ARTIGIANATO (IV, p. 703)
Sino alla recente legge 25 luglio 1956, n. 860, la disciplina legislativa dell'impresa artigiana doveva trarsi solo dall'art. 2083 cod. civ., il quale colloca gli artigiani fra i piccoli imprenditori e come tali li definisce, insieme ai coltivatori diretti del fondo, ai piccoli commercianti e a coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia. Tale norma, che pure serviva a riconoscere che all'artigiano non si possono applicare senza adattamenti le norme che il codice civile ha dettato per la tutela e la disciplina del lavoro nell'impresa e per l'impresa in generale, era troppo isolata perché potesse segnare un punto di partenza per lo sviluppo logico di un sistema giuridico idoneo a regolamentare l'importante materia. Ben diversa, invece, si presenta la situazione dopo l'emanazione della legge sopra ricordata, che ha dettato un compiuto sistema di norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane.
La legge ha anzitutto provveduto a definire l'impresa artigiana, superando il sistema seguito da molte legislazioni straniere e precedentemente accolto anche in Italia, per il quale viene compilato un elenco di mestieri artigiani e fissati dei limiti (al numero dei dipendenti o all'uso delle macchine) oltre i quali l'impresa, pur appartenendo a quei mestieri, perde la caratteristica artigiana. Per gli art.1-3 è artigiana l'impresa che, anche se adoperi macchine o utilizzi fonti di energia, risponda ai seguenti requisiti fondamentali: a) abbia per scopo la produzione di beni o la prestazione di servizî, di natura artistica o usuale; b) sia organizzata e operi con il lavoro professionale, anche manuale, del suo titolare e, eventualmente, con quello dei suoi familiari; c) il titolare abbia la piena responsabilità dell'azienda e assuma tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e alla sua gestione. Essa può svolgere la sua attività in luogo fisso oppure in forma ambulante. L'impresa artigiana può valersi della prestazione d'opera di personale dipendente, purché questo sia personalmente guidato e diretto dallo stesso titolare dell'impresa e purché i dipendenti non siano più di dieci o di cinque (compresi i familiari ed esclusi gli apprendisti) secondo che si tratti di lavorazione non in serie oppure di produzione in serie; oppure che svolga attività nel settore dei lavori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura; oppure, infine, che presti servizî di trasporto e impieghi normalmente non più di cinque dipendenti, sempre compresi i familiari ed esclusi gli apprendisti. È inoltre considerata artigiana l'impresa costituita in forma sociale purché si tratti di cooperativa o di società costituita in forma diversa da quelle per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita e purché la maggioranza dei soci partecipi personalmente al lavoro e il lavoro abbia, nell'impresa, funzione preminente sul capitale.
L'impresa artigiana, pure con le caratteristiche che sono prese in considerazione dalla legge speciale, deve essere sempre qualificata piccola impresa. L'attività artigianale, inoltre, nonostante un'autorevole opinione contraria, conserva sempre carattere commerciale e l'artigiano è un piccolo imprenditore commerciale, con tutte le conseguenze che tale qualificazione importa.
La legge speciale, sull'esempio di legislazioni straniere, ha istituito presso ogni camera di commercio, industria e agricoltura un albo delle imprese artigiane, che rappresenta lo strumento necessario per dare certezza giuridica e pratica alla qualificazione delle imprese artigiane. È bene, però, tener presente che, anche se a norma dell'art. 1 della legge la qualifica artigiana di un'impresa è comprovata dall'iscrizione nell'albo, l'iscrizione stessa ha soltanto valore dichiarativo. Comunque, poiché l'iscrizione dà luogo quanto meno a una presunzione circa la sussistenza del carattere artigianale nell'impresa iscritta e poiché essa ha notevole rilevanza nel campo dell'attività amministrativa, sono predisposte minuziose norme per l'accertamento del diritto all'iscrizione, per la periodica revisione degli albi e la cancellazione, prevedendosi anche ricorsi amministrativi contro il diniego di iscrizione e contro la cancellazione. In ultima istanza, dopo l'esaurimento della fase amministrativa, spetta al tribunale ordinario decidere sulla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di artigiano e, conseguentemente, del diritto alla iscrizione nell'albo.
La legge prevede anche tutta una organizzazione amministrativa, che parte alla base da commissioni provinciali di formazione prevalentemente elettiva, si articola su commissioni regionali e culmina in un comitato centrale per l'artigianato, istituito presso il ministero dell'Industria e Commercio.
È infine da ricordare che la legge 29 dicembre 1956, n. 1533 ha disciplinato l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani, istituendo per la sua gestione casse mutue provinciali e una federazione nazionale, alla quale sono attribuite funzioni regolatrici dell'attività e della gestione delle casse provinciali.
Bibl.: F. Fusillo e A. Dalmartello, Artigianato, in Enciclopedia del diritto, III, Milano 1958, p. 131; M. Casanova, Le imprese commerciali, Torino 1955; A. Dalmartello, La nuova legge sull'impresa artigiana e la nozione di piccola impresa, in Ius, 1957, p. 496; A. Dossetto, Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane, in Diritto dell'economia, 1957, p. 213.