ASILO (dal gr. ἄσνλος; ἀ privativo e συλάω "depredo, spoglio"; quindi "inviolabile")
Dal significato originario dell'aggettivo greco, vivo ancor oggi nella frase "diritto d'asilo", il termine è passato a designare un luogo in cui persone d'età tenera o avanzata o comunque bisognose d'assistenza, vengono accolte od ospitate.
Il diritto di asilo. - È dunque, in origine, il diritto d'immunità che acquista chiunque (uno schiavo fuggitivo, un delinquente, un prigioniero di guerra) si rifugia in un luogo sacro (edificio o recinto o bosco o monte consacrato alla divinità), ovvero presso una cosa sacra (altare o statua degli dei e, nei tempi posteriori, anche degl'imperatori), ond'egli non può in alcun modo essere offeso o violentato.
La ragione di questo diritto sta nella concezione primitiva che la santità di un luogo od oggetto sacro si comunichi per contatto, e quasi per irradiazione, onde chi si trova in un luogo sacro o nell'immediata vicinanza di una cosa sacra diviene per ciò stesso partecipe di quella sacralità; il che appare altresì dal fatto che anche una pianta cresciuta nel luogo sacro non può essere abbattuta e asportata; e un animale che vi sia entrato, sia pure per caso, non può essere ucciso dal cacciatore.
Data questa natura religiosa dell'asilo, è ovvio ch'esso si trovi comunemente osservato presso i popoli primitivi. Nell'Australia centrale gli Arunta hanno un luogo di rifugio per ogni gruppo totemico, detto ertnatalunga, e nella Nuova Guinea i Maiva lo hanno in ogni dubu, o tempio. In una delle isole di Samoa serve d'asilo un vecchio albero, in cui si crede che abbia posto residenza un dio, e nelle isole Hawaü sono stabilite a questo scopo due città sacre. Nell'Africa sono molto frequenti i luoghi che dànno diritto all'asilo, il quale diritto nell'Ashanti, per es., si ottiene col toccare il feticcio, mentre in Akra è necessario mettersi a sedere sopra di esso. Anche nell'America settentrionale sono molte le tribù che posseggono luoghi speciali di rifugio.
Fra i popoli più progrediti, l'uso barbarico della vendetta del sangue per parte dei congiunti dell'ucciso ha grandemente influito sul mantenimento - come correttivo - del diritto di asilo. Tra i popoli semitici troviamo largamente diffuso l'uno e l'altro istituto, e anche oggi nel mondo musulmano in varî luoghi le moschee, o anche le tombe dei santi, servono di protezione all'uccisore che vi si rifugia, così come nell'età preislamica il territorio circostante ai santuarî godeva del diritto di asilo: ciò è attestato particolarmente per il territorio sacro (ḥaram) della Mecca (v.). La religione sulla quale abbiamo le informazioni più abbondanti a questo riguardo, è l'ebraica. Secondo l'antica legge (Esodo, XXI, 12-14), l'uccisore che voleva sfuggire alla vendetta privata del sangue (la quale fu sempre in vigore presso gli Ebrei, cfr. Genesi, XXV, 45; II Re, [Samuele], XIV, 1 segg.; Numeri, XXXV, 19-25; Deuteronomio, XIX, 6) trovava riparo nel santuario vicino, dove se poteva provare di avere ucciso involontariamente, quasi per caso, otteneva la libertà, e quegli cui spettava la vendetta del sangue doveva rinunciarvi; ma, nel caso contrario, doveva essere strappato dall'altare e consegnato al vendicatore per essere ucciso (per il caso di Joab [v.], III [I] Re, II, 28 segg.). La legge deuteronomica, che andò in vigore per opera del re Giosia, col decretare che unico fosse il santuario legittimo - quello di Gerusalemme -, rese impossibile l'uso del diritto di asilo a tutti coloro che ne erano lontani, onde, per rimediare a questo inconveniente, dovette stabilire tre città di qua dal Giordano, poste a giusta distanza l'una dall'altra, in modo che fosse facile all'uccisore di rifugiarsi in questa o in quella (Dent., XIX, 2 segg.). In tal modo però il diritto di asilo, da istituto sacro che era, divenne istituzione civile, simile all'ἀσυλία dei Greci.
L'asilia nei popoli classici. - Anche nella Grecia antica, nonostante l'alto grado di civiltà, rimase lungamente in vigore la vendetta del sangue (di cui la leggenda di Oreste è il documento più illustre) e quindi anche l'istituto dell'asilo, per cui il territorio del tempio o di una società religiosa poteva essere dichiarato ἱερὸν καὶ ἄσυλον, cioè sacro e inviolabile.
Tuttavia nel diritto dei popoli classici vanno distinte due sorte di inviolabilità o asilia: una di carattere internazionale e una di diiitto pubblico interno.
L'asilia di carattere internazionale ha per scopo di proteggere lo straniero che si sia reso colpevole di una violazione di diritto. Egli, come straniero, è privo di diritti ed è quindi esposto alla violenza privata delle persone da lui danneggiate. Questo stato di cose, col progredire delle relazioni commerciali, diventa intollerabile, e perciò le città greche stringono trattati, σύμβπλα, mediante i quali s'impegnano reciprocamente a non esercitare rappresaglie sui cittadini delle città contraenti e a non procedere con la violenza (συλᾶν) all'esecuzione personale e patrimoniale di essi (cfr., per esempio, Inscr. Graecae Antiquiss., 322, iscrizione di Oiatheia e Chaleion del sec. V a. C.). Per quanto i trattati estendano sempre più l'asilia, questa non diventa mai un diritto generale dello straniero. Di frequente la si concede allo straniero, e in particolare al πρόξενος, ma sempre come un privilegio personale. Nei decreti di prossenia molto spesso al prosseno è concessa l'asilia per terra e per mare, cioè la facoltà di andare e venire dal luogo dove sono prosseni ἀσυλεί καὶ ἀσπονδεί. Quando nei decreti di prossenia l'asilia è diventato un diritto comune, le formule dell'asilia si conservano come semplici clausole di stile.
L'asilia personale nei grandi stati ellenistici, relativamente rara, ha un significato diverso dell'asilia personale accordata dalle città greche. Mentre rientra nelle categorie comuni l'asilia personale concessa a Sostrato, l'architetto del faro di Alessandria, dall'oracolo di Delfo, l'asilia concessa con un decreto al capo degl'imbalsamatori di Api e Mnevi nel Serapeo di Menfi e i casi di asilia personale accordata nell'età imperiale a sacerdoti e membri di corporazioni religiose, di collegi dionisiaci e forse ad alcuni atleti e, pare, anche a coloro che avevano molti figli, si potrebbero ritenere principalmente come esenzioni dall'esecuzione personale.
