• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

accantonamento

Enciclopedia on line
  • Condividi

In contabilità, lo stanziamento di bilancio per la costituzione di fondi a copertura di spese future certe o probabili. Rientrano in questa categoria i costi, gli oneri o le perdite concorrenti alla determinazione del reddito d’esercizio, la cui esistenza, ammontare o data di sopravvenienza non sia certa ma semplicemente probabile. Più precisamente, si usa distinguere tra gli a. per rischi e svalutazioni, nei quali è la stessa esistenza della componente negativa a risultare incerta, e gli a. per costi e oneri da liquidare, in cui l’incertezza ricade sul quantum ovvero sul quando. Attraverso gli a. si mira ad anticipare costi destinati a manifestarsi in un esercizio futuro, ma più correttamente imputabili a quello in corso, per meglio rispondere alle esigenze della competenza economica. La rilevanza fiscale degli a. è subordinata alla normativa (art. 107, co. 4 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi, TUIR).

Vanno in particolare menzionati gli a. per i fondi per le indennità di fine rapporto, quelli per i fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell’art. 2117 c.c. (la cui deducibilità è prevista dall’art. 105 del TUIR), gli a. per rischi su crediti e gli a. per imposte non definitivamente accertate. La deducibilità degli a. è limitata a un tetto massimo, individuato al fine di precludere la nascita di controversie tra fisco e contribuenti. Al momento in cui si manifestano le spese o perdite per la cui sopravvenienza sono state accantonate le somme, esse risultano del tutto irrilevanti fino a che il fondo accantonato è capiente. Nell’ipotesi che l’ammontare degli oneri ecceda gli importi accantonati, si registra, invece, una sopravvenienza passiva.

Vedi anche
sopravvenienza In contabilità, ogni fatto imprevisto e fortuito estraneo alla gestione, che modifica in aumento (sopravvenienza attive) o in diminuzione (sopravvenienza passive) il patrimonio aziendale. Nel diritto tributario, in base al d.p.r. 917/22 dicembre 1986, sono considerate sopravvenienza attive i ricavi o ... Trattamento di fine rapporto. Diritto del lavoro La cosiddetta liquidazione che secondo la legge (art. 2120 c.c.) deve essere erogata ai lavoratori subordinati al momento della cessazione del rapporto di lavoro; il suo scopo è quello di aiutare il lavoratore a superare le difficoltà economiche connesse al venir meno della retribuzione. Tale emolumento ... contribuènte contribuènte Chi paga tributi di qualsiasi genere, e in partic. chi paga imposte e contributi prelevati coattivamente dagli enti pubblici in corrispettivo di servizi a domanda non individualizzabile. Si distingue fra contribuente di diritto e contribuente di fatto, cioè fra chi è tenuto a pagare il tributo ... Il lavoro subordinato L’art. 2094 c.c. definisce il lavoratore subordinato come colui che «si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore». L’art. 2104, co. 2, c.c. conferma, con ulteriore forza, che il ...
Categorie
  • CONTABILITA in Economia
  • DIRITTO DEL LAVORO in Diritto
Vocabolario
accantonaménto
accantonamento accantonaménto s. m. [der. di accantonare]. – 1. a. Il mettere da parte, il fare riserva: a. di generi alimentari, di merci, ecc. b. In contabilità, lo stanziamento di bilancio al fine della costituzione di fondi per le spese...
accantonare
accantonare v. tr. [der. di cantone 1; nel sign. 2, dal fr. cantonner] (io accantóno, ecc.). – 1. Mettere da parte una somma di denaro per uno scopo determinato; estens., fare riserva di qualche cosa, spec. merci e generi alimentari; fig.,...
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali