È il soggetto incaricato della gestione dell’impresa e della realizzazione di tutte le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Di norma, l’amministratore è anche rappresentante della società.
I sistemi di amministrazione variano a seconda dei tipi sociali considerati, così, in alcuni casi, la funzione di amministratore deve essere rivestita necessariamente da un socio, mentre, in altri, può essere affidata anche a non soci.
Nel caso di società per azioni che adottino il sistema di amministrazione e controllo cosiddetto “tradizionale”, i primi amministratori sono indicati nell’atto costitutivo, mentre gli amministratori successivi sono nominati dall’assemblea ordinaria. L’amministrazione può essere affidata a un soggetto singolo (amministratore unico), ovvero a più persone, che formano il consiglio di amministrazione. Se lo statuto o l’assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare alcune funzioni ad uno o più dei suoi componenti, istituendo, così, le figure dell’amministratore delegato e del comitato esecutivo. Il consiglio di amministrazione può validamente deliberare se è presente la maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del consiglio contrastanti con le previsioni di legge o con le disposizioni dello statuto sono annullabili su istanza del collegio sindacale o degli amministratori assenti o dissenzienti.
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e restano in carica fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa indicazione dello statuto, e sono revocabili in ogni momento dall’assemblea.
Gli amministratori devono adempiere i doveri imposti dalla legge o dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenza tecniche. Essi sono responsabili verso la società per i danni derivanti dall’inadempimento di questi doveri. Sono altresì responsabili per i danni causati al singolo socio o ai creditori sociali.