In senso stretto, la condizione contraria allo stato di guerra, con riferimento a nazioni, che, regolando i propri rapporti reciproci secondo comuni accordi senza atti di forza, possono attendere al normale sviluppo della loro vita economica, sociale, culturale.
In diritto internazionale, gli atti relativi al ristabilimento della p. sono le proposte, i preliminari, le conferenze, i trattati e i dettati di pace. Le proposte di p. sono gli atti con cui uno Stato belligerante informa uno Stato nemico della sua intenzione di porre termine alla guerra fra essi esistente, e lo invita, direttamente o tramite una potenza neutrale, a fargli conoscere a quali condizioni sarebbe disposto a restaurare la pace. I preliminari di p. sono gli accordi fra due Stati in guerra per fissare i criteri fondamentali che informeranno la restaurazione fra essi di rapporti pacifici. Contengono, quindi, il reciproco impegno degli Stati stessi a concludere, a breve scadenza, un trattato di p. in conformità a tali principi. Le conferenze della p. sono riunioni degli organi di Stati convocate per raggiungere accordi intesi al mantenimento e al rafforzamento della p. mercé la creazione di istituzioni internazionali di varia natura, oppure per porre termine a uno stato di guerra tuttora esistente, elaborando e concludendo uno o più trattati di pace. Sono del secondo tipo tutte le riunioni (denominate conferenze, ovvero congressi) convocate per cercare di restaurare la p. turbata da conflitti estesi a una pluralità di Stati. Il trattato di p. è un accordo internazionale con il quale due o più Stati convengono di porre termine allo stato di guerra già esistente fra essi, accordo che, anche se concluso fra più Stati, è di solito bilaterale: intercorre, cioè, fra uno Stato o un gruppo di Stati già coalizzati da un lato, e lo Stato o i singoli Stati contro cui i primi erano in guerra dall’altro lato. Il dettato di p. è un trattato di p. che non è stato negoziato fra le parti contraenti, in quanto lo Stato vinto è stato tenuto estraneo alla sua elaborazione. Come dettati di p. sono stati configurati i trattati del 1919 che posero fine alla Prima guerra mondiale (segnatamente, il trattato di Versailles), e quelli del 1947, conclusivi rispetto ad alcuni Stati (in particolare, per l’Italia) della Seconda guerra mondiale.