Quanto alla dibattuta questione dei κάτοχοι del Serapeo di Menfi, su essa ha recentemente portato nuova luce F. Woess (v. bibl.) dimostrando ch'essi non erano ossessi, cioè posseduti dal dio, come voleva il Wilcken, né semplici prigionieri civili, come aveva sostenuto il Sethe, ma erano coloro che contro la persecuzione della giustizia avevano cercato e trovato un asilo nel celebre santuario, al quale perciò rimanevano legati, essendo impediti di oltrepassare il suo sacro recinto, entro il quale, dunque, in compenso della salvezza ottenuta, prestavano i servizî che venivano loro imposti. L'istituto dell'asilo, sotto questa forma speciale, non era proprio né dell'antico Egitto né della Grecia, ma proveniva, secondo il Lehmann-Haupt, dai Semiti dell'Asia occidentale.
Accanto all'asilia di carattere internazionale non sacra, esiste un'asilia di carattere internazionale, ma sacra, quale è quella di cui vuole beneficiare la città di Teo, consacrando il suo intero territorio a Dioniso. Teo, cercando di ottenere che i varî stati greci accordino l'asilia al suo territorio e ai suoi cittadini, non vuole altro che un riconoscimento della propria neutralità in caso di guerra fra paesi vicini.
L'asilia di diritto pubblico interno a volte limita, a volte invece integra i poteri statali. Di carattere religioso, essa ha in origine per scopo precipuo di sottrarre alla vendetta privata i colpevoli che cercano riparo presso la divinità: in età più recenti tale protezione si estese a sottrarre i debitori all'esecuzione personale. Poiché l'asilia è legalmente riconosciuta dallo stato, la protezione di coloro che per lo più cercano riparo presso la divinità è esclusa per quelle categorie di casi che possono costituire un pericolo o un pregiudizio per lo stato. Il fondamento dell'asilia è sempre religioso. Padroni nel tempio che serve di asilo sono i sacerdoti: essi possono espellere il debitore dall'asilo. Ma i sacerdoti da parte loro sono posti sotto il controllo statale. In Egitto, p. es., i templi devono ai Tolomei la loro asilia nella forma che essa assume nell'età ellenistica, per quanto vi si cercasse rifugio anche prima del dominio tolemaico.
L'asilo è inviolabile. La divinità rendeva inviolabili tanto i tesori pubblici e privati depositati nei templi, quanto le persone che si fossero messe sotto la sua protezione, anche se ree di delitti. Chi avesse turbato la quiete del tempio si sarebbe esposto all'ira della divinità. Non tutti gli asili proteggevano ugualmente; alcuni non riparavano coloro che fossero colpiti da atimia o da condanna capitale. L'asilia era concessa anche agli schiavi e di regola anche ai debitori del fisco. Colui che si era posto sotto la tutela della divinità poteva però essere costretto a lasciare l'asilo quando i suoi persecutori, assediato il tempio, togliessero all'asilo la possibilità di mantenere i propri rifugiati. Questo caso non si poteva verificare per quei templi che avevano larghi mezzi e un esteso territorio.
Il diritto di asilia non ha carattere nazionale; la divinità protegge persone di razze e di religioni differenti; peraltro la religione cristiana protegge con l'asilo i soli credenti.
Al diritto di asilo che poteva servire come riparo dei debitori inadempienti si poteva validamente rinunziare contrattualmente.
In Grecia si distinguono due sorte di asili: asili con carattere locale e asili riconosciuti generalmente come tali. I templi muniti di asilia erano anche immuni da imposte, e la protezione che essi accordavano ai rifugiati si estendeva naturalmente a tutto il personale del tempio.
I Romani non conobbero in origine l'asilia: l'istituto del tribunato l'aveva resa superflua, e inoltre l'asilia ripugnava al senso giuridico dei Romani, i quali avversavano questo istituto per essi straniero. La leggenda che Romolo fondasse un asilo fra i due vertici del Campidoglio per accrescere la popolazione di Roma, è una leggenda tarda. Più tardi la corrente ellenistica introdusse l'asilia nel diritto romano. Augusto nel 42 a. C. concesse l'asilia al tempio del divo Giulio. La politica dei primi imperatori avversò l'istituto dell'asilia, poi la corrente greca prevalse. In Oriente i Romani non fecero altro che limitare gli abusi dei templi che beneficiavano del diritto di asilo, ma non toccarono l'istituto dell'asilia. L'Asia Minore, quando fu occupata dai Romani, brulicava di templi asili, che diventavano sempre più il rifugio di ogni canaglia. Tiberio nel 22 d. C. ordinò una revisione dei diritti di asilia dei templi, lasciando solo quelli che potevano far valere tale diritto in forza dei loro statuti, e contenendo il diritto di asilo entro limiti più ristretti.
L'asilia è frequentissima nelle città dell'Asia minore e provincie confinanti, nel sec. II e III d. C. In Egitto l'asilia nell'età romana, per quanto poco documentata, risulta dai dati del concilio di Calcedonia (451 d. C.).
L'asilia nei templi pagani cessa con la rovina delle religioni pagane nei secoli IV-V. In questo periodo la funzione di tutela propria degli asili è assunta in parte dai maggiori proprietarî fondiarî, i cui protetti diventano coloni, servi della gleba.
Dall'ellenismo, attraverso l'Impero romano, l'istituto dell'asilo passò nella chiesa cristiana.
Bibl.: H. Wallon, Du droit d'asyle, Parigi 1837; É. Egger, Études historiques sur les traités publics, Parigi 1866, p. 287 segg.; Schömann, Griechische Altertümer, 4ª ediz., 1897-1902, II, 215 segg.; Förster, de asyl. graec., Breslavia 1847; Jänisch, De graec. asylis, Gottinga 1868; Barth, De asyl graec., Strasburgo 1888; Caillemer, in Daremberg e Saglio, Dictionnaire des antiquités, I, p. 505 segg.; E. Szanto, in Pauly-Wissowa, Real-Encycl. d. class. Altertumsw., II, col. 1879 segg.; P. Stengel, ibid., p. 1881 segg.; W. Otto, Priester und Tempel im hellenistischen Ägypten, II, Lipsia e Berlino 1908, p. 298 segg.; E. Westermarck, Origin and Development of moral Ideas, Londra 1908; id., in Hastings, Encyclopaedia of Religion and Ethics, II, Edimburgo 1909, p. 161 segg.; V. Wilcken, Grundzüge der Papyruskunde, Lipsia 1912, p. 114 segg.; id., Urkunden der ptolemäischen Zeit, Berlino, I, p. 120 segg.; v. Woess, Das Asylwesen Ägyptens in der Ptolemmäerzeit und die spätere Entwicklung, Monaco 1923; E. Weiss, Griech. Privatrecht, Lipsia 1923; Lehmann-Haupt, in Klio, 1924, p. 217 segg.
Il diritto della chiesa. - L'istituto dell'asilo, col definitivo trionfo del Cristianesimo, si riafferma rigogliosamente su rinnovate basi etiche (contro ogni relazione fra la concezione patristica e canonica dell'asilo e l'antica concezione pagana v. Rhallis, Περὶ ἀσυλίας κατὰ τό δίκαιον τῆς ὀρθοδόξου ἀνατολικῆς ἐκκλησίας, Atene 1912, pp. 1-16). L'asilo cristiano si collega al potere d'intercessione riconosciuto ai vescovi a favore di coloro che indiziati per qualche grave reato o già colpiti da condanna, si fossero rifugiati in ecclesiam. Solo la consacrazione vescovile conferisce il diritto di asilo al luogo di culto. L'asilo ecclesiastico non è un appello alla giustizia divina, poiché anche il reo convinto trova protezione, né si traduce in origine in una menomazione dell'autorità giudiziaria dello stato, favorendo l'impunità. Esso tende ad assicurare, invece, un maturo giudizio sulla responsabilità dell'incolpato, sottraendolo, intanto, alla vendetta privata; nel caso di accertata colpevolezza tende a sostituire all'atrocità di un'inutile pena redentrici pene spirituali (secondo il concetto ecclesiastico della pena medicinale), o almeno a raccomandare che l'autorità pubblica decida sulla sorte del reo nel modo più equo (Corp. iur. can., I, 12,6 g. 10). Ma l'asilo ecclesiastico ha, in Oriente come in Occidente, un'altra non meno cospicua benemerenza: quella di aver servito fin dalle sue prime origini come temperamento ai rigori della schiavitù. E le leggi imperiali (Cod. Theod., IX, 45, 5) dispongono che il padrone non può esigere la restituzione degli schiavi rifugiatisi presso monasteri, se non concedendo loro il perdono.
Canoni di concilî e costituzioni imperiali concorrono a punire la violazione del diritto di asilo. Il diritto giustinianeo la considera come un crimen maiestatis. Come si rileva da una costituzione di Valentiniano, Teodosio e Arcadio, godevano della immunità di asilo anche le statue degl'imperatori, principio che ha già radici nella età classica e pagana (Tacito, Ann., IV, 67; Svetonio, Tiber, 53; v. Martroye, L'Asile et la legislation impériale du IV au VI siècle, in Mem. de la Soc. des Antiquaires de France, 1919, p. 90).
L'asilo della chiesa s'incontra con l'antico istituto germanico della Domfreiheit, che ripete la sua origine dal principio della inviolabilità della casa (Osenbrüggen, Der Hausfrieden, Erlangen 1857; Salvioli, La casa e la sua inviolabilità in Italia dopo il sec. XIII, in Studi in onore di Serafini, Firenze 1892) e ciò rende più facile l'introduzione del diritto di asilo e agevole la diffusione fra i popoli del Medioevo: la pace dei luoghi sacri finisce poi col confondersi col diritto di asilo (Salvioli, Storia, 8a ed., Torino 1921, p. 695). Nella Lex romana Burgundionum (II, 5) e nella Lex Wisigothorum (VI, 5, 16) è punita la violazione del diritto di asilo e sono preveduti i casi di consegna del rifugiato; secondo la decretio di Clotario I (14 e 15), la consegna deve esser preceduta da promessa giurata di non infliggere al rifugiato la pena di morte o quella della mutilazione. Nei capitolari carolingi si stabilisce che basta che uno si rifugi nell'atrio della chiesa perché pacem habeat; e possa poi, senza che gli sia fatta violenza, essere condotto a regolare giudizio (Patrol. lat., CXVII, 257). Nelle leggi di Guglielmo il Conquistatore una speciale menzione è fatta de asylorum iure et immunitate ecclesiastica (Patrol. lat., CXLIX, 1294).
Il periodo feudale segna la più estesa applicazione del diritto d'asilo: godono dell'immunità non solo tutti gli edifizî consacrati al culto e la zona di terreno che li recinge, gli oratorî adibiti a funzioni religiose, anche se esistenti in casa di privati, i conventi, i cimiteri, le abitazioni dei vescovi. ma sono considerati altresì luoghi di asilo il castello e le terre del feudatario. A Bologna, ad esempio, le case dei Pepoli e dei Malvezzi avevano il privilegio dell'asilo, il che ingenerò i più gravi abusi. Di qui le restrizioni che i pontefci nelle loro decretali e nei concordati e in Francia le varie coutumes e le ordinanze regie apportano a questo diritto.
La legislazione papale non manca di dare un più preciso ordinamento alla materia che già nel Decretum Gratiani (1140) e più tardi nel Concilio tridentino (Sess. XXV, de reform., c. 20) trova la sua definitiva sistemazione, proclamando il diritto di asilo una istituzione divina. La violazione del diritto d'asilo è considerata sacrilegium e vien colpita con la scomunica maggiore latae sententiae. Il rifugiato, anche se sia stato giudicato o sia sfuggito alla cattura, non può esser consegnato, tranne che in casi eccezionali (i publici latrones, i grassatori di strada, gli autori di danneggiamenti a campi o a vigneti, gli omicidi, i ladri sacrileghi, i responsabili di delitti contro la persona del principe e così via). Nonostante l'assidua preoccupazione di frenare gli abusi, fatta palese dalle frequenti Constitutiones dei varî pontefici (Gregorio XIV, Const. Cum alias, 24 maggio 1591; Clemente XI, Const. Ad apost., 18 giugno 1712; Const. Non sine ingenti, 5 gennaio 1720; Benedetto XIII, Const. Ex quo, 8 giugno 1725; Benedetto XIV, Const. Officii Nostri, 15 marzo 1750; Clemente XIII, Const. Inter graviores, 30 settembre 1758; cfr., Quaemadmodum, 25 maggio 1763), la Chiesa rimase gelosa custode della propria prerogativa.
L'epoc. moderna. - Si debbono all'affermarsi dell'autorità statale e al ristabilirsi dell'ordine sociale in essa garantito con leggi proprie, le prime restrizioni del diritto d'asilo che preparano la sua definitiva abolizione. In Francia, alle ordinanze di Filippo il Bello, di Luigi XII, di Francesco I (celebre è la sua Ordonnance sur le faict de la Iustice del 1 agosto 1539 che aboliva [art. 166] ogni immunità e consentiva la consegna, sempre che vi fosse un mandato di cattura emesso nelle forme legali) seguirono l'opera degli enciclopedisti e la giurisprudenza dei parlamenti. In Inghilterra il privilege of sanctuary si mantenne fino al 1624; in Prussia fu abolito dal codice del 1794 (per la Spagna cfr. Covarrubias, Maximas sobre recursos de fuerza, Madrid 1829, I, p. 57 segg.).
In Italia il diritto di asilo si mantenne in vita più a lungo. A Napoli nel 1740 era ancora rispettato: col concordato del 1741 si concede alle autorità civili di trarre il reo dall'asilo, ma di ritenerlo nomine ecclesiae e di restituirlo al vescovo nel caso che risulti che debba godere dell'immunità. L'abolizione del diritto di asilo è definitivamente segnata dopo che il Beccaria (Dei delitti e delle pene, § 12) pone il diritto dello stato a tutelare l'ordine, affermando che "dentro ai confini di un paese non deve esservi alcun luogo indipendente dalle leggi". Ma solo la legge piemontese del 9 aprile 1850 (art. 6) abolì il diritto di asilo, pur ponendo riguardi per le perquisizioni in chiesa, la quale legge fu poi successivamente pubblicata nel 1859 in Emilia e nelle Romagne, nel 1860 in Umbria e nelle Marche. Una legge del 28 luglio 1861 abroga l'editto 24 febbraio 1851 del ducato di Modena che negli articoli 9-14 regolava il diritto di asilo. Esso sopravvisse più a lungo nello Stato pontificio (art. 602 del reg. organico della proc. criminale del 1831 e art. 12, n. 4, appendice al regol. suddetto). Non se ne ha più traccia né nel vecchio codice penale e di procedura penale del regno d'Italia, né in quelli ad essi più tardi sostituitisi. Non esiste quindi oggi alcun divieto di eseguire arresti nei luoghi sacri e di estrarre da essi colpevoli che vi siano rifugiati, né di esercitare alcun atto giudiziario in dette località (p. es. consegne di citazioni. atti esecutivi, ecc.). La sola disposizione che resta a ricordo dell'istituto è il divieto sancito nell'art. 753, n. 3, cod. proc. civ., di eseguire l'arresto del debitore "nei luoghi destinati al culto durante le funzioni religiose"; ma la norma è ridotta ad un'affermazione semplicemente teorica dopo la legge del 6 dicembre 1877 che abolisce quasi tutti i casi di arresto per debiti.
Le immunità di cui. godevano secondo la Legge delle guarentigie (l. 13 maggio 1871 n. 214, art. 7 e 8) i palazzi apostolici, i locali delle congregazioni pontificie, quelli ove si radunano il conclave o il concilio ecumenico erano state stabilite per riguardi politici (F. Scaduto, Dir. eccl., II, 295 bis). Né hanno ristabilito un diritto di asilo le recenti convenzioni tra il regno d'Italia e la Santa Sede: essendo chiaro che la speciale procedura da esse stabilita (art. 15 e 22 ult. capov. del trattato) contempla il caso che un cittadino italiano si rifugi nel territorio sul quale la Santa Sede esercita la propria sovranità, cioè in uno stato estero. Tanto meno si può riconoscere l'immunità territoriale alle sedi degli ambasciatori stranieri, agenti diplomatici: il diritto di immunità è personale, non locale (Fiore, Agenti diplom., in Dig. ital., nn. 243-264).
Il diritto d'asilo è però mantenuto dalla Chiesa, anche nella codificazione del 1917 (Cod. iur. can., can. 1179).
Bibl.: Giriodi, Asilo, in Digesto it., IV, i, p. 777 segg.; A. Pertile, Storia del dir. it., 2ª ed., Torino 1898-1903; II, ii, pp. 241, 404; III, p. 12; V, p. 30 segg., 105 segg., 458; G. Salvioli, Storia del dir. it., 8ª ed., Torino 1921, pp. 725 e 748; P. Del Giudice, Dir. penale, in Enciclopedia del diritto penale italiano a cura di E. Pessina, I, Milano 1905, p. 545 segg.; A. Galante, La condizione giur. delle cose sacre, Torino 1903, p. 96, n. 4 e 113; Albertoni, Esposizione del dir. bizantino, Imola 1927, p. 148 segg.; Lichtenberger, Enc. des sciences religieuses, I, p. 637 s. v.; Asile; De Beaurepaire, Essai sur l'asile religieux dans l'Empire romain et la monarchie franc., in Bibl. de l'école des chartes, s. 3ª, IV, pp. 351 segg., 593 segg.; V, pp. 151 segg., 341 segg.; A. Esmein, Hist. du droit fr., Parigi 1925, pp. 149 segg., 286; I. Declareuil, Hist. gen. du droit fr., Parigi 1925, p. 342 segg.; F. Cumont, Études syriennes, Parigi 1917, p. 322 segg.; F. Dahn, Über den Ursprung des Asylrecht, in Zeitschr. für deut. Recht, III, pp. 326-368; Grasshoff, Die Gesetze der röm. Kaiser über das Asylrecht der Kirche, in Arch. für kathol. Kirchenrecht, XXXVII, p. 3 segg.; Brassloff, Zu den Quellen der byz. Rechtsg.: Das kirchl. Asylrecht in Ägypten, in Zeitschr. f. Sav. Stift., XXV (1904), p. 298 segg.; L. Wenger, Inst. des röm. Zivilprozessrechts, Monaco 1927, p. 302 e n. 7; R. G. Bindscheider, Kirchliches Asylrecht, Stoccarda 1906; I. Gröll, Die Clemente des kirchl. Freiungsrechtes, Stoccarda 1911; H. Brunner, Deutsche Rechtsg., II, Lipsia 1892, p. 601 segg.; R. Schröder, Lehrbuch der deut. Rechtsg. 6ª ed., Berlino 1922, pp. 370 e 840; Ferraris, Prompta bibl. canonica, art. Immunitas.
Asili-ricovero. - Nel senso ch'essa ha acquistato modernamente, come s'è detto, la parola asilo designa ogni istituto istituito a scopo benefico, per offrire assistenza, rifugio, a persone indigenti, bisognose, o in speciali condizioni di età, di salute, ecc. Si distinguono asili per l'infanzia, per bambini, per minorenni, per senza tetto, per poveri, per puerpere, per ex-carcerati, per vecchi. Alcune di queste istituzioni hanno anche nomi speciali, per es. Brefotrofio, Maternità, Ricovero di mendicità, ecc.
Dal punto di vista architettonico, tutti gli edifici per asili, sia pure di diverso genere, si conformano ad un unico tipo per il carattere comune di fabbricati predisposti per la vita collettiva. Il genere e il numero dei ricoverati e lo scopo più diretto influiscono sui criterî generali; ma comunemente si avrà sempre un vestibolo spazioso e, vicino, gli uffici per l'ammissione, direzione ed economato; grandi dormitorî o aule da scuola o da lavoro, refettorî, lavabi, bagni, gabinetti, cucine, ecc. Per notizie particolareggiate sopra un tipo particolarmente notevole d'istituti (v. brefotrofio).
Si costruiscono ormai comunemente in tutte le città degli asili notturni, edifici conformati e attrezzati per offrire ricovero ai poveri senza tetto e senza mezzi. Criterio generale della planimetria è la divisione fra uomini e donne; qualche volta anche i bambini hanno un reparto speciale. L'edificio unico avrà quindi le sale-dormitorî e i relativi ambienti annessi divisi in due gruppi, per uomini e per donne, mentre i servizî, la direzione e la sorveglianza possono essere in comune. Le camerate o dormitorî debbono rispondere alle norme igieniche degli ambienti per la vita in comune di molte persone; quindi riscaldamento e ventilazione razionale, pareti e pavimenti facilmente lavabili, locali di disinfezione, bagni a doccia, lavabi, ecc. Quando l'edificio ha grande importanza p. es., quello veramente grandioso della città di Berlino, vi sono anche cucine, infermeria, vasti uffici d'amministrazione. Vi si può provvedere anche al ricovero d'intere famiglie, disponendo parte dell'edificio ad alloggio, diviso per varie persone della stessa famiglia.
Un ampliamento del primitivo concetto umanitario del rifugio per la notte, nel quale i ricoverati vengono accettati solo per dormire, è quello per cui in molte città si sono istituiti asili che, oltre al ricovero notturno, permettano quello giornaliero, compreso un vitto semplice ma completo e sufficiente. Allora l'istituzione è organizzata in modo da procurare lavoro al ricoverato, sia fuori sia dentro di essa. Questo complemento di assistenza per il lavoro ha uno scopo altamente umanitario; negli esperimenti fatti ha dato risultati assai buoni, anche per l'influenza psicologica che ha sugli assistiti, in genere sciagurati relitti della società. E l'obbligo di un certo lavoro e il pagamento dell'ospitalità e del vitto servono ad eliminare da queste organizzazioni i mendicanti della strada, che in genere non sono altro che vagabondi che nessuno stimolo potrà mai indurre al lavoro (v. accattonaggio).
Oltre agli asili Sonzogno di Milano, in Italia abbiamo, fra gli esempî più importanti, l'Albergo dei poveri di Genova, fabbricato a varî piani, dall'aspetto esterno di palazzo, grandioso per quanto poco consono alla destinazione dell'edificio. Ricordiamo anche, benché solo di sfuggita, tra i cosiddetti Alberghi popolari, gli Alberghi suburbani dell'Istituto per le case popolari di Roma (v. albergo).
Con l'istituzione che si propone di dare, oltre all'alloggio, anche il vitto giornaliero, giungiamo all'Asilo di mendicità. In Italia anche le piccole città hanno spesso questo tipo di edificio, destinato ad asilo o ricovero per i vecchi poveri e senz'altra assistenza; la generosità di privati cittadini è quella che, di solito con lasciti più o meno ragguardevoli, dà possibilità di vita a queste benefiche istituzioni. Nell'Asilo o Ricovero o Ospizio, per vecchi si dà ricovero ai poveri avanzati in età, sino alla fine della loro vita. Anche in questi si usa la divisione fra uomini e donne; però, ad evitare una separazione qualche volta crudele, si comincia a diffondere l'idea di creare asili per poveri vecchi coniugi che, senza essere divisi negli ultimi anni della loro vita, possano trovare ancora l'assistenza e il necessario per vivere.
Esistono poi in molte città, anche asili o rifugi per minorenni (v.), sempre con lo scopo di offrire lavoro e protezione ai giovani momentaneamente soli ed esposti alle insidie della vita. Istituzioni di tal fatta si possono sviluppare anche grandemente fino al punto di erigere e gestire un completo ed ampio edificio; possono avere, oltre a laboratorî proprî, anche un ufficio per il collocamento definitivo dei giovani. In genere il tutto è organizzato e sostenuto da associazioni di beneficenza, specie di carattere religioso.
Un tipo speciale di asilo per minorenni è quello delle cosiddette navi-asilo, oggi denominate ufficialmente navi-scuola di marinaretti, le quali hanno lo scopo di provvedere all'assistenza, all'educazione e istruzione degli orfani di marinai e di pescatori, e in genere dei fanciulli abbandonati. In Italia esistono le navi-asilo Scilla con sede a Venezia; Caracciolo a Napoli; Azuni a Cagliari e Eridano a Bari. Sulle navi-asilo si tengono corsi di studî sino alla quinta classe elementare, seguiti da uno o due anni d'istruzione professionale marittima. Le navi-asilo sono rette, sotto la vigilanza dell'Opera Nazionale Balilla, da un consiglio di persone notabili della rispettiva sede. Oltre alle navi-asilo propriamente dette esistono in Italia altre istituzioni di beneficenza marittima, come l'Orfanotrofio marittimo Vittorio Emanuele III, ad Anzio; l'Asilo nazionale per gli orfani dei marinai italiani a Firenze, ecc.
