Vaticano, Stato della Città del (S.C.V.) Stato costituito da un piccolo territorio posto all'interno della città di Roma, sulla riva occidentale del Tevere e corrispondente al colle Vaticano. Esso rappresenta la sede della Chiesa cattolica e capo dello Stato è il Sommo Pontefice al quale competono i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario; il potere esecutivo viene esercitato per mezzo della Pontificia commissione per lo S.C.V. È lo Stato meno esteso al mondo: comprende la piazza e la basilica di S. Pietro, i palazzi circostanti con le raccolte artistiche, i musei e la biblioteca, parchi, giardini e alcune strade e piazze, e appartiene al Patrimonio Artistico dell'Umanità, in base alla convenzione dell'UNESCO (1972) per la protezione del patrimonio mondiale naturale e culturale.
Lo S.C.V. sorse a seguito del Trattato dell'11 febbr. 1929 tra l'Italia e la Santa Sede - Trattato che, insieme al coevo Concordato e alla Convenzione finanziaria, fa parte dei Patti lateranensi - attraverso la cessione in sovranità a quest'ultima di un territorio e il riconoscimento, da parte italiana, del nuovo Stato sotto il potere sovrano della Santa Sede. Lo S.C.V. venne costituito per assicurare alla Santa Sede, nella sua qualità di suprema istituzione della Chiesa cattolica, "l’assoluta e visibile indipendenza e garantirle una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale", come indicato nel preambolo del suddetto Trattato. Con il Trattato lateranense si chiuse quindi la cd. questione romana, sorta il 20 sett. 1870, quando l'esercito italiano era entrato in Roma mettendo fine allo Stato della Chiesa e al potere temporale dei papi. Da quel momento e fino ai Patti lateranensi i pontefici succedutisi non riconobbero lo Stato italiano e si considerarono prigionieri nei palazzi vaticani. Con la firma dei Patti lateranensi, cedendo alla Santa Sede la sovranità di questo piccolo territorio, l'Italia garantiva al nuovo Stato la più completa libertà da ogni ingerenza e al papa l'indipendenza assoluta come capo spirituale del cattolicesimo. Da parte sua il pontefice riconosceva il Regno d'Italia con Roma capitale. Nel 1984, poi, il presidente del Consiglio B. Craxi stipulò un nuovo concordato con la Santa Sede che cancellava alcune norme concordatarie stabilite nel 1929 ritenute anacronistiche, ma lasciando inalterate le garanzie contenute nel Trattato a tutela dello S.C.V.
Lo S.C.V. presenta alcune particolari caratteristiche che lo distinguono da ogni altro Stato. La sua personalità quale Ente sovrano di diritto internazionale, distinto dalla Santa Sede, è universalmente riconosciuta. Lo S.C.V. svolge la funzione di strumento destinato a garantire l’indipendenza della Santa Sede e della Chiesa cattolica da qualsiasi altro potere statale. In conseguenza della estraneità della Santa Sede dalle competizioni temporali tra gli Stati, lo S.C. V. è neutrale: esso non fa parte delle Nazioni Unite ma è membro di plurime Organizzazioni internazionali (quali l’Unione Postale Internazionale e l’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni). Lo S.C.V. è dotato di un articolato ordinamento giuridico, che vede come fonti principali Leggi vaticane e norme di diritto canonico (vedi la legge 1° ottobre 2008, n. LXXI “Legge sulle fonti del diritto”) e, in via suppletiva e previo recepimento da parte della competente autorità vaticana, le leggi e gli altri atti normativi emanati nello Stato Italiano. Lo S.C.V. ha un ordinamento giudiziario che, secondo la legge del 21 novembre 1987, n. CXIX, ha come suoi organi il Giudice unico, il Tribunale, la Corte d'Appello e la Corte di Cassazione, i quali esercitano le loro attribuzioni a nome del Sommo Pontefice.