Procedura concorsuale destinata a imprese che si trovino in uno stato di insolvenza e presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) un numero di lavoratori subordinati non inferiori a 200 da almeno un anno; b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi del totale dell’attivo dello stato patrimoniale e dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell’ultimo esercizio (d. legisl. 270/1999). Alla dichiarazione d’insolvenza del tribunale segue un periodo di osservazione durante il quale un commissario nominato dal tribunale, su designazione del Ministro dell’Industria, valuta se l’impresa ha concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico. Qualora l’impresa sia ammessa alla procedura, un commissario straordinario provvede ad attuare il piano di risanamento. Se questo non ha esito positivo, il tribunale dichiara il fallimento.