Asili d'infanzia. - Sotto questo nome non s'intendono gl'istituti che hanno per unico o principale scopo il ricovero e la custodia dei bambini, bensì veri e proprî istituti prescolastici organizzati con razionale sistema di vita, in cui s'avvicendano metodici e graduali esercizî, che giovano allo sviluppo fisico, intellettuale e morale dell'infanzia dai tre ai sei anni circa. Essi sono una conquista dell'età moderna; e tra i primi tentativi che vi preludono, benché non ancora assistiti da una salda coscienza pedagogica, né accompagnati da un fecondo consenso dei rispettivi paesi, è doveroso citare l'istituzione dell'Albero della vita della sinagoga di Firenze (1735), l'iniziativa del pastore protestante J. F. Oberlin nel contado di Ban-de-la-Roche nei Vosgi (1769), l'Ospizio della marchesa Pastoret a Parigi (1801), la fondazione della principessa Paolina di Lippe-Detmolt a Berlino (1813). In verità l'asilo infantile con una schietta fisionomia educativa nasce tra la seconda e la terza decade del sec. XIX, frutto di un vasto moto di spiriti caratterizzato da vive preoccupazioni d'indole sociale, da una più diffusa penetrazione del pensiero pedagogico del Rousseau e dei principî del Pestalozzi, e da una più chiara consapevolezza del problema dell'educazione della prima età. Il suo punto di partenza è l'Istituto per formare il carattere giovanile, che Roberto Owen aprì nel 1816 accanto alla sua filanda di New Lanark in Scozia per i bambini degli operai; e agli sviluppi successivi che ne fecero in Inghilterra il Buchanan, il Wilderspin, il Wilson e, più tardi, lo Sto v si ricollegano, per un verso o per un altro, le analoghe fondazioni che nel medesimo tempo sorsero sul continente europeo. A questa influenza originaria non si sottrae neppure la scuola infantile di Ferrante Aporti, il quale, prima d'istituirla, conobbe attraverso la traduzione tedesca (1828) del libro del Wilderspin, On the importance of educating the infant children of the Poor, l'ordinamento e i metodi delle infant schools d'oltre Manica. L'opera inglese gli fornì, son sue parole, "l'occasione e i metodi onde promuovere il bene dell'età infantile", e divenne per lui "il movente a propagare anche in Italia le scuole dei piccoli fanciulli.". Ma la sua fondazione, che i documenti non ci permettono di far risalire oltre il 1828, si differenziò subito dai contemporanei esempî stranieri, assumendo caratteri, modi e fini suoi proprî, a tal punto da meritare di essere additata come modello dall'educatrice Eugénie Millet e dal conte di Salvandy, che fu ministro dell'istruzione in Francia.
La scuola infantile o asilo infantile aportiano si ispira al concetto di sviluppare armonicamente le forze fisiche, intellettuali e morali del bambino.
Il triplice scopo si perseguiva con locali pieni d'aria e di luce con sane refezioni, con esercizî ginnastici, con facili lavorucci, con canti, con dialoghi, con l'intuizione diretta degli oggetti e delle loro immagini, con raccontini, con adatte preghiere e pratiche del culto. Il principale elemento dell'istruzione era la nomenclatura intesa nel senso girardiano-pestalozziano, alla quale s'aggiungcvano, con opportuna gradazione, la lettura, la scrittura, l'apprendimento dei nomi e del conteggio mentale. L'unità dell'ispirazione non impedì alcune varietà nelle applicazioni pratiche. Così in Lombardia per l'immediata efficacia del suo fondatore si dava maggior peso agli esercizî di lingua, in Piemonte per le raccomandazioni del Boncompagni s'insisteva di più sul fattore intuitivo, in Toscana si curava a preferenza l'insegnamento morale per mezzo di piacevoli narrazioni.
Innegabili furono i benefici dell'istituto aportiano, e maggiori sarebbero stati se l'incomprensione della natura intima del bambino, la tendenza enciclopedica del piano educativo e la confusa concezione di precetti e di metodi non l'avessero convertito in una contaminazione della custodia infantile con la scuola elementare. Sicché dopo la metà del secolo gli contese facilmente il passo il "giardino d'infanzia", già sorto in Germania nel 1837 per opera di Federico Froebel. Questi, partendo dal vitale principio della libera creatività dello spirito e dal concetto del giuoco come manifestazione naturale della spontanea attività infantile e come legame continuo tra il sapere e il fare, combinò un sistema di simbolici doni geometrici, di canti, d'esercizî, di lavori, di conversazioni, atti a promuovere l'educazione fisica, sensoriale e mentale dei piccoli alunni, e a suscitare in loro la virtù dell'ordine, la pazienza e il sentimento sociale. Ma, sebbene appoggiata a un fondo ideale di grandissimo valore, la sua creazione riuscì, per l'ordinamento troppo imposto, per l'aridità delle lezioni stereotipate e per lo schematismo dei movimenti prestabiliti, un regime tormentoso per la libertà dell'educando.
Contro tale deviamento dal mondo vero dell'infanzia reagì la dottoressa Maria Montessori, dalla cui intuizione nacquero le Cose dei bambini (1907), ormai diffuse in tutto il mondo civile. L'istituto montessoriano offre un ambiente igienico, adatto ai bisogni dell'età infantile e armonizzante con le condizioni della vita domestica, nel quale i bimbi sono come padroni, eseguiscono da sé i lavori necessarî per la casa, godono perfetta libertà nei movimenti, negli esercizî, nel riposo, nelle occupazioni, acquistano spontaneamente il senso della disciplina balzante dalle necessità della convivenza, e compiono la propria educazione specialmente sensoriale con un complicato istrumentario didattico, in verità costoso, che contiene in sé il controllo dell'errore e che esclude il diretto intervento della maestra. Regno ideale dei bambini, se non fosse aduggiato dalla mancanza della maestra-mamma e dal pericolo inevitabile di un nuovo metodismo e meccanismo mortificante la spontaneità spirituale.
Da questi inconvenienti va per lo più immune l'Asilodi Mompiano delle sorelle Rosa e Carolina Agazzi, che ha incontrato molto favore nella Venezia Giulia e nella Tridentina, e che meriterebbe d'essere meglio conosciuto all'estero. Fondato sui concetti della fattività del bimbo e dell'assistenza materna, porge ai piccoli alunni, insieme col giuoco non obbligato, ma lasciato alla loro libera invenzione, cure fisiche, occupazioni proprie della vita famigliare, e un infinito materiale didattico fatto di piccoli nonnulla e costruito in gran parte dagli alunni e dalle maestre; e con svariati esercizî, movimenti, azioni e lezioncine ispira profondi sentimenti di fraternità e di gioia serena: in una parola è l'asilo che meglio seconda la vita dell'infanzia nella sua umana attualità.
Molto cammino adunque s'è compiuto nel campo dell'educazione infantile dal tempo dell'Owen e dell'Aporti sino a noi. Ma per quanto meraviglioso sia il progresso effettuato attraverso i varî tipi d'istituti prescolastici, non va dimenticato che anche i metodi più sagaci e gli strumenti più acconci rischiano d'irrigidirsi nello sterile schematismo di vuote formule e di prassi artificiose, e perciò vengono meno al loro vero compito, se si considerano validi per sé e non in funzione dello spirito educatore, al quale solo spetta d'inverarli avvivandone l'uso con una coscienza sempre vigile, sempre amorosa e sempre rinnovantesi nel ritmo inesauribile della multiforme attività del bambino.
