fóndo comune di investiménto Istituto di intermediazione finanziaria che mira a investire in titoli azionari e obbligazionari i capitali raccolti presso i piccoli e medi risparmiatori. Il risparmiatore, liberato dall’onere della scelta tra i titoli offerti per l’impiego del capitale, limita pertanto i rischi dell’investimento diretto. I fondi sono aperti se vi è libertà di entrata e di uscita in qualsiasi momento o chiusi se l’entrata è prefissata al periodo di promozione e l’uscita alla scadenza del fondo (per i fondi comuni mobiliari ➔ ETF).
Nel sistema tributario tale tipo di fondo ha un suo peso in quanto fonte di produzione di un reddito derivante da investimenti effettuati dal fondo. A norma dell’art. 1, 1° co., lett. j, del d. legisl. 58/1998) è un patrimonio, gestito in monte, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti. A lungo si è discusso, in via generale, sulla natura di soggetto passivo di imposta del fondo comune di investimento, valorizzando (o negando) l’autonomia patrimoniale e l’idoneità alla realizzazione dei presupposti d’imposta da parte del fondo. L’evoluzione dei tempi, la frammentazione e la diversificazione della disciplina riferibile ai fondi comuni, a seconda delle caratteristiche assunte (mobiliari o immobiliari, aperti o chiusi, residenti o non residenti) hanno condotto ad ammettere che non è possibile una soluzione unitaria della questione e che il fondo si può ritenere soggetto passivo d’imposta ogniqualvolta sia in grado di realizzare autonomamente i presupposti stabiliti dalla legge. La disciplina fiscale dei fondi comuni di investimento è oggi distinta in funzione delle loro caratteristiche e, principalmente, fra fondi mobiliari ed immobiliari.
I fondi comuni mobiliari sono assoggettati a un’imposta sostitutiva, applicata sul risultato della gestione, maturato nel periodo d’imposta. La misura dell’imposta sostitutiva è generalmente del 12,50%, salvo alcune eccezioni per i fondi specializzati in società quotate di piccola o media capitalizzazione (small cap) e per i fondi mobiliari con meno di cento partecipanti. Alla tassazione in capo al fondo consegue una tendenziale detassazione dei proventi corrisposti agli investitori. Tali proventi non concorrono a formare il reddito imponibile delle persone fisiche non imprenditori e, quindi, in tali ipotesi, non sono soggetti a ritenuta alla fonte e non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi. Se, invece, i proventi sono percepiti nell’ambito di un’attività d’impresa, concorrono a formare il reddito del soggetto nel periodo in cui sono percepiti, con il riconoscimento di un credito, pari all’imposta già scontata dal fondo.
In modo diverso è disciplinata la tassazione dei fondi comuni immobiliari, oggetto negli ultimi anni di diversi interventi normativi (cfr. d.l. 351/2001; d.l. 269/2003; l. 326/2003; d.m. 47/2003). Nei fondi immobiliari gli investimenti sono effettuati in immobili; per la costituzione di un fondo immobiliare è necessaria la presenza di una società di gestione del risparmio, la quale svolge l’attività istituzionale di gestione dei fondi (art. 34 d. legisl. 58/1998) ed è iscritta in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia (art. 35). Il regime fiscale dei fondi immobiliari prevede la detassazione dell’attività del fondo e l’imposizione dei redditi derivanti dagli investimenti nel momento in cui l’investitore li percepisce. I fondi immobiliari non sono, quindi, soggetti d’imposta né ai fini IRES né ai fini IRAP. I proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi scontano, invece, una ritenuta a titolo di imposta se il soggetto percipiente non esercita attività di impresa, ovvero a titolo di acconto in quest’ultimo caso (ove, comunque, non è riconosciuto alcun credito di imposta, in quanto non vi è stata una precedente imposizione).
I fondi comuni di investimento non sono considerati soggetti passivi Iva. Per quel che concerne i fondi di investimento immobiliari, la soggettività ai fini IVA viene riconosciuta espressamente, con il d.l. 251/2001, in via esclusiva alla società di gestione dei fondi. Nello stesso decreto è stata anche prevista l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile per le ipotesi di operazioni assoggettabili a IVA e una peculiare disciplina basata sulla separazione contabile di ogni fondo comune di investimento gestito dalla società.