ufficio diritto canonico U. ecclesiastico Secondo il Cod. iur. can., che si occupa della materia nei canoni 145-203, in senso lato qualsiasi funzione o incarico (munus) legittimamente esercitato per un fine spirituale (per es., quello del confessore, catechista ecc.); in senso stretto, ogni funzione o carica costituita stabilmente, per istituzione divina o ecclesiastica, da conferire a norma dei sacri canoni, alla quale sia annessa una partecipazione alla potestà ecclesiastica, di ordine e di giurisdizione, o secondo alcuni, di sola giurisdizione. religione Insieme di preghiere da recitarsi in determinate circostanze. U. divino (o liturgia delle ore) Insieme di preghiere che gli ecclesiastici, i monaci e i religiosi hanno l’obbligo di recitare durante la giornata, diviso secondo le ore canoniche in modo da santificare tutto il corso del giorno e della notte per mezzo della lode divina. Per il rito romano, il libro che contiene le preghiere dell’u. divino (➔ breviario), sottoposto a revisione secondo i principi stabiliti dal concilio Vaticano II, è stato approvato e promulgato (con il titolo di Liturgia horarum iuxta ritum romanum) da Paolo VI nel 1970 con la costituzione apostolica Laudis canticum. U. della lettura Nella liturgia delle ore, l’u. notturno e la prima delle ore canoniche (un tempo chiamato mattutino). Lo schema fondamentale è costituito da salmi, letture (della Scrittura, patristiche o agiografiche) e orazioni. Dopo il concilio Vaticano II, pur conservando l’indole di preghiera notturna per il coro, è stato adattato in modo da poter essere recitato in qualsiasi ora del giorno.