Abstract
Viene esaminata la struttura e la funzione dell’anagrafe tributaria, concepita come archivio unico nazionale, funzionale all’accertamento tributario. Anche attraverso una ricostruzione storico-evolutiva, sono analizzate le disposizioni normative che hanno condotto all’ampliamento degli atti e dei documenti in cui deve essere indicato il codice fiscale, e, conseguentemente, alla progressiva crescita dei dati contenuti nell’anagrafe tributaria. L’aumento dei flussi informativi ha generato un significativo potenziamento dell’impiego dell’anagrafe nell’attività di controllo, accertamento e riscossione, ma anche problematiche legate al trattamento dei dati personali.
L’anagrafe tributaria è attualmente disciplinata dal d.P.R. 29.9.1973, n. 605 (e successive modificazioni) recante le «Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti», e rappresenta una struttura amministrativa strumentale alla raccolta di dati e notizie indicativi della capacità contributiva dei soggetti passivi. L’obiettivo del d.P.R. n. 605/1973 era quello di fornire un supporto alla riforma fiscale degli anni 1971-1973, attraverso l’impiego di sistemi tecnici ed informativi in un archivio unico nazionale.
L’anagrafe tributaria è stata, infatti, concepita come strumento funzionale all’accertamento tributario: oltre alle generalità di ciascun contribuente, esse doveva raccogliere, nelle intenzioni del legislatore, tutte le informazioni descrittive del reddito, del patrimonio, degli affari, degli scambi, della produzione e dei consumi. Tutti i dati registrati nell’archivio elettronico dovevano essere accompagnati da un numero di codice attribuito automaticamente da sistemi di elaborazione nel momento in cui memorizzavano, per la prima volta, le generalità di un soggetto. Il codice attribuito doveva poi essere obbligatoriamente indicato in tutti gli atti rilevanti ai fini fiscali, rendendo possibile individuare il quadro completo della posizione economica del soggetto e di componenti della sua famiglia.
Il vero nucleo centrale dell’intero sistema informativo dell’anagrafe tributaria è costituito dall’archivio anagrafico (o archivio dei codici fiscali e delle partite Iva), che rappresenta una base dati complessa, fondamentale riferimento per tutte le amministrazioni, gli enti pubblici e privati per il corretto riconoscimento e individuazione delle persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il codice fiscale è, infatti, l’unico codice identificativo valido per l’identificazione di tutti i soggetti ed è obbligatoriamente utilizzato in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione e in tutti gli scambi di informazioni.
L’Agenzia delle Entrate ha in carico l’intero processo di gestione dell’Anagrafe, sulla base dei seguenti obiettivi: registrare tutte le informazioni anagrafiche di ogni soggetto iscritto, al quale viene assegnato un codice identificativo (codice fiscale/partita Iva); mantenere correttamente e tempestivamente aggiornate le informazioni anagrafiche associate a ciascun soggetto registrato; fornire le informazioni ai processi sia interni al sistema della fiscalità, sia esterni ove si basino su di esse per il riconoscimento, il reperimento e la gestione dei soggetti; monitorare e migliorare il livello di qualità dei dati dell’archivio (relazione dell’Agenzia delle entrate sulla qualità dei dati dell’archivio anagrafico del 23.2.2012).
In tale contesto, per assicurare un corretto e tempestivo aggiornamento dei dati, l’archivio anagrafico viene costantemente alimentato da molteplici canali: uffici dell’Agenzia (persone fisiche, soggetti diversi dalle persone fisiche, contribuenti Iva); Comuni (cittadini residenti e iscritti in Aire); sportelli unici per l’immigrazione e questure (cittadini stranieri); consolati (soggetti non residenti); servizi telematici dell’Agenzia (persone fisiche, soggetti diversi dalle persone fisiche, contribuenti Iva); registro delle imprese (contribuenti Iva).
Per fornire le informazioni registrate nell’archivio anagrafico a tutti i processi esterni che su di esso si basano, riferite sia all’ultima posizione di un soggetto sia a dati storicizzati, l’Agenzia rende disponibili agli enti esterni servizi di reperimento dei dati, puntuali o massivi, tramite i sistemi di cooperazione informatica.
Affinché i dati forniti possano essere efficacemente utilizzati, l’Agenzia programma e attua costantemente operazioni di integrazione delle informazioni registrate, finalizzate a garantire l’univocità della registrazione. Il piano di interventi, che viene raccolto in un documento annuale, è finalizzato a definire la riorganizzazione della base dati per adeguarla costantemente alle nuove esigenze informative ed a monitrare i processi di allineamento già a regime con le anagrafi comunali, l’Aire e l’anagrafe dei permessi di soggiorno. Oltre a ciò, viene costantemente monitorata l’integrazione dei processi con il Registro delle imprese per garantire l’allineamento delle informazioni relative alle imprese iscritte in anagrafe (relazione dell’Agenzia delle entrate sulla qualità dei dati dell’archivio anagrafico del 23.2.2012).
