Sono una particolare categoria di società per azioni e, segnatamente, delle società per azioni “aperte”, quelle, cioè, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.
Per le società con titoli quotati in mercati regolamentati, sono previste regole specifiche e più severe, al fine di garantire la trasparenza degli assetti proprietari. Esse sono sottoposte al controllo della CONSOB che ne rileva le partecipazioni, ne segue le variazioni, in modo che siano date al pubblico le comunicazioni necessarie ad assicurargli un’adeguata informazione sull’assetto e il peso dei soci. Anche i patti parasociali aventi a oggetto l’esercizio del voto o la preventiva consultazione in vista del suo esercizio, i limiti al trasferimento delle azioni, l’influenza dominante e l’acquisto di azioni emesse dalla società o dalla sua controllante, devono essere comunicati alla CONSOB, pubblicati mediante avviso sulla stampa e depositati presso il registro delle imprese.
Tale società può emettere azioni di risparmio, prive di diritto di voto, ma assistite da particolari privilegi di natura patrimoniale, per non più della metà del capitale sociale.
La regolarità della gestione e del bilancio è accertata da una società di revisione, che ha il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili nonché di verificare che i bilanci corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano. Nel caso di società quotate, la società di revisione deve essere iscritta in un apposito albo tenuto dalla CONSOB, previa verifica dei requisiti di indipendenza e di idoneità tecnica; nel di società “aperte” non quotate, il revisore deve essere iscritto in un apposito registro istituito presso il ministero della Giustizia. Al termine di ogni esercizio, la società di revisione esprime un giudizio sul bilancio che viene formalizzato in una relazione depositata presso la sede della società, unitamente al bilancio, durante i 15 giorni che precedono l’assemblea e finché il bilancio non è approvato. La società di revisione riceve l’incarico dall’atto costitutivo o, successivamente, dall’assemblea della società, sentito il collegio sindacale; l’incarico dura tre esercizi e non può essere rinnovato più di due volte alla stessa società.
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa