Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture [AVCP]
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) Autorità indipendente (➔), con sede a Roma, istituita dalla l. 109/1994, art. 4 con il nome di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Ha assunto l’attuale denominazione con l’approvazione nel 2006 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (d. legisl. 163/2006).
L’AVCP si configura come un organo collegiale, costituito da 5 membri, nominati d’intesa dai presidenti di Camera e Senato con incarico quinquennale non rinnovabile, e selezionati fra riconosciute professionalità operanti in settori tecnici, economici e giuridici. L’autorità sceglie il presidente fra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
L’AVCP vigila sul rispetto delle regole che disciplinano la materia dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture, anche di interesse regionale, al fine di garantire correttezza e trasparenza nel mercato degli appalti pubblici e assicurare condizioni di concorrenza nelle procedure di gara. L’attività è ispirata da principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Il principio di economicità può essere tuttavia subordinato a criteri ispirati a esigenze sociali, alla tutela della salute e dell’ambiente, e alla promozione dello sviluppo sostenibile. Gli affidamenti, inoltre, devono rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. Le verifiche ispettive avvengono per mezzo della guardia di finanza. All’autorità è attribuita la competenza di irrogare sanzioni pecuniarie, commisurate al valore del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono.