consìglio di amministrazióne Organo collegiale consultivo costituito presso ciascun ministero, con il compito di pronunciarsi sui provvedimenti che riguardano il personale fino alla qualifica inferiore a quella di direttore generale; è presieduto dal ministro o, per delega, dal sottosegretario ed è composto dai direttori generali e dai funzionari di grado pari o superiore a questi, che abbiano la direzione effettiva di un servizio nonché «da non meno di tre rappresentanti del personale scelti dagli altri membri del c. d’amministrazione» (art. 146 d.p.r. 3/1957, modificato dall’art. 7 l. 149/1968).
Organi collegiali analoghi esistono, con lo stesso titolo, anche presso enti di diritto pubblico e simili. Nelle società per azioni amministrate da più persone il consiglio è nominato dall’assemblea dei soci e svolge funzioni interne di indirizzo e di controllo. Le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta, salva diversa previsione dell’atto costitutivo (➔ società).