Ente dotato di potestà territoriale, che esercita tale potestà a titolo originario, in modo stabile ed effettivo e in piena indipendenza da altri enti.
In dottrina, la nozione internazionalistica di Stato è stata variamente ricostruita, dalla concezione che identifica lo Stato con l’ordinamento giuridico (H. Kelsen), a quella – accolta anche nell’art. 1 della Convenzione di Montevideo del 1933 sui diritti e doveri degli Stati – secondo cui lo Stato è costituito da tre elementi: popolo, territorio e potere di governo, o sovranità (G. Morelli). Altri rileva che gli Stati, pur essendo enti complessi – apparentemente assimilabili alle persone giuridiche di diritto civile – sono in realtà, per il diritto internazionale, ciò che le persone fisiche sono per il diritto interno: persone ‘date’ o ‘reali’, costituenti la base sociale della comunità internazionale, così come gli individui sono base sociale delle comunità nazionali (G. Arangio-Ruiz); in tale accezione, lo Stato è un ente non determinato ma presupposto dal diritto internazionale, e la cui persona materiale consiste in un’organizzazione governativa indipendente, il popolo e il territorio configurandosi quali elementi esterni, sebbene collegati, alla persona dello Stato e di essa non costitutivi ma, al più identificativi. In effetti, nel concreto atteggiarsi delle relazioni tra Stati (Comunità internazionale), viene rilievo, più che lo Stato-comunità, lo Stato-apparato.
Personalità internazionale dello Stato. - Indipendentemente dalla nozione accolta, è da tutti ammesso che lo Stato è automaticamente soggetto del diritto internazionale (Personalità internazionale), qualità che gli deriva non da un atto costitutivo della personalità, come è per le persone giuridiche di diritto interno, ma dalla mera esistenza (principio di effettività). Desuete sono infatti le teorie secondo cui lo Stato acquisterebbe personalità internazionale in conseguenza del riconoscimento da parte di altri Stati (Riconoscimento di Stati e di governi).
Irrilevante per la persona dello Stato è l’esiguità del territorio e del popolo, i cosiddetti ministati dovendosi considerare Stati a tutti gli effetti. Viceversa, il titolo originario della potestà territoriale e il requisito dell’indipendenza impediscono di includere nella nozione gli Stati membri di Stati federali e gli enti territoriali minori (come le regioni), pur se intrattengano relazioni sul piano internazionale e siano eventualmente dotati, in base al diritto interno costituzionale, del potere di stipulare accordi internazionali (Trattati).
Estinzione dello Stato. - Mutamenti costituzionali di governo, come pure variazioni quantitative del territorio e della popolazione non incidono sulla persona dello Stato.
Questa può invece estinguersi in conseguenza di mutamenti rivoluzionari che comportino radicali trasformazioni politiche e dell’organizzazione di governo, o per la perdita totale della potestà sul territorio (a seguito di smembramento, fusione, annessione-incorporazione e, in passato, debellatio), ciò che può dar luogo a fenomeni successori tra Stato preesistente e nuovo Stato (Successione tra Stati).
È pertanto da ritenere che la personalità internazionale dei governi in esilio – come quelli formatisi nel corso della seconda guerra mondiale, in rappresentanza dei paesi occupati dalla Germania – abbia a fondamento una finzione giuridica, motivata da ragioni politiche e dalla prospettiva del riacquisto della potestà territoriale effettiva.
L’estinzione dello Stato non si produce, infine, per la temporanea impossibilità di esercitare il controllo su parte del territorio nazionale a causa di una guerra civile (Insorti); né tale effetto sembra conseguire dall’incapacità, anche prolungata, delle autorità statali di esercitare le ordinarie funzioni pubbliche in ragione di conflitti interni, estrema povertà o altre cause (cosiddetti “failed states”, rispetto ai quali è invalsa la prassi dell’assistenza internazionale per favorire il ripristino delle funzioni di governo).
Territorio. Diritto internazionale