Invero, nell’ordinamento la previsione di un archivio a fini tributari aveva già conosciuto l’esperienza della previsione di un’anagrafe distrettuale con il R.d.l. 7.8.1936, n. 1639 (Riforma degli ordinamenti tributari); successivamente, con il R.d.l. 25.10.1941 n. 1148 sono stati fissati obblighi di comunicazione all’amministrazione per la formazione e la tenuta di uno schedario generale dei titoli azionari.
Ulteriori provvedimenti hanno poi definito l’istituzione di una Sezione centrale dell’anagrafe tributaria presso il Ministero delle finanze (R.d. 29.3.1942, n. 239), di una Direzione generale della meccanizzazione (l. 19.7.1962, n. 959) e di «ruoli organici del personale per i servizi meccanografici», attribuendo a tale personale funzioni di studio e di direzione dei centri di elaborazione dei dati, nonché funzioni ispettive e di coordinamento; si è avuto, successivamente, l’affidamento del servizio alla Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari (l. 15.6.1965, n. 7039) e, infine, l’istituzione di centri zonali e di un centro nazionale (d.P.R. 10.12.1966, n. 1337).
Tali innovazioni, tuttavia, hanno dovuto scontare varie problematiche di carattere organizzativo e di carenza di organico di personale amministrativo; solo con la successiva l. delega per la riforma tributaria del 9.10.1971, n. 825 e con il d. delegato 29.9.1973, n. 605, infatti, si è dato un nuovo assetto per la creazione di una vera anagrafe tributaria disciplinando, tra l’altro, i sistemi di codificazione dei soggetti da iscrivere all’anagrafe e l’attribuzione del numero di codice fiscale (d.m. del 12.3.1974 e 13.4.1974).
Ulteriori e successive modifiche si sono poi avute ad opera del d.l. 6.7.1974, n. 260, del d.P.R. 23.12.1974, n. 691 e del d.P.R. 11.8.1975, n. 440, ove il legislatore è intervenuto, adeguandola, sulla disciplina del d.P.R. n. 605/1973. Tale provvedimento ha però subito, nel tempo, ulteriori modifiche (ad opera soprattutto del d.P.R. 2.11.1976, n. 784) volte ad attribuire una maggiore efficacia operativa all’anagrafe. In tale ultima direzione hanno operato il d.l. 30.1.1976, n. 8 e il d.P.R. 23.12.1977, n. 955 che ha equiparato alle persone fisiche tutti i soggetti diversi da queste ultime.
Il d.P.R. n. 605/1973 stabilisce che devono essere raccolti, su base nazionale, i dati e le notizie risultanti da dichiarazioni, denunce e accertamenti presentati dagli uffici dell’Amministrazione finanziaria, nonché tutte le informazioni di rilievo ai fini tributari.
Sono iscritti all’anagrafe le persone fisiche, le persone giuridiche, le società, associazioni ed altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica cui si riferiscono i dati e le notizie raccolti dall’anagrafe (quelli risultanti dalle dichiarazioni dai relativi accertamenti); infine tutti i soggetti che, avendo acquisito la qualità di contribuente, sono tenuti a chiedere l’attribuzione del numero di codice fiscale (art. 3, d.P.R. n. 605/1973). Il codice può essere attribuito, infatti, su domanda ovvero d’ufficio da parte dell’amministrazione a tutti quei soggetti per i quali si ponga la necessità di identificazione.
La domanda di attribuzione risulta finalizzato all’indicazione del codice su determinati atti e documenti, al fine della raccolta ed elaborazione dei dati aventi rilevanza fiscale; ne consegue che anche i non residenti sono tenuti alla richiesta del codice fiscale ove acquisiscano la “qualità di contribuente” o pongano in essere uno degli atti specificamente indicati all’art. 6 del d.P.R. n. 605/1973.
Il numero di codice attribuito è, quindi, portato a conoscenza del soggetto ai sensi del successivo art. 5 mediante apposita comunicazione, ove devono essere indicati gli elementi di identificazione dell’ufficio.
Nel caso in cui allo stesso soggetto pervengano più comunicazioni del numero di codice fiscale, è considerato valido quello indicato nell’ultima comunicazione; sono state poi fissate, mediante apposito decreto, le modalità per la richiesta dei duplicati della comunicazione (si v. art. 5 del d.P.R. n. 605/1973, così come modificato dal d.P.R. n. 784/1976); lo stesso decreto, fissa anche le modalità per la cancellazione dei codici dei soggetti estinti.
In linea generale, per ogni codice fiscale o partita Iva, devono essere registrati i redditi percepiti o erogati, il valore e le controparti delle operazioni Iva, i contratti assicurativi, le cancellazioni dal registro delle imprese, i contratti di fornitura di energia elettrica, di gas e di servizi di telefonia.
