Il corso di studi che avvia all’esercizio di una professione e ha perciò indirizzo parzialmente o prevalentemente tecnico e pratico.
L’istruzione p., legata allo sviluppo dell’attività economica e soprattutto di quella produttiva industriale, ha in Italia una storia relativamente recente. Con il decreto 4150/5 gennaio 1860, la competenza dell’istruzione p. passò al ministero per l’Agricoltura, industria e commercio, nel cui ambito rimase fino oltre la Prima guerra mondiale. Dopo il 1945, per iniziativa del ministero del Lavoro e della previdenza sociale, s’istituirono corsi per ex combattenti, partigiani, profughi e disoccupati, mentre il ministero della Pubblica istruzione istituiva le scuole popolari per i giovani e per gli adulti e successivamente gli istituti professionali.
Nell’attuale quadro normativo diventa ancora più evidente la distinzione fra l’istruzione p., che rientra nell’ordinamento scolastico statale, e la formazione p., attribuita alla competenza delle regioni (➔ formazione). L’istruzione p. è impartita negli istituti professionali di Stato, destinati a fornire ai giovani una preparazione idonea all’esercizio di attività di ordine esecutivo nei diversi settori economici. Questo tipo d’istruzione, rientrante nella fascia dell’istruzione secondaria di secondo grado, manca di un’autonoma legge quadro che ne fissi la disciplina generale; ciò non ha impedito tuttavia un notevole sviluppo quantitativo e qualitativo delle corrispondenti istituzioni in relazione al progressivo aumento della domanda d’istruzione p. verificatosi negli ultimi decenni. Gli istituti p., istituiti singolarmente con decreti del presidente della Repubblica che ne fissano anche l’ordinamento e il funzionamento, si distinguono in vari tipi (per l’agricoltura, per l’industria e l’artigianato, per il commercio, per le attività marinare, alberghiere) e sono articolati in scuole nell’ambito delle quali sono previste sezioni corrispondenti alle qualifiche che si conseguono al termine del corso di studi (esistono anche alcuni istituti speciali, come l’Istituto di Stato per la cinematografia e la televisione, riordinato con il d.p.r. 644/31 marzo 1969). La l. 754/27 ottobre 1969, al fine di consentire ai giovani che hanno frequentato i corsi di qualifica una formazione culturale e applicativa di livello di scuola secondaria di secondo grado quinquennale, ha autorizzato l’istituzione di corsi post-qualifica, ai quali sono ammessi i licenziati della sezione di qualifica corrispondente. Con ciò, ai frequentanti gli istituti p. è stata data la possibilità di conseguire un diploma di maturità professionale, valido anche per l’ammissione all’università.
In seguito alle più recenti innovazioni tecnologiche nella produzione e nell’organizzazione dei servizi e alla stessa evoluzione dei rapporti sociali e del lavoro, si è posta l’esigenza di ridefinire e aggiornare il quadro formativo dell’istruzione p., onde garantire ai giovani una dotazione culturale più solida che in passato, sulla quale innestare una formazione p. iniziale polivalente e più adattabile alle accelerate trasformazioni del sistema economico. A tal fine, il ministero della Pubblica istruzione ha messo a punto un programma sperimentale di rinnovamento, con l’intento altresì di rilanciare l’offerta formativa degli istituti p. di Stato. Tale progetto, istituzionalizzato con decreto ministeriale 24 aprile 1992 e che ha previsto l’estensione dei nuovi programmi e orari a tutti i corsi di qualifica entro l’anno scolastico 1994-95, presentava un impianto così caratterizzato: a) forte ridimensionamento dell’amplissimo ventaglio di qualifiche fino ad allora rilasciate dagli istituti professionali. Il piano registrava, in complesso, 17 qualifiche raggruppate in 10 indirizzi relativi ai settori dell’agricoltura, dell’industria e artigianato, dei servizi; b) durata triennale di tutti i corsi di qualifica e loro articolazione in un biennio e in un terzo anno conclusivo.; c) esame da sostenere, al termine del triennio, per il conseguimento del diploma di qualifica, titolo di studio col quale i giovani possono accedere al lavoro o iscriversi ai corsi biennali post-qualifica oppure frequentare corsi modulari convenzionati con le regioni per il conseguimento di un secondo livello di qualifica.
La riforma Gelmini (presentata nel 2009) ha previsto che le varie specialità esistenti confluiscano in due settori. Nel primo, denominato ‘Industria e artigianato’ è compreso l’indirizzo ‘Produzioni industriali e artigianali’; nel secondo settore, denominato ‘Servizi’, sono inclusi 5 indirizzi: Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale; Servizi di manutenzione e assistenza tecnica; Servizi socio-sanitari; Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera; Servizi commerciali.