diritto Parte del territorio di uno Stato (o anche di più Stati) individuata e delimitata in base a particolari condizioni e situazioni di ordine fondamentalmente giuridico-amministrativo.
Nel diritto internazionale, si definisce z. economica esclusiva la porzione di mare adiacente alle acque territoriali che può estendersi fino a 200 miglia dalle linee di base dalle quali è misurata l’ampiezza del mare territoriale. Istituita dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, la z. economica esclusiva diviene effettiva a seguito della sua formale proclamazione da parte dello Stato costiero. Rispetto a essa, lo Stato costiero è titolare di diritti esclusivi di sovranità in materia di esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse idriche; ha inoltre giurisdizione in materia di installazione e utilizzazione di isole artificiali, impianti e strutture, ricerca scientifica marina e protezione dell’ambiente, e può adottare leggi e regolamenti in molteplici settori (come il rilascio di licenze in materia di pesca e determinazione delle specie e delle stagioni di pesca). Lo Stato costiero non può tuttavia impedire agli altri Stati la navigazione e il sorvolo della z. economica esclusiva, come pure il suo utilizzo per la posa di condotte e cavi sottomarini.
Sezione del territorio dello Stato che, pur essendo sottoposta alla sovranità dello Stato stesso, resta al di fuori della sua linea doganale, al fine di favorire per lo più il commercio internazionale e talvolta lo sviluppo industriale o agricolo delle sezioni stesse e indirettamente di quelle circostanti. L’introduzione nella z. franca di merci, gravate da dazio, non dà luogo quindi alla connessa obbligazione di pagamento. Le z. franche sono istituite di solito dai singoli Stati ma possono altresì essere istituite o confermate per effetto di accordi internazionali. In Italia le z. franche esistenti si limitano ai tre casi delle z. extradoganali confinarie dei comuni di Livigno, Campione d’Italia e delle acque italiane del ramo occidentale del Lago di Lugano, nonché alle z. franche portuali, o punti franchi, di Brindisi, Genova, Messina, Napoli e Trieste. Non sono vere e proprie z. franche la Valle d’Aosta e la parte della provincia di Gorizia posta tra il confine sloveno, l’Isonzo e il Vipacco nei comuni di Gorizia e di Savogna d’Isonzo, che in pratica costituiscono soltanto delle z. di agevolazioni tributarie e in particolare doganali.
Parte del territorio nazionale che in tempo di pace è sottoposto a speciali servitù sulla proprietà e a speciali restrizioni nell’uso della libertà personale, per prevenire danni diretti o indiretti di carattere militare. Tali z. sono stabilite attorno alle posizioni fortificate terrestri e marittime, a speciali stabilimenti militari, a campi di esperienze e di esercitazioni. La z. di confine terrestre è soggetta a restrizioni analoghe, anche se non è z. militare: non sono vi si possono compiere certi lavori se non autorizzati dalle autorità militari, né fare uso di macchine fotografiche o d’apparecchi elettrici di telecomunicazione.
Nei bacini lacustri e marini la regione nella quale, per la sua profondità, non arriva mai la luce. Si trova, in genere, al disotto dei 200 m. Di solito a questa condizione luminoso-termica si associa anche un complesso di altre condizioni (per es., di pressione) particolari, per cui la vita è concessa a poche forme privilegiate.
Le 5 fasce nelle quali viene divisa, dal punto di vista climatico, la superficie terrestre: zona torrida, limitata dai due tropici, con forti scarti di temperatura diurni e deboli annui; zone temperate, fra i tropici e i circoli polari, con scarti diurni e annui non eccessivi; zone polari, fra i circoli polari e i rispettivi poli, con scarti diurni minimi e annui forti.