ATTENTATO CONTRO LA COSTITUZIONE DELLO STATO
Fra i delitti contro la personalità interna dello stato, il codice penale prevede, all'art. 283, l'a. contro la costituzione dello stato. Il testo della norma è stato modificato dall'art. 2 l. 11 novembre 1947, n. 1317, che ha soppresso le parole "o l'ordine di successione al trono", così che oggi le ipotesi criminose previste sono quelle del commettere un fatto diretto a mutare la costituzione dello stato o la forma del governo, con mezzi non consentiti dallo ordinamento costituzionale dello stato. La pena è della reclusione non inferiore a dodici anni.
Secondo l'opinione più seguita, per costituzione dello stato non s'intende solo la carta costituzionale in senso stretto, ma tutte le leggi "che stabiliscono come si eserciti la sovranità per mezzo dei varî organi dello stato stesso, e quali diritti e interessi siano dalla sovranità riconosciuti e protetti nei singoli" (Manzini).
La norma ha acquistato un particolare interesse a seguito della disposizione dell'art. 90 cost., che sancisce l'irresponsabilità del Presidente della repubblica, tranne che per alto tradimento (v.) o per attentato alla costituzione. Quest'ultimo reato, tuttavia, non deve intendersi limitato a quello previsto dall'art. 283 cod. pen.: l'espressione va interpretata in senso lato, purché però si tratti sempre di un delitto contro la personalità dello stato.
Bibl.: V. Manzini, Trattato di diritto penale, IV, Torino 1952, p. 1654 ss.; P. Rossi, Attentato contro la costituzione dello stato, in Enciclopedia del diritto, III, Milano 1959, p. 976.