Chi dirige un convitto nazionale, un collegio o un istituto scolastico tenuto da religiosi, una università. R. magnifico In Italia è al vertice del governo dell’università e di essa ha la rappresentanza giuridica. È eletto, secondo le norme stabilite dagli statuti delle singole università, fra i professori di prima fascia a tempo pieno; l’elettorato attivo è attribuito ai professori di ruolo o fuori ruolo, ai ricercatori confermati e, generalmente, ai rappresentanti del personale non docente e degli studenti. È formalmente nominato con decreto del ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca. Dura in carica 4 anni, con divieto di più di 2 mandati consecutivi. Il r. presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell’università; cura l’osservanza di tutte le norme concernenti l’ordinamento universitario; rilascia i diplomi di laurea; nomina con proprio decreto, tra i professori di prima fascia a tempo pieno, prorettori o vicerettori.
Nell’ordinamento ecclesiastico, r. della chiesa, il sacerdote che presiede all’ufficiatura di una chiesa, che non sia né parrocchiale, né cattedrale, né capitolare, né religiosa; originariamente fu anche titolo dei parroci; r. del seminario, il superiore immediato di un seminario che presiede all’andamento generale dell’istituto; il r. del seminario diocesano è nominato dal vescovo, quello dei seminari regionali dalla S. Congregazione dei seminari.