Funzione amministrativa dichiarativa volta a conferire certezza a fatti giuridicamente rilevanti. In relazione all’oggetto di tale funzione, è possibile distinguere tra certezze di fatti e certezze di rapporti. Contrariamente a quanto avviene nelle seconde, nelle prime i fatti di cui si dà certezza non hanno un effetto diretto nei rapporti intersoggettivi (per es., nel censimento demografico a fini classificatori).
La funzione di certificazione viene svolta tramite procedimenti dichiarativi, volti all’accertamento della realtà giuridica e non alla sua modificazione. Tali procedimenti si concludono con l’adozione di dichiarazioni di scienza, quali certificati, iscrizioni, verbali, relazioni, notificazioni e simili. In alcuni prevale l’aspetto dell’accertamento, ovvero il momento di acquisizione del fatto da accertare (per es., nei certificati, nelle inchieste, nelle ispezioni); in altri assume maggiore rilevanza la comunicazione all’esterno di quanto si è acquisito (per es., nelle pubblicazioni, nelle notificazioni). In particolare, il certificato costituisce una dichiarazione di scienza che riproduce uno stato, una qualità o un fatto, che sono stati accertati da un soggetto pubblico o che risultino da altra documentazione in possesso dell’amministrazione.
L’autocertificazione. - La certificazione è ritenuta da sempre una funzione propria in via esclusiva dei pubblici poteri (art. 357 c.p.). Tuttavia, le rilevanti esigenze di semplificazione degli adempimenti amministrativi hanno indotto il legislatore a introdurre il principio generale dell’autocertificazione. In virtù di tale principio, la pubblica amministrazione, senza perdere la titolarità di tale funzione, solleva il cittadino dall’onere di certificare determinati requisiti e dati, utili al conseguimento di un certo atto, accogliendo una dichiarazione sostitutiva resa dal medesimo cittadino. L’amministrazione certificante viene a essere identificata con le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti (d.P.R. n. 445/2000, art. 1, co. 1). In ogni caso è fatta salva la potestà di controllo della pubblica amministrazione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e l’applicabilità delle norme del codice penale in materia di dichiarazioni mendaci e atti falsi. L’istituto dell’autocertificazione è stato introdotto nell’ordinamento giuridico italiano con la l. n. 15/1968, che rimase, tuttavia, priva di attuazione. In seguito, con la l. n. 241/1990 (art. 18) si dispose che le amministrazioni interessate adottassero le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni della l. n. 15/1968. Il quadro normativo inerente la materia si è arricchito con la l. n. 127/1997, che ha autorizzato il governo a emanare regolamenti di delegificazione con i quali adottare misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa. In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il d.P.R. n. 403/1998, cui è seguita la l. n. 340/2000, che ha esteso anche ai privati la possibilità di introdurre e utilizzare gli strumenti di semplificazione. In tale ipotesi, l’amministrazione competente al rilascio della c. è tenuta a fornire conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato dai privati con le risultanze dei dati di cui essa dispone. Questo assetto normativo ha ricevuto una sistemazione organica con l’approvazione del testo unico in materia di documentazione amministrativa (d.P.R. n. 445/2000), in cui sono stati elencati gli stati, le qualità personali e i fatti che il privato ha il diritto di dichiarare in sostituzione delle normali c. (art. 46), salvo il potere di controllo dell’amministrazione procedente. Pertanto, le pubbliche amministrazioni non possono richiedere ai privati certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse siano tenute a certificare, pena la violazione dei doveri d’ufficio (art. 43). Le pubbliche amministrazioni devono accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato, ovvero procedere all’acquisizione d’ufficio, previa indicazione da parte dell’interessato dell’amministrazione competente nonché degli elementi indispensabili ai fini del reperimento dei dati.
Le medesime disposizioni sono ora contenute nella legge che disciplina il procedimento amministrativo (l. n. 241/1990). La nuova formulazione dell’art. 18, così come modificato dalla l. n. 15/2005, dispone che siano acquisiti d’ufficio i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, quando siano in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero siano detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. Inoltre, il responsabile del procedimento deve provvedere ad accertare d’ufficio i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare. Il d.lgs. n. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale) ha introdotto ulteriori novità in materia. Ai cittadini e alle imprese viene riconosciuto il diritto di richiedere e di ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali (art. 3, co. 1). Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con le medesime tecnologie, se formato e inviato nel rispetto della vigente normativa (art. 4, co. 2).
La certificazione privata. - Accanto all’autocertificazione, e sulla scorta di quanto disposto dal diritto europeo, la legislazione nazionale ha infine introdotto la certificazione privata, svolta da certificatori qualificati e accreditati, in grado di dimostrare la propria affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria. Tale attività viene svolta, per es., dalle Società Organismi di Attestazione (SOA), e dai soggetti che prestano servizi per la certificazione delle firme elettroniche.
Procedura che permette di verificare e garantire l’identità di un soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, titolare di un certificato digitale emesso da un’autorità di certificazione; lo standard più usato è l’X.509 dell’ITU-T. Con il termine c. si indicano anche i processi di verifica dell’idoneità di un prodotto hardware e/o software rispetto a parametri di costruzione e/o funzionamento e/o prestazioni, e di acquisizione di specifiche competenze/capacità di un individuo.