Il problema dell'educazione e dell'assistenza dell'infanzia, sia per le gravissime difficoltà di soluzione che sempre comporta, sia per le finalità di profilassi sociale che necessariamente richiama, se nelle nazioni civili è stato ovunque, dove più, dove meno, decisamente affrontato, non ha trovato sempre e in ogni luogo soluzioni adatte alle necessità e alle esigenze della vita famigliare e sociale. È bensì vero che nella ricerca dei mezzi ogni paese si è preoccupato d'uniformarsi alle proprie tradizioni educative, alle necessità della vita collettiva e al rispetto delle caratteristiche native della stirpe. Cosicché gli asili infantili hanno assunto forme diverse le quali vanno dalla pura e semplice sala di custodia, predominante nei paesi in cui è ancora sentito più il valore sociale del problema che quello propriamente educativo, al giardino d'infanzia, alla casa dei bambini, dove trovano soddisfacimento spesso sufficiente così le esigenze sociali come quelle educative.
Per quanto si riferisce all'Italia, prima della riforma Gentile dell'istruzione elementare (1923), gli asili infantili erano considerati quasi esclusivamente come istituzioni di assistenza e di beneficenza. La legge Casati, sulla quale si fonda la legislazione scolastica prima del 1923, non conteneva disposizioni che riguardassero gli asili. E per quanto con disposizioni successive ci si sia preoccupati di definire la vera essenza del problema e di tentare qualche via di soluzione (v. regolamento 15 settembre 1860 e art. 218 regolamento 1895 sull'istruzione elementare), tuttavia non si riuscì mai ad assurgere al concetto d'una scuola materna che fosse la logica necessaria preparazione della scuola elementare.
La riforma Gentile, per quel senso di coerenza e d'unità onde tutta è animata, non poteva trascurare neppure questo problema. Sorge così la scuola materna e con essa prende forma, quasi diremmo legale, l'insegnamento del grado preparatorio. Restano, tuttavia, taluni residui della vecchia concezione. Per esempio, molti degl'istituti per l'educazione dell'infanzia, eretti in ente morale, vanno sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'interno, mentre altri, sempre fra gli enti morali, entrano nella giurisdizione del Ministero dell'educazione nazionale. D'altra parte questo stesso ministero ha competenza giurisdizionale anche su tutti gli asili non eretti in ente morale, particolarmente per la vigilanza didattica. Di più, in ordine al controllo igienico, tutte le istituzioni per l'infanzia si trovano sotto la diretta vigilanza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia. Di qui fenomeni d'inorganicità direttiva, sperequazioni di sussidî che talora si determinano nonostante e contro le migliori intenzioni dei dirigenti. Infine, non ancora è fatto obbligo ai comuni che godono dell'autonomia scolastica di tenere presso ogni centro di istruzione elementare una scuola del grado preparatorio.
Ma è altrettanto vero che con la riforma del 1923 per la prima volta in Italia si asserisce, nella legislazione e nei fatti, il principio che l'asilo per l'infanzia avrebbe dovuto entro il più breve tempo trasformarsi in scuola del grado preparatorio; che (art. 36 testo unico 22 gennaio 1925) gl'istituti esistenti e non ancora eretti in ente morale o che potranno sorgere con il fine di mantenere scuole materne, avrebbero dovuto essere considerati come enti di istruzione e di edacazione qualora non ne f0sse stato chiesto il giuridico riconoscimento come istituzioni pubbliche di beneficenza; che, inoltre, il personale insegnante delle scuole materne, salvo alcune eccezioni, avrebbe dovuto essere fornito del titolo legale di abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio.
L'applicazione delle tre disposizioni legislative corrispondenti a questi tre principî non poteva non elevare sensibilmente il tono di vita delle istituzioni per l'infanzia. Particolarmente l'ultima, che contempla la necessità di una più intensa preparazione tecnico-culturale del personale insegnante e assistente, fu molto efficace allo scopo. La riforma prevede, a questo proposito, l'istituzione di scuole di metodo per l'educazione materna, le quali hanno appunto come finalità essenziale la formazione del personale per gli asili. Presentemente (1928) le scuole di metodo esistenti in Italia sono ventisette: sei regie (e fra esse una di tipo montessoriano a Roma) e ventuna pareggiate, affidate in massima parte all'Associazione educatrice italiana.
Come può rilevarsi dai dati statistici che più sotto pubblichiamo, l'Italia si trova in un periodo di piena fioritura d'iniziative e di opere tendenti alla costituzione di asili secondo le necessità locali.
Dalla statistica del 1925 si rileva una notevole riduzione di numero, alla quale corrisponde, nel 1927, un notevole aumento. Questo fatto è logica conseguenza delle disposizioni legislative che portano a escludere dal novero degli asili, almeno nelle statistiche ufficiali, le cosiddette sale di custodia. È intuitivo che l'aumento del 1927 è dovuto alla fondazione d'istituzioni nuove e alla trasformazione di molte delle antiche sale in vere e proprie scuole del grado preparatorio.
Relativamente ai metodi d'insegnamento, nei varî asili vengono attuati dove più, dove meno integralmente, l'aportiano, il froebeliano, il montessoriano. Il metodo Pasquali-Agazzi va rapidamente diffondendosi nell'Italia settentrionale, particolarmente nelle nuove provincie, per iniziativa dell'Opera nazionale per l'assistenza all'Italia redenta presieduta dalla duchessa d'Aosta.
Diamo la statistica per l'anno scolastico 1926-27 sulle condizioni pedagogiche degli asili.
L'asilo infantile, che ospita durante il giorno i bambini che per l'età non possono ancora frequentare le scuole elementari, deve rispondere ad esigenze di carattere costruttivo assai complesse, in quanto dovendosi in esso anche impartire l'insegnamento, assume il carattere di un vero e proprio edificio scolastico, con in più gl'impianti per cucine, bagni, ecc., in modo che il bambino possa essere curato in tutti gli aspetti della sua vita giornaliera. In genere in questi edifici esiste una divisione fra maschi e femmine: donde due parti di fabbricato all'incirca equivalenti; però il più delle volte l'ingresso è comune e la direzione, pure unica, è posta in modo da esercitare facilmente il controllo e la sorveglianza sui due reparti. Anche i servizî principali, come la cucina, i bagni ed il refettorio, possono essere di uso comune. Quanto a necessità di locali e disposizioni planimetriche, oltre al vestibolo e alla direzione, occorrono alcune stanze per alloggio del personale permanente nell'asilo e due o tre camerette per il soggiorno dei bambini indisposti o che hanno bisogno di riposo.
Le aule sono quelle che, soprattutto igienicamente, debbono avere le maggiori cure per il lungo soggiorno che vi fanno i fanciulli e per il dovere di fornir loro un ambiente di vita sana con un'aria purissima. Di conseguenza, oltre all'essere sopraelevate sul terreno, debbono essere provviste di finestre abbondanti, fornitrici di luce e di aria, ed apribili dal soffitto al pavimento, in modo che il ricambio sia rapido e completo. In queste aule, come del resto in tutti gli altri locali, sono richiesti pavimenti e pareti che si possano facilmente lavare.
Le scale sono pure da evitare; in ogni caso abbiano gradini bassi ed ampî. Secondo il regolamento ministeriale italiano, la pedata non deve essere più stretta di m. 0,35 e l'alzata di un gradino al massimo alta m. o, 12; tutti i cigli arrotondati. Lo stesso regolamento prescrive che un asilo ad una sola aula abbia almeno i seguenti locali: spogliatoio, refettorio, una stanza per la maestra, cucina, bagno, latrina, piazzale per giuochi. Quando vi sia più di un'aula, allora si debbono, come minimo, aggiungere un locale speciale per la ricreazione, una stanza per bambini indisposti, una dispensa, ecc. Sempre secondo il regolamento italiano, la capienza massima dell'aula è di 60 bambini, con una superficie non inferiore a 1 mq. per ciascuno, l'altezza massima di m. 4,50, la minima di m. 3,50 (nei centri rurali e nelle zone soggette a terremoti). Però il numero di sessanta bambini per un'aula è, secondo le più moderne norme igieniche, un po' troppo elevato. Il regolamento francese del 1910 fissa il numero massimo di cinquanta. Il regolamento italiano, e anche degli altri paesi in genere, stabilisce anche le dimensioni delle latrine, dei sedili, ecc. In Italia un edificio per asilo infantile può al massimo essere progettato per 200 bambini. Il regolamento francese è molto più particolareggiato e con prescrizioni più estese.
Una parte d'importanza capitale in un asilo infantile è il giardino dove i bambini debbono, nei periodi e nelle stagioni favorevoli, trascorrere il più del loro tempo. Il terreno dev'essere pianeggiante o con una leggiera pendenza, massima del 3%, piantato di alberi e cespugli scelti con cura. Sono da evitare alcune qualità di frutta, certe essenze odorose troppo acute, piante spinose, ecc. Così pure nella posizione dei grandi alberi si deve aver cura che nessuno di essi - specie i sempreverdi - sia così prossimo al fabbricato da causare ombra eccessiva e umidità col suo fitto fogliame.
Bibl.: a) Principî generali: E. Pestalozzi, Madre e figlio, traduz italiana, Venezia 1927; E. Codignola, Il problema dell'educazione prescolastica, in La nuova scuola italiana, 1927-28, nn. 12, 13, 14, 15, 16, 17; G. Vidari, L'educazione dell'infanzia in Italia dall'Aporti a noi, Milano 1927; G. Gentile, Preliminari allo studio del fanciullo, 2ª ed., Milano 1929.
b) Infant schools, Salles d'asile, Scuole infantili o asili aportiani: S. Wilderspin, On the importance of educating the infant children of the Poor, Londra 1823, ripubblicato in successive edizioni col titolo Infant education e The Infant system; J. M. D. Cochin, Manuel des fondateurs et des directeurs des premières écoles de l'enfance connues sous le nom de salles d'asile, Parigi 1823; R. Dale Owen, Esquisse du système d'éducation suivi dans les écoles de New-Lanark, traduzione franc., Parigi 1825; F. Pécaut, Écoles maternelles, in Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire del Buisson; F. Aporti, Manuale di educazione ed ammaestramento per le scuole infantili, Cremona 1933; Lugano 1846; Lugano 1867; id., Guida pei fondatori e direttori delle scuole infantili di carità, Milano 1836; A. Gambaro, I due apostoli degli asili infantili in Italia, in Levana, 1927 e 1928; id., Ferrante Aporti, in Nuova scuola italiana, 1927, nn. 34, 35, 36; id., Ferrante Aporti, discorso seguito da ricchissima bibliografia aportiana, Mantova 1928.
c) Giardini d'infanzia: E. von Calcar, Federico Froebel e l'educazione dell'infanzia, Roma 1900; A. Pick, Scritti pedagogici, raccolti e corretti da F. Momigliano, Udine 1911; E. Beaupin, Les jardins d'enfants et le problème de l'éducation, Parigi 1914; E. Formiggini, Ciò che è vivo e ciò che è morto della pedagogia di Froebel, Genova 1916; G. Prüfer, Federico Froebel, traduzione italiana, Venezia 1928.
d) Case dei bambini: M. Montessori, Il metodo della pedagogia scientifica applicato all'educazione infantile nelle Case dei bambini, Roma 1913; A. Franzoni, Metodo Montessori, Milano 1916; P. Bertolini e V. Battistelli, Del metodo Montessori con note di classe, Firenze 1927; Concerning Children, pubblicazione fatta a New York dalla Montessori Alumnae Association.
e) Asilo di Mompiano: R. Agazzi, Lingua parlata ad uso dei giardini infantili e delle prime classi elementari, 2ª ed., Brescia 1910; R. Agazzi, Come intendo il museo didattico nell'educazione dell'infanzia e della fanciullezza, Brescia 1923; G. Lombardo Radice, Il metodo italiano nella educazione infantile, Roma 1927; M. Bodini, Il metodo Agazzi-Pasquali, Trento 1927.
Le principali riviste che si occupano sistematicamente del problema sono: italiane: Pro infantia; L'idea Montessori; La voce delle maestre d'asilo; francesi: L'éducation enfantine; Revue familiale d'éducation; tedesche: Kindergarten; Montessori-Nachrichten; inglesi e americane: Call of education; Childeducation; Child life; American childhood; Children; Kindergarten Review; polacca: Wychowanie przedszkolne.
Consigliabile infine, oltre agli annuarî e dizionarî pedagogici comunemente noti, l'Educational Yearbook of the International Institute of Teachers College, Columbia University, New York. Esso contiene relazioni succinte ma aggiornate sui principali aspetti dell'educazione nella maggioranza dei paesi del mondo. In quelle relazioni è anche trattata la questione dell'educazione dell'infanzia. Per notizie circa gli asili infantili all'estero, si vedano le notizie concernenti l'istruzione negli articoli relativi ai varî paesi.