Divisione di un regno floristico, o, secondo la nomenclatura di C.-H. Flahault, J. Braun-Blanquet, J. Pavillard e altri, unità fitogeografica di secondo ordine, subordinata alla regione floristica. Il d. mediterraneo comprende la flora dei paesi del bacino del Mediterraneo, diversa per caratteri notevoli da quella dell’attiguo d. eurasico silvestre; questi due d., insieme con altri, costituiscono il regno oloartico.
In biochimica, la zona compatta e globulare della struttura proteica, con peso molecolare di 10.000-20.000. I d. sono suddivisi in strutturali e funzionali in relazione alla loro importanza per la determinazione della struttura tridimensionale o per lo svolgimento della funzione biologica della proteina.
Il concetto di d. riservato – noto anche come domestic jurisdiction – è strettamente connesso alla nozione di sovranità e indica le materie rispetto alle quali uno Stato è libero da obblighi internazionali (di origine sia pattizia sia consuetudinaria) e quelle che, per il loro carattere intrinsecamente interno, non sono suscettibili di formare oggetto di obblighi internazionali (quali la forma di governo, i modi d’acquisto e di perdita della cittadinanza). Il d. riservato, inteso ratione materiae, presenta carattere dinamico, evolvendosi come conseguenza del continuo sviluppo del diritto internazionale. Da tale punto di vista, la domestic jurisdiction degli Stati si è ristretta con il tempo, in quanto settori tradizionalmente riservati alla competenza esclusiva dello Stato sono oggi disciplinati da norme internazionali (come le questioni relative al campo economico e sociale, alla tutela dei diritti umani).
Il concetto di d. riservato è stato utilizzato anche per delimitare la competenza di quelle organizzazioni internazionali che, in base alle funzioni loro attribuite nei trattati istitutivi, avrebbero potuto intervenire negli affari interni dagli Stati membri. In tal senso rileva l’art. 2, par. 7, della Carta delle Nazioni Unite – che ricalca l’art. 15, par. 8, del Patto della Società delle Nazioni – in base al quale l’ONU non può intervenire in questioni che appartengono «essenzialmente» alla competenza interna di uno Stato. Tale norma ha dato adito a due interpretazioni contrapposte: la prima configura il d. riservato come un limite ratione materiae all’azione dell’organizzazione (limite orizzontale), salvaguardando quelle materie che rientrano nella domestic jurisdiction dei membri; la seconda configura il d. riservato come delimitazione che, in ogni materia oggetto dell’azione internazionale, mira a proteggere gli Stati dalle interferenze dirette da parte degli organi dell’ONU nell’ambito della sfera interindividuale in cui si esplica la sovranità nazionale (limite verticale). Il limite del dominio riservato non si applica quando il Consiglio di sicurezza decida un’azione per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.
Regione dello spazio o del tempo in cui si verifica un determinato fenomeno. Una grandezza o un fenomeno, variabili nel tempo, possono essere studiati nel d. del tempo o nel d. della frequenza, a seconda che vengano studiati in funzione del tempo o della frequenza; il passaggio dall’uno all’altro d. avviene mediante trasformazione di Fourier o di Laplace.
Elemento strutturale nell’organizzazione degli indirizzi Internet a livelli gerarchici. I d. Internet si distinguono in d. primari e d. secondari (o sottodomini) e sono identificati da caratteri alfanumerici. La sequenza ordinata dei d. e sottodomini costituisce l’indirizzo con il quale si identifica un singolo sito della rete. La struttura a d. è anche utilizzata nella identificazione degli indirizzi di posta elettronica.
In topologia e in analisi, insieme chiuso, ogni punto del quale sia punto di accumulazione di punti interni. Un d. è pertanto un insieme perfetto, per es., l’unione di un campo e della sua frontiera. D. di una funzione (o di una applicazione). L’insieme dei punti in cui la funzione, o l’applicazione, è definita. D. d’integrità in algebra Le operazioni di addizione e moltiplicazione sugli interi ordinari godono delle proprietà associativa, commutativa, distributiva (della somma rispetto al prodotto); esistono inoltre un elemento zero e un elemento unità; e infine un prodotto si annulla quando e soltanto quando è nullo uno dei suoi fattori (legge di annullamento del prodotto). Con il consueto procedimento assiomatico, si possono viceversa assumere tali proprietà per definire particolari insiemi algebrici a due operazioni, i quali, poiché nascono per un’estensione del concetto di numero intero, si chiameranno d. di integrità. In termini astratti, si può dire che un d. di integrità è un anello (➔) commutativo, privo di divisori dello zero (nel quale vale cioè la legge di annullamento del prodotto).
D. collettivo Complesso di terre che non erano proprietà o possesso di privati, ma venivano conservate per l’uso comune di tutti gli abitanti di una città o frazione. L’istituto risale a età remotissime, quando la proprietà privata si riduceva solo alla casa e al cortile, e fu in vigore sia nell’antica Roma sia presso i popoli germanici, benché le sue origini restino oscure. Secondo certe ricostruzioni (P.S. Leicht) sembrerebbe che nel Medioevo buona parte del sistema fondiario romano sia sopravvissuto alle invasioni, sia pure con mutamenti, e che comunque gli antichi diritti delle popolazioni su pascoli e boschi siano stati rispettati, sebbene, scomparsi i municipi romani e subentrati la corte regia o il demanio ducale, quei diritti abbiano trovato il loro fondamento nella concessione del re o del duca. Quando le città si costituirono a comune, questi d. collettivi assunsero particolare rilievo. La proprietà di queste terre non apparteneva al Comune ma ai singoli; si mantenne l’uso di assegnare a sorte parte delle terre, sicché, mentre la proprietà restava in comune, ne era diviso il godimento. Comunque, il relativo diritto rimase, nelle tradizioni italiane, come un diritto della persona, appartenente a ogni membro di un aggregato politico, e come tale fu solennemente sancito dalle legislazioni statutarie.