Insieme dei principi e dell’ordinamento della Chiesa cattolica romana, ossia la società di fedeli che, distinguendosi da tutte le altre comunità cristiane (➔ cristianesimo), ha per capo visibile il papa, considerato vicario di Cristo e successore di Pietro.
Caratteristiche della Chiesa cattolica sono l’unità, la santità, la cattolicità e l’apostolicità. L’unità fa sì che come le membra unite al capo formano un unico corpo, così i battezzati incorporati a Cristo formino con lui un corpo solo, nel quale possono raggiungere l’unione piena e totale con Dio; la santità è il fine per cui la Chiesa fu istituita, perché i suoi membri, vivificati dalla grazia santificante, siano perfetti com’è perfetto il Padre celeste; la cattolicità è la vocazione universale della Chiesa, derivata dall’obbligo degli apostoli di predicare il Vangelo a tutte le creature; l’apostolicità significa che la Chiesa risale agli apostoli nella sua costituzione essenziale.
Il governo della Chiesa cattolica è teocratico, derivando ogni autorità dal suo divino fondatore, esercitata nella persona del suo vicario, il romano pontefice, successore dell’apostolo Pietro nel primato apostolico. Viene considerato fuori dalla Chiesa cattolica (scomunicato) chiunque attenti all’integrità della dottrina insegnata da Roma o si ostini nella ribellione alla S. Sede (eretico, scismatico). A causa del suo fondamento, il primato del papa non è un semplice primato d’onore (primus inter pares) o puramente ministeriale; la sua autorità, almeno nel suo esercizio, non è subordinata all’approvazione del concilio ecumenico o al sindacato del potere civile, trattandosi di una giurisdizione immediata, ordinaria, universale, piena e perfetta, e che per la sua origine, come per il fine soprannaturale cui è ordinata, trascende ogni altro potere di istituzione umana. Il magistero del pontefice è infallibile, quando lo esercita ex cathedra, ossia come supremo ufficio di pastore e maestro di tutti i cristiani e intendendo definire una dottrina circa la fede e la morale; la sua autorità di giurisdizione è limitata ai fedeli della Chiesa cattolica e comprende il potere legislativo, esecutivo, giudiziario. Dal momento dell’elezione accettata, il pontefice ha la piena potestà di giurisdizione su tutta quanta la Chiesa. Contro le sue decisioni non si dà appello giuridico né al collegio dei vescovi né al Concilio ecumenico, il quale, del resto, non ha la sua autorità che con la presenza e l’approvazione del papa.
Nel governo della Chiesa il papa è coadiuvato dai cardinali costituiti in collegio. Per l’esercizio dell’autorità suprema il papa si vale delle sacre congregazioni, che hanno giurisdizione ordinaria per tutta la Chiesa, e quindi emanano decreti, pronunziano sentenze, regolano l’esercizio del culto ecc. Soggetti al papa sono i vescovi, successori degli apostoli, da lui nominati liberamente; dove l’elezione è fatta da un corpo collegiale, sono sempre da lui confermati come condizione indispensabile alla validità dei loro atti. Anche i vescovi sono investiti di autorità ordinaria e immediata per diritto divino, ma la loro giurisdizione è limitata alla propria diocesi; hanno ciascuno una propria curia, detta diocesana, per l’esercizio della giurisdizione ordinaria. Più diocesi raggruppate intorno a una sede principale costituiscono una provincia ecclesiastica o archidiocesi, il cui ordinario ha il grado di arcivescovo e il nome di metropolita, senza però vera e propria giurisdizione sugli altri vescovi, detti suffraganei. In ogni diocesi vi sono uno o più vicari generali che formano con il vescovo una sola persona giuridica. Ogni diocesi è suddivisa in parrocchie, cui presiede con il nome di parroco un sacerdote, secolare o regolare, come rettore della chiesa e pastore di quella determinata popolazione. Le parrocchie di una diocesi sono raggruppate in distretti, cui presiede un vicario foraneo o decano con attribuzioni limitate alla vigilanza. Accanto al clero secolare sta il clero regolare appartenente ai diversi ordini monastici o congregazioni religiose.
Tutti i paesi cui si estende l’autorità spirituale del romano pontefice si possono dividere in tre categorie, secondo che essi dipendano dalla Congregazione per i vescovi, o dalla Congregazione per le Chiese orientali o da quella per l’Evangelizzazione dei popoli. Dipendono dalla Congregazione per i vescovi: i patriarcati residenziali latini di Lisbona e Venezia e tutte le sedi residenziali latine, tranne quelle che si trovano in paesi di missioni o considerati come tali. Dalla Congregazione per le Chiese orientali dipendono i patriarcati orientali di Alessandria dei Copti, di Antiochia dei Maroniti, di Antiochia dei Melchiti, di Antiochia dei Siri, di Babilonia dei Caldei e di Cilicia degli Armeni, tutte le sedi residenziali dei vari riti orientali, i vicariati apostolici di rito bulgaro e copto, le chiese di rito armeno (Trebisonda), di rito caldeo (Baghdad, Mardin e Mossul) e di rito siriaco (Siria e Cilicia). Alla Congregazione per l’Evangelizzazione dei popoli sono soggetti il patriarcato residenziale latino di Gerusalemme; tutte le sedi residenziali dei paesi che sono sotto la sua giurisdizione, ossia dei paesi di missione; tutti i vicariati e le prefetture apostoliche in tutto il mondo, tranne i vicariati apostolici di rito bulgaro e copto.
Si stima appartengano alla Chiesa cattolica oltre un miliardo di persone, circa la metà dei 2,1 miliardi di cristiani nel mondo.