inserirsi nel circuito (percorso obbligatorio intorno al campo per chi vuole atterrare) se non ha ottenuto l’autorizzazione dal controllore di torre.
In tutti gli a. esistono stazioni di servizio meteorologico di diversa importanza a seconda del traffico; le stazioni provvedono al rilievo dei dati meteorologici del luogo, alla loro trasmissione alle altre stazioni della rete meteorologica, nonché a fornire agli equipaggi indicazioni sulle condizioni atmosferiche lungo le varie rotte e sull’aeroporto.
In ogni a. si raccomanda di predisporre una fonte di energia elettrica di emergenza di potenza sufficiente ad alimentare almeno gli impianti di comunicazione (radio e per filo) dei servizi aeronautici fissi e mobili, le lampade di segnalazione, l’illuminazione minima necessaria per il personale addetto alla circolazione aerea, gli impianti di radioassistenza alla navigazione, le luci di ostacolo e le luci di pista. Il dispositivo di allacciamento alla sorgente di emergenza deve essere tale che in un intervallo di tempo non superiore a due minuti avvenga automaticamente il ripristino dei servizi indispensabili sopraelencati. Altri impianti sono: i mezzi antincendio, i mezzi di pronto soccorso ecc.
Dopo la riforma del 2005, in tutti gli articoli del Codice della navigazione il termine a. ha sostituito quello di aerodromo. Diverse dagli a. sono le aviosuperfici, che designano genericamente altri spazi, anche acquei, dai quali possono involarsi o nei quali possono atterrare aeromobili e altri mezzi aerei.
Gli a. possono essere pubblici o di proprietà privata. Quelli che appartengono allo Stato e agli enti locali territoriali, così come le costruzioni e gli impianti destinati al servizio della navigazione aerea, fanno parte del demanio civile aeronautico. Gli a. militari sono beni del demanio militare aeronautico (art. 692 c. nav.). Le aviosuperfici non sono beni demaniali. Le strutture aeroportuali di proprietà dello Stato sono assegnate in uso gratuito all’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), che provvede ad affidarle in concessione agli enti di gestione aeroportuale. In deroga all’art. 934 e ss. c.c., le opere realizzate dal gestore sul sedime demaniale restano nel suo patrimonio sino allo scadere della concessione.
L’art. 698 c. nav. recepisce la nuova categoria, coniata da leggi speciali, degli a. di interesse nazionale, contrapposti a quelli di interesse regionale, e prescrive che siano individuati dallo Stato con il concorso di Regioni, organi amministrativi e competenti commissioni parlamentari. Nella classificazione si deve tenere conto delle dimensioni e della tipologia del traffico, dell’ubicazione territoriale e del ruolo strategico, e della previsione della struttura all’interno dei progetti delle reti europee di trasporto. Compare nello stesso articolo anche la menzione del sistema aeroportuale, che indica un agglomerato di aeroporti in un’area limitata, tendenzialmente destinati a specializzarsi in funzioni differenti. Gli aeroporti civili dello Stato e degli enti territoriali, gli aeroporti militari designati dal ministero dei Trasporti d’intesa col ministero della Difesa e gli aeroporti privati a ciò adibiti dal gestore sono aperti al traffico aereo civile. La valutazione sull’idoneità della struttura all’esercizio del traffico aereo, così come l’autorizzazione per la costruzione degli aeroporti privati è affidata all’ENAC. Gli aeromobili hanno libero accesso alla struttura aperta al traffico civile, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge e dal regolamento di ogni singolo scalo, salvo il caso che, trattandosi di aeroporto privato non aperto al pubblico, manchi il consenso del gestore.