L’art. 6 del d.P.R. n. 605/1973 (così come modificato, tra gli altri, dal d.P.R. 22.12.1977, n. 955 e, da ultimo, dal d.l. 6.7.2011, n. 98) elenca analiticamente tutti gli atti e i documenti per i quali sussiste l’obbligo di indicazione:
a) fatture e documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti l’imposta sul valore aggiunto, relativamente all’emittente;
b) richieste di registrazione degli atti da registrare in termine fisso o in caso d’uso nonché degli atti degli organi giurisdizionali;
c) comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari (…);
d) dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e giuridiche, comprese le dichiarazioni dei sostituti d’imposta ed i certificati attestanti le ritenute alla fonte operate dagli stessi (…). Per le persone a carico, l’indicazione del numero di codice fiscale nelle dichiarazioni annuali ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è limitata alle persone che hanno redditi propri (…); distinte e bollettini di conto corrente postale per i versamenti diretti alle esattorie delle ritenute alla fonte e delle imposte sui redditi (…); bollettini di conto corrente postale per il pagamento delle imposte dirette iscritte a ruolo; atti di delega alle aziende di credito; atti e comunicazioni da inviare agli uffici a norma dell’art. 36 del d.P.R. 29.9.1973, n. 600; domande e note di voltura catastale (…); distinte e dichiarazioni di incasso da presentare ad enti delegati all’accertamento e alla riscossione dei tributi; denunce di successione (…); note di trascrizione, iscrizione ed annotazione, da presentare alle conservatorie dei registri immobiliari, con esclusione di quelle relative agli atti degli organi giurisdizionali;
e) domande per autorizzazioni a produrre e mettere in commercio specialità medicinali, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti chimici usati in medicina ecc.; domande per autorizzazioni all’esercizio di stabilimenti di acque minerali e di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche; domande per l’autorizzazione all’esercizio di stabilimenti termali, balneari ecc.; domande per autorizzazioni o licenze per l'esercizio del commercio; domande per licenze di importazione delle armi non da guerra; domande per licenze di pubblico esercizio; domande per licenze di esercizio delle arti tipografiche, litografiche o fotografiche; domande per licenze di esercizio delle investigazioni o ricerche per la raccolta di informazioni per conto di privati; domande per licenze di esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture; domande per licenze di produzione, commercio o mediazione di oggetti e metalli preziosi; domande per concessioni di aree pubbliche; domande per concessione del permesso di ricerca mineraria; domande per autorizzazioni per la ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee; domande per licenze, autorizzazioni e concessioni per i servizi di autotrasporto di merci, per servizi pubblici automobilistici; domande per concessioni all’apertura ed al funzionamento di scuole non statali; domande ad amministrazioni statali per la concessione di contributi e di agevolazioni; domande per altre autorizzazioni; immatricolazione e reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi;
e-bis) denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l’edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia (…);
f) domande di iscrizione, variazione e cancellazione nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; domande di iscrizione, variazione e cancellazione negli albi, registri ed elenchi istituti per l'esercizio di attività professionali e di altre attività di lavoro autonomo; domande di iscrizione e note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi, soggette ad iscrizione nei registri tenuti dagli uffici marittimi o dagli uffici della motorizzazione civile-sezione nautica; domande di iscrizione di aeromobili nel Registro aeronautico nazionale, note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento sugli aeromobili o quote di essi, soggetti ad iscrizione nel Registro aeronautico nazionale, nonché dichiarazioni di esercente di aeromobili soggette a trascrizione nei registri tenuti dal direttore della circoscrizione di aeroporto competente;
g) atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze di cui alla precedente lett. e), relativamente ai soggetti beneficiari (…);
g-bis) mandati, ordini ed altri titoli di spesa emessi dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle derivanti da rapporti di impiego o di lavoro subordinato, anche in quiescenza, relativamente al beneficiario della spesa e e diverse da quelle derivanti da vincite e premi del lotto, delle lotterie nazionali e dei giochi e concorsi. Non è obbligatoria l'indicazione del codice fiscale per la riscossione dei titoli di pagamento aventi ad oggetto gli indennizzi di cui alla l. 5.4.1985, n. 135;
g-ter) contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed alla assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti contraenti; contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare, di servizi idrici del gas, relativamente agli utenti;
g-quater) ricorsi alle commissioni tributarie di ogni grado relativamente ai ricorrenti ed ai rappresentanti in giudizio, con le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanzie.
g-quinquies) atti o negozi delle società e degli enti di cui all’art. 32, co. 1, n. 7, del d.P.R. n. 600/1973, conclusi con i clienti per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi clienti, riguardanti l’apertura o la chiusura di qualsiasi rapporto continuativo (…). L’obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'art. 4 d.P.R. n. 600/1973, con l’eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all’estero, salvo per gli atti o negozi di cui alla lettera g-quinquies). Se l’indicazione del numero di codice fiscale o dei dati di cui all’art. 4 deve essere fatta nelle comunicazioni di cui alla lett. c) del precedente comma, i soggetti tenuti ad indicarli possono sospendere l’adempimento delle prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne ricevano comunicazione da questi ultimi o dall'Amministrazione finanziaria. La registrazione degli atti, diversi da quelli degli organi giurisdizionali, deve essere richiesta separatamente per ogni singolo atto […].
Nel corso del tempo si è, quindi, avuto un significativo ampliamento degli atti e documenti sui quali va indicato il codice fiscale anche in relazione alla sempre maggiore importanza assunta dai sistemi di rilevazione elettronica e computerizzata, come è avvenuto, per la previsione della codificazione a tutti i soggetti per i rapporti con le gestioni assistenziali e previdenziali, con le Camere di commercio e con le altre amministrazioni pubbliche, comprese quelle del settore sanitario.
L’art. 3, co. 7, d.l. 15.1.1993. n. 6, ha, inoltre, previsto la possibilità che il Ministro, con proprio decreto, possa individuare altre tipologie di atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale.
La decorrenza della data di inizio dell’obbligo di indicazione del codice sugli atti di cui all’art. 6 d.P.R. n. 605/1973, è stabilita dal successivo art. 21 del medesimo decreto.
La progressiva estensione del patrimonio conoscitivo dell’anagrafe tributaria e la proliferazione dei dati presso la medesima, ha peraltro comportato un aggravamento del rischi tipici del trattamento dei dati personali. A prescindere, infatti, dall’esigenza di disporre di ogni necessaria ed idonea informazione per l’esercizio dei poteri di controllo e verifica nel contrasto dell’evasione fiscale, si è realizzata una moltiplicazione presso l’anagrafe tributaria di una massa di dati che, seppur necessari a fini di accertamento, risultano già disponibili all'amministrazione finanziaria attraverso la procedura delle indagini finanziarie. Da qui le raccomandazioni volte a mitigare tale concentrazione di dati presso un unico titolare, mediante l’individuazione di più rigorose misure di sicurezza in tema di trattamento dei dati personali (parere del Garante della privacy, 17.4.2012).
Gli art. 7, 8 e 9 del d.P.R. n. 605/1973, disciplinano il funzionamento dell’anagrafe e del relativo archivio mediante il flusso di informazioni provenienti dagli uffici e dai soggetti che vi sono obbligati.
Secondo quanto dispone l’art. 7, gli uffici pubblici devono comunicare i dati e le notizie riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività economiche indicate nella lett. e–bis) e g) dell’art. 6 relativamente ai soggetti destinatari. Le Camere di commercio, a loro volta, debbono comunicare all’anagrafe le iscrizioni, variazioni e cancellazioni nei registri da esse tenuti.
Sono tenuti altresì ad obblighi di comunicazione in relazione a iscrizioni, variazioni e cancellazioni, gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi istituiti per l’esercizio di attività professionali e di altre attività di lavoro autonomo.
Il d.l. 2.3.1989, n. 69, poi integrato dall’art. 1, co. 332, l. 30.12.2004, n. 311, ed infine modificato dall’art. 2, d.l. 30.9.2005, n. 203, ha disposto che le aziende, gli istituti, gli enti e le società devono comunicare all’anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di cui alla lettera g-ter) dell’art. 6; inoltre, al fine dell’emersione delle attività economiche, con particolare riferimento all’applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata l’utenza.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni all’art. 7 sono state successivamente apportate dalla l. 30.12.2004, n. 311, dal d.l. 30.9.2005, n. 203, dal d.l. 4.7.2006, n. 223, dal d.lgs. 21.11.2007, n. 231 e, infine, dal d.lgs. 3.8.2010, n. 141. Tali norme hanno previsto che le banche, la posta, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria (ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a euro 1.500); occorre segnalare, infine, l’esistenza dei rapporti e di qualsiasi operazione compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto.
I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche che non sono tenuti a presentare le dichiarazioni o a fornire le notizie previste dall'art. 35 del d.P.R. 26.10.1972, n. 633 e dall’art. 36 del d.P.R. n. 600/1973 debbono comunicare all’anagrafe l’avvenuta estinzione o le avvenute operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione. Vengono sottoposte all’attenzione dell’amministrazione anche gli enti non esercenti attività commerciali o agricole che si estinguono e si trasformano, e ciò ai fini degli accertamenti relativi all’attività da essi svolta.
Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, l’art. 7 del decreto, così come da ultimo modificato dalla l. 30.12.2004, n. 311, ha previsto che il direttore dell’Agenzia delle entrate possa richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi ed imprese, di effettuare comunicazioni all'Anagrafe tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni.
L’art. 7 contiene anche specifiche diposizioni in relazione agli obblighi di comunicazione in capo a tutte le imprese e gli intermediari del settore assicurativo: a decorrere dall’1.10.2006, le erogazioni effettuate in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo ed a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, devono essere comunicati in via telematica all’anagrafe tributaria, unitamente a all’ammontare delle somme liquidate, al codice fiscale o alla partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.
Le comunicazioni trasmesse per via telematica ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. n. 605/1973 sono altresì utilizzabili per le attività connesse alla riscossione ed ai fini degli accertamenti diretti alla ricerca ed all’acquisizione della prova nel corso dei procedimenti in sede penale, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per l'applicazione delle misure di prevenzione (l. 30.12.2004, n. 311, l. 4.8.2006, n. 248 e l. 21.11.2007, n. 231; si v. anche d.lgs. 13.8.2010, n. 141).
Il successivo art. 8 del decreto attribuisce, poi, all’anagrafe il potere di inviare questionari e di richiedere la presentazione di allegati alle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA, allo scopo di acquisire o verificare gli elementi necessari per l’attribuzione del numero di codice fiscale e gli altri dati utili anche ai fini dell’accertamento (l. n. 248/2006).
L’art. 9 disciplina la facoltà dei Comuni di segnalare all’anagrafe dati e notizie, desunti da fatti indicatori di capacità contributiva; per le persone fisiche i Comuni possono segnalare fatti inerenti i soggetti residenti nei rispettivi territori ove possiedano beni o svolgano attività economica. Diversamente, per i soggetti differenti dalle persone fisiche, i poteri di collaborazione si limitano alla rilevazione di dati anagrafici (v. circ. Min. fin., Dir. gen. imp. dir., 30.4.1977, n. 7/1496).
I pubblici ufficiali, ai sensi del successivo art. 11, sono tenuti, nella redazione o nell’autenticazione di atti, ad indicare, nelle richieste di registrazione, il numero di codice fiscale dei soggetti interessati.
L’art. 12 stabilisce l’irricevibilità delle domande di cui alle lett. e) ed f) dell’art. 6 se non recano indicazione del numero di codice fiscale; le concessioni, licenze ed autorizzazioni di cui alla lett. g) dell’art. 6 non producono effetti se non recano l'indicazione del codice dei soggetti beneficiari.
A partire dal d.l. 2.3.1989, n. 66, è stato attribuito all’anagrafe tributaria ed agli uffici tecnici erariali il potere di richiedere agli intestatari di fabbricati o di terreni il loro codice fiscale al fine di facilitare il controllo delle dichiarazioni dei redditi immobiliari. Con il d.l. 11.7.1992, n. 333, è stata poi prevista la creazione di una rete informatica in cui dovevano affluire i dati identificativi dell'utente e gli elementi catastali relativi a ciascuna unità immobiliare.
Per quanto concerne i rapporti di natura finanziaria si è già detto che l’art. 6 d.P.R. n. 605/1973 dispone l’obbligo, da parte egli intermediari, di rilevare il codice fiscale dei soggetti che intrattengono rapporti con gli stessi. È da segnalare, sul punto, che già il d.l. 28.6.1990, n. 167, aveva introdotto misure di natura fiscale volte al controllo delle transazioni finanziarie da e verso l’estero nei confronti di persone fisiche, enti non commerciali e soggetti residenti in Italia.
In attuazione di quanto previsto dall’art. 35 del d.l. 4.7.2006, n. 223, convertito in l. n. 248/2006, sono stati individuati i criteri per l’accesso da parte degli agenti della riscossione ai dati trasmessi dagli intermediari finanziari all’anagrafe tributaria. La norma stabilisce che agli agenti della riscossione è riconosciuto il potere di utilizzare tutti i dati in possesso dell’Agenzia delle entrate, nonché gli elementi conoscitivi che le banche, le poste e gli altri intermediari finanziari sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza relativamente a qualsiasi soggetto che intrattenga con loro rapporti o che compia qualsiasi operazione di natura finanziaria. All’uopo l’Agenzia delle entrate (come chiarito dalla circ. n. 32/E del 19.10.2006), ha previsto la formazione di una banca dati aggiornata in un'apposita sezione dell’anagrafe tributaria, alimentata dalle comunicazioni in via telematica di elenchi, completi di codice fiscale, dei soggetti con i quali gli intermediari intrattengono i rapporti stessi, con la specificazione della natura di questi ultimi. E ciò, per la ragione che la nuova strumentazione è rivolta ad una attività di selezione preventiva al fine di dimensionare più precisamente le indagini, e, quindi di consentire agli uffici procedenti, anche in funzione del rispetto della privacy dei contribuenti, di coinvolgere solo gli intermediari che hanno intrattenuto rapporti con i contribuenti medesimi.
Sempre al fine di razionalizzare il processo di acquisizione degli elementi utili alle indagini finanziarie, dunque, l’art. 37, co. 4, d.l. 223/2006 ha apportato le suddette modifiche all’art. 7, co. 6 ed 11, del d.P.R. n. 605/1973. I medesimi elementi, inoltre, con puntuale riferimento all’art. 4, co. 2, lettere a), b), c) ed e), del decreto del Ministero del tesoro, 4.8.2000, n. 269 (regolamento istitutivo dell’anagrafe dei rapporti di conto e di deposito, previsto dall’art. 20, co. 4, della l. 30.12.1991, n. 413), sono utilizzabili da organi diversi dall’Amministrazione finanziaria per l’espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca ed all’acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso del procedimento penale, sia in fase di indagini preliminari, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione (Loiero, R.-Malinconico G., Le nuove norme in tema di anagrafe tributaria. L’accesso degli agenti della riscossione e l’anagrafe dei rapporti finanziari, in Il Fisco, 2007, 3, 316).
Le nuove norme in tema di riscossione, pertanto, legittimano le indagini presso l’anagrafe dei conti e in tutte le altre banche dati; gli agenti della riscossione possono esercitare la facoltà di accesso al sistema informativo del Ministero delle finanze relativamente ai debitori iscritti a ruolo, essendo legittimati ad un accesso telematico ai dati economico-patrimoniali del contribuente (si v. Montanari, F.-Lupi, R., L’utilizzabilità dei poteri istruttori ai fini della riscossione, in Dialoghi Trib., 2009, 1, 61).
In forza dalla l. 29.2.1988, n. 48, l’Amministrazione finanziaria rende disponibili all’Inps e all’Inail sia i dati relativi ai soggetti in possesso del codice fiscale, sia i dati relativi al riepilogo generale dei quadri contenuti nei modelli presentati dai sostituti d’imposta. L’Amministrazione finanziaria, l’Inps e l’Inail comunicano reciprocamente dati e notizie circa gli accertamenti effettuati da ciascuna amministrazione; i dati oggetto di informazione potranno essere utilizzati anche al fine di attivare procedure di accertamento e di contraddittorio previsti dagli ordinamenti di ciascuna amministrazione o ente.
Anche le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti ad obblighi di comunicazione all’anagrafe tributaria, così come disposto dall’art. 20 del d.P.R. n. 605/1973: tutti gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati devono essere comunicati, così come l’ammontare e la causale dei pagamenti e dei contributi assoggettabili a ritenuta di acconto corrisposti ad imprese commerciali.
I sostituti d’imposta, che hanno operato le relative ritenute di acconto, devono trasmettere all’anagrafe tributaria gli elenchi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti compensi o emolumenti assoggettati a ritenuta d’acconto.
Si sono avute poi importanti innovazioni in relazione agli obblighi di comunicazione per gli intermediari finanziari: con la l. n. 248/2006, è stato sancito l’obbligo di comunicare all’anagrafe tributaria l’esistenza e la natura di tutti i conti correnti aperti presso le proprie agenzie e filiali, consentendo altresì alle strutture del Ministero dell’economia e delle finanze ed al personale autorizzato dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza di accedere alla banca dati dell’anagrafe tributaria per gli accertamenti ed i controlli; oltre a ciò è previsto che l’anagrafe sia utilizzata per lo studio dei fenomeni fiscali ed in particolare degli effetti attesi dalle riforme fiscali.
La comunicazione all’anagrafe deve essere effettuata dai soggetti definiti operatori finanziari, individuati dalla tabella (allegato 3) al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 22.12.2005, fatta eccezione per i soggetti che svolgono in modo esclusivo l’attività di cambiavalute (come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circ. n. 18/E del 4.4.2007).
Il richiamato provvedimento direttoriale del 22.12.2005 (alla luce dei chiarimenti resi con la circolare dell’Agenzia delle entrate del 2006, n. 32/E), ha individuato come categorie di intermediari obbligati alla effettuazione della comunicazione all’Anagrafe tributaria, banche, Poste italiane S.p.a., intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione e ogni altro operatore finanziario.
Tale comunicazione, inerente l’esistenza e la natura dei rapporti intrattenuti, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale, è archiviata in un’apposita sezione dell’Anagrafe tributaria, denominata «Archivio dei rapporti con operatori finanziari»: si tratta di una speciale sezione dell’Anagrafe implementata attraverso le comunicazioni periodiche degli intermediari e finalizzata a contenere tutte le informazioni che possono essere acquisite dagli organi di controllo fiscale attraverso l’esercizio dei poteri di indagine finanziaria.
L’oggetto della comunicazione, ai sensi dell’art. 7, co. 6, del d.P.R. n. 605/1973, è rappresentato da qualsiasi rapporto intrattenuto con la clientela. La categoria dei rapporti è relativa a tutte le attività aventi carattere continuativo ovvero ai servizi offerti continuativamente al cliente. Tra i rapporti da comunicare devono intendersi compresi anche quelli relativi al cd. “scudo fiscale”, concernente l’emersione di attività detenute illecitamente all’estero (ai sensi del d.l. 25.9.2001, n. 350 e successive modifiche); pertanto, oltre alla tipologia di rapporto, devono essere comunicati i dati anagrafici e il codice fiscale del titolare. Il regime di riservatezza che li contraddistingue, infatti, non rileva ai fini della comunicazione prevista dall’art. 7, co. 6, del d.P.R. n. 605/1973, ma può essere eventualmente opposto all’Amministrazione finanziaria all’atto della richiesta di informazioni specifiche circa i contenuti del rapporto.
A far corso dall’1.5.2007, tutte le comunicazioni relative ai rapporti costituiti o cessati in ciascun mese solare devono essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo; in caso di cessazione dell’attività, l’intermediario è tenuto ad effettuare la comunicazione mensile dei rapporti di nuova costituzione o estinti entro il mese successivo a quello di cessazione. Nell’ipotesi in cui la cessazione derivi da fusioni societarie, i rapporti costituti successivamente alla fusione, così come le modifiche e le cessazioni di quelli già esistenti, devono essere comunicati dalla nuova società (in caso di fusione propria) o dalla società incorporante.
