BANDO (lat. med. bannus o bannum; fr. ban; ted. Bann; ingl. ban)
Il vocabolo italiano bando deriva dall'antico tedesco ban e significa ordine, notificazione. Nell'antico diritto tale vocabolo s'identifica con le prescrizioni dirette a mantenere l'ordine e la sicurezza pubblica. Fra i poteri dell'imperatore romano-germanico c'è appunto quello di esercitare il banno, sia per scopi militari sia per altre finalità. Così, mediante l'eribanno (o banno dell'esercito: heer-bann), l'imperatore chiamava le milizie in difesa dell'Impero minacciato: l'invito era diretto ai governatori delle provincie, cioè ai duchi, margravî e conti. La disobbedienza era punita con la pena di 