Si definisce successione tra Stati la sostituzione di uno Stato nel governo del territorio di un altro Stato (successione di fatto).
Può avvenire a seguito di secessione, ossia di formazione di un nuovo Stato su una parte del territorio dello Stato predecessore, che continua a esistere; di smembramento, cioè della nascita di più Stati sul territorio dello Stato predecessore, con conseguente estinzione di quest’ultimo; di incorporazione, o completa annessione da parte di uno Stato del territorio di un altro Stato, che si estingue; di cessione, ossia trasferimento allo Stato successore di una parte del territorio dello Stato predecessore, che continua a esistere; e infine di fusione, cioè di unione di due o più Stati che si estinguono per formare un nuovo Stato.
A seguito di tali mutamenti territoriali è necessario stabilire se i diritti e gli obblighi dello Stato predecessore si trasmettono allo Stato successore (successione giuridica).
Regime della successione tra Stati. - La materia della successione giuridica è disciplinata dal diritto consuetudinario, in parte codificato nella Convenzione di Vienna del 1978 sulla successione tra Stati nei trattati (entrata in vigore nel 1996) e nella Convenzione di Vienna del 1983 sulla successione tra Stati nei beni, archivi e debiti pubblici (non ancora in vigore).
Per quanto concerne la successione nei trattati, se essi sono localizzabili, ovvero stabiliscono obblighi e diritti rispetto a un determinato territorio (come la fissazione di frontiere, diritti di passaggio, di pesca o di navigazione), si applica il principio della continuità dei trattati, in base al quale i trattati conclusi dallo Stato predecessore sono trasmessi allo Stato successore. Fanno eccezione i trattati a prevalente connotazione politica (come quelli relativi all’istallazione di basi militari straniere), rispetto ai quali vige il principio rebus sic stantibus, secondo cui un trattato o alcune sue clausole si estinguono a seguito di un mutamento radicale delle circostanze.
Per i trattati non localizzabili occorre invece distinguere due ipotesi. In caso di estinzione dello Stato predecessore (per cessione o incorporazione), si applica il principio della mobilità delle frontiere dei trattati, con la conseguenza che gli accordi stipulati dallo Stato successore si estendono ai territori acquisiti, mentre quelli conclusi dallo Stato predecessore cessano di produrre effetti giuridici. Nei casi di formazione di uno o più nuovi Stati (secessione, fusione e smembramento) vige il principio della tabula rasa, in base al quale il nuovo Stato non è vincolato dai trattati conclusi dal predecessore. L’applicazione di tale principio è integrale rispetto ai trattati bilaterali, pertanto il nuovo Stato che abbia interesse a subentrare in un trattato bilaterale stipulato dal predecessore dovrà concludere un apposito accordo con la controparte. Il principio subisce un temperamento in relazione ai trattati multilaterali che prevedono la cosiddetta notificazione di successione, atto attraverso cui la partecipazione del nuovo Stato al trattato retroagisce al momento dell’acquisto dell’indipendenza.
Distinguendosi in parte dal diritto internazionale consuetudinario, la Convenzione di Vienna del 1978 accoglie il principio della tabula rasa per gli Stati sorti dalla decolonizzazione (con l’eccezione della notificazione di successione per i trattati multilaterali), mentre contempla il principio della continuità dei trattati in tutte le altre ipotesi di formazione di nuovi Stati.
La successione nella membership di organizzazioni internazionali. - Nell’ambito dei trattati istitutivi di organizzazioni internazionali, la qualità di membro dell’organizzazione non può essere acquisita automaticamente a seguito di successione. Lo Stato successore dovrà quindi presentare domanda di ammissione, a meno che esso sia ritenuto il continuatore dello Stato preesistente (caso verificatosi per la Federazione russa, che, dopo lo smembramento dell’Unione sovietica, è succeduta a quest’ultima nel seggio di membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché nella membership di altre organizzazioni internazionali, come continuatore dell’URSS).
Successione nei beni e archivi di Stato e nel debito pubblico. - Per quanto riguarda la successione nelle situazioni giuridiche di diritto interno, lo Stato che esercita il proprio potere di governo sul territorio ove il bene o l’archivio dello Stato predecessore è situato succede nella proprietà.
Quanto al debito pubblico dello Stato predecessore, la regola tradizionale stabilisce che i debiti localizzati, cioè contratti a favore del territorio oggetto della successione, siano trasferiti al successore. Gli altri debiti continuano a far capo al predecessore se ancora esistente, altrimenti in base alla Convenzione di Vienna del 1983 i debiti del predecessore si trasmettono ai nuovi Stati in proporzione equa.