I rapporti che hanno come controparte un altro operatore finanziario devono essere anch’essi compresi nell’obbligo di comunicazione, fatta eccezione per quelli che abbiano finalità di mero regolamento contabile (come, ad esempio, nel caso dei conti reciproci interbancari, inclusi quelli in divisa).
Si tratta, in particolare, dei seguenti rapporti negoziali: conto corrente, ovvero qualunque tipologia di conto corrente intestato a persone (fisiche e non) posto in essere in forma contrattuale; conto deposito titoli e/o obbligazioni, ovverosia qualsiasi tipologia di deposito titoli, inclusi eventuali sub depositi; conto deposito a risparmio libero/vincolato, che comprende i libretti a risparmio nominativi e al portatore; rapporti contrattuali tipici stipulati tra società fiduciaria e fiduciante (l. 23.11.1939, n. 1966); gestione collettiva del risparmio, ovvero tutti i rapporti riconducibili alla sottoscrizione di quote di fondi di qualsiasi tipo e di Sicav; gestione patrimoniale, afferente qualsiasi tipo di gestione patrimoniale; certificati di deposito e buoni fruttiferi, titoli nominativi e quelli al portatore; tutti i conti di terzi transitori nominativi; rapporti stipulati con il cliente per la cessione del titolo all’incasso; i conti d’ordine su cui è stata registrata la partita contabile; cassette di sicurezza; contratti di depositi di beni; contratti derivati su crediti; carte di credito e di debito; crediti di firma a garanzia reale o personale; fidi in bianco e garantiti, a scadenza e a revoca, nonché i conti anticipi di ogni tipo, i crediti in contenzioso ed i crediti documentari; finanziamenti, prestiti rateali, i mutui ipotecari, finanziamenti chirografari, crediti al consumo ed prestiti personali; fondi pensione cd. “aperti”; convenzioni pattizie stipulate fra intermediario e cliente affidato; infine, ogni altro tipo di rapporto non classificabile in base ai precedenti (La Rocca, S., I rapporti finanziari dell’Anagrafe tributaria: il cosiddetto Archivio finanziario, in Il Fisco, 2007, 45, 6511).
In virtù delle innovazioni apportate dal d.l. 6.12.2011, n. 201, le informazioni presenti nell’Archivio dei rapporti finanziari hanno rilievo non solo per le indagini finanziarie ma anche ai fini degli accertamenti fondati sulle spese sostenute dai contribuenti. L’art. 11, co. 2, del d.l. n. 201/2011 stabilisce infatti che, a far corso dall’1.1.2012, dovranno essere comunicate all’anagrafe dei conti le movimentazioni che hanno interessato i rapporti ed ogni altra informazione ad essi relativa e necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l’importo delle operazioni; il successivo co. 3, consente, poi, di estendere la comunicazione ad altri dati ritenuti utili ai fini dei controlli fiscali.
A seguito del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 25.3.2013, in attuazione del’art. 11 del citato d.l. n. 201/2011, gli intermediari finanziari hanno l’obbligo di trasmettere annualmente per via telematica, all’apposita sezione dell’anagrafe tributaria prevista dall’art. 7, co. 6, del d.P.R. n. 605/1973, i dati dei rapporti e delle operazioni finanziarie dei loro clienti analiticamente indicati nella Tabella di cui all’allegato 1 dello stesso provvedimento. Si tratta, nello specifico, dell’obbligo di comunicazione dei dati identificativi di ogni conto e rapporto di natura finanziaria, compreso il loro cd. “codice univoco”, e dei soggetti che ne possono disporre; del saldo annuale iniziale e finale di ogni conto o rapporto; della sommatoria annuale di tutte le operazioni rispettivamente in entrata e in uscita sui conti o rapporti; del numero totale annuo di accessi alle cassette di sicurezza; dell’ammontare e del numero totale annuo di operazioni effettuate al di fuori del proprio conto corrente; dell’ammontare e del numero totale annuo di operazioni di acquisto o vendita di oro e metalli preziosi (su tali profili Cissello, A., Le nuove comunicazioni a carico degli operatori finanziari, in Il Fisco, 2013, 17, 2643).
Da ultimo, occorre segnalare che l’art. 11, co. 4, d.l. n. 201/2011, consente all’Agenzia delle entrate di utilizzare i dati dei rapporti e operazioni finanziarie di tutti i contribuenti per elaborazioni statistiche informatiche di massa, finalizzate a ricercare l’emersione di possibili indicatori di anomalia in funzione della posizione fiscale individuale dei singoli contribuenti, sulla cui base formare liste selettive di soggetti a più alto rischio di evasione.
L’art. 13 del d.P.R. n. 605/1973 disciplina le sanzioni in tema di anagrafe. La misura delle sanzioni ha subito, nel tempo, un generale inasprimento rispetto a quelle fissate nell’originaria formulazione, essendo oggi applicate ugualmente nei riguardi di tutti i soggetti, non solo persone fisiche.
L’applicazione della sanzione (sanzioni amministrative tributarie), in termini pecuniari, riguarda: le fattispecie concernenti l’omissione della richiesta, nei termini prescritti, dell’attribuzione del numero del codice fiscale o la sua richiesta plurima; l’omissione della mancata o inesatta indicazione del numero di codice fiscale; la mancata comunicazione a terzi, ovvero l’inesatta comunicazione del proprio numero di codice fiscale e i dati catastali di cui all’art. 7, co. 5, d.P.R. n. 605/1973 (così come modificata dall’art. 2, d.l. 30.9.2005, n. 203); l’omissione dell’indicazione del numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti; la mancata presentazione, entro il termine prescritto dall’art. 21, d.P.R. n. 605/1973, della richiesta di integrazione degli atti o delle iscrizioni ivi previste; il mancato adempimento, nella qualità di pubblico ufficiale, della previsione disposta dall’art. 11 del d.P.R. n. 605/1973; la mancata restituzione, nel termine prescritto, dei questionari indicati all’art. 8 del d.P.R. n. 605/1973.
Le sanzioni sono irrogate, ai sensi del successivo art. 14, applicandosi la disciplina sul procedimento prevista nelle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie (Del Federico, L., Violazioni e sanzioni in materia tributaria, in Enc. giur. Treccani, Roma, 2001, 1).
In linea generale, la previsione fattispecie punitive in tema di codice fiscale, tendono a sgravare dall’applicazione di sanzioni, in via equitativa, chi riproduce, senza colpa, il numero di codice errato dichiaratogli dal terzo; viene altresì riconosciuta una maggiore salvaguardia nei casi in cui l’omissione e l’inesattezza dipendono dagli altri soggetti, ove le sanzioni si applicano nei confronti di questi ultimi. Lo stesso legislatore ha avvertito, nel tempo, le difficoltà dei contribuenti di seguire i vari adempimenti connessi al codice fiscale; per ovviare a ciò, con l. 22.12.1980, n. 882 e con l. 15.5.1986, n. 191, si è cercato di facilitare la regolarizzazione dei contribuenti che fossero incorsi in infrazioni e irregolarità formali.
Da segnalare, infine, che l’art. 12 del d.P.R. n. 605/1973 dispone sanzioni indirette laddove stabilisce che le domande di cui all’art. 6 dello stesso decreto, alle lett. e) ed f), devono essere considerate irricevibili se non recano indicazione del numero di codice fiscale e degli elementi di cui al primo comma dell’art. 4 dei soggetti interessati. Inoltre, le concessioni, le autorizzazioni e le licenze di cui all’art. 6, lett. g), non producono effetti se non recano l’indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti beneficiari.
D.P.R. 29.9.1973, n. 605; d.P.R. 2.11.1976, n. 784; d.P.R. 23.12.1977, n. 955; d.l. 12.9.1983, n. 463; l. 11.11.1983, n. 638; d.l. 30.9.1989, n. 332; l. 27.11.1989, n. 384; d.m. 6.5.1994; d.m. 16.11.2000; l. 30.12.2004, n. 311; d.l. 30.9.2005, n. 203; d.l. 4.7.2006, n. 223; l. 4.8.2006, n. 248; d.lgs. 21.11.2007, n. 231; d.lgs. 3.8.2010, n. 141; d.l. 6.7.2011, n. 98; d.l. 6.12.2011, n. 201.
Casertano, A.-Pollari, N., La nuova disciplina dell’anagrafe tributaria e del codice fiscale dei contribuenti, Milano, 1978; Cissello, A., Le nuove comunicazioni a carico degli operatori finanziari, in Il Fisco, 2013, 17, 2643; Corti, I., L’anagrafe tributaria, Milano, 1971; Del Federico, L., Violazioni e sanzioni in materia tributaria, Enc. giur. Treccani, Roma, 2001, 1; Gallo Orsi, G., Professionisti e numero di codice fiscale, in Consulenza, 1978, 13; La Rocca, S., I rapporti finanziari dell’Anagrafe tributaria: il cosiddetto Archivio finanziario, in Il Fisco, 2007, 45, 6511; Loiero, R.–Malinconico, G., Le nuove norme in tema di anagrafe tributaria. L’accesso degli agenti della riscossione e l’anagrafe dei rapporti finanziari, in Il Fisco, 2007, 3, 316; Micheli, G.A., Corso di Diritto tributario Torino, 1976, 127; Montanari, F.-Lupi, R., L’utilizzabilità dei poteri istruttori ai fini della riscossione, in Dialoghi Trib., 2009, 1, 61; Petrucci, F., Anagrafe tributaria, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1997, 1; Petrucci, F., Anagrafe tributaria, in Guida fiscale italiana, Imposte dirette, Fantozzi, A., a cura di, I, Torino, 1980, 93; Pravisano, R., Esame di talune particolarità in materia di codice fiscale, in Inf. Pirola, 1977, 2130; Prini, A., Codice fiscale, Milano, 1978; Zoppis, C., L’anagrafe tributaria secondo le norme del 1976, in Comm. trib. centr., 1976, III, 938.