Legge che ogni anno deve essere presentata al Parlamento entro il 30 settembre. Introdotta con la l. 468/5 agosto 1978, la legge f. dovrebbe essere approvata entro il 31 dicembre di ogni anno. Qualora ciò non avvenga, si fa ricorso all’esercizio provvisorio del bilancio. La legge f. ha lo scopo di adeguare le entrate e le uscite del bilancio dello Stato, delle aziende autonome e degli enti che si ricollegano alla finanza statale e agli obiettivi di politica economica del bilancio e in particolare deve indicare i mezzi per far fronte a eventuali maggiori uscite, così come stabilito dall’art. 81 della Costituzione. Con essa possono operarsi modificazioni e integrazioni legislative aventi riflessi sul bilancio dello Stato, delle aziende autonome e degli enti collegati alla finanza statale ed è indicato il livello massimo del ricorso al mercato finanziario. In relazione alle finalità che si propone, la legge f. è stata qualificata dalla dottrina come ‘legge rafforzata’, nel senso di legge che pone vincoli (anche se di carattere politico e non costituzionale) al legislatore ordinario. In realtà, già dal suo primo utilizzo, la legge f. è stata adoperata come un omnibus comprensivo di tutti gli aggiustamenti e le innovazioni alla legislazione vigente che per ogni esercizio finanziario erano ritenuti necessari, divenendo non tanto il principale strumento di attuazione della manovra finanziaria del governo, quanto il momento del più vivace dibattito parlamentare su questioni settoriali, spesso in contrasto con gli indirizzi generali di politica economica. Per questi motivi è stata operata una riconsiderazione complessiva della legge f., attuata con la l. 362/23 agosto 1988; in essa è stato di nuovo stabilito che la legge f. deve contenere esclusivamente le regolazioni quantitative strettamente necessarie a realizzare la manovra di politica economica e a prefissare il livello massimo teorico dell’indebitamento a medio e lungo termine, al fine della copertura di tutte le spese iscritte nel bilancio.
L’introduzione della moneta unica ha dato particolare importanza alla legge f. e in genere ai documenti di finanza pubblica. Il patto di stabilità contenuto nel trattato di Maastrich, infatti, impone agli Stati membri un rapporto tra indebitamento netto (differenza tra le entrate e le uscite della pubblica amministrazione al lordo della spesa per gli interessi sul debito pubblico) e prodotto interno lordo non superiore al 3% e un rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo non superiore al 60%. Per meglio soddisfare tali requisiti, la riforma del bilancio pubblico (l. nr. 196 del 31 dicembre 2009) ha sostituito alla legge finanziaria la legge di stabilità.
La legge f. è la naturale conseguenza del Documento di Programmazione Economica Finanziaria (DPEF) redatto dal ministero dell’Economia e finanze e approvato dal Consiglio dei ministri. Tale documento presenta la programmazione economica dei successivi 5 anni di esercizio finanziario e rappresenta una prima quantificazione delle poste di bilancio che saranno poi dettagliatamente specificate nella legge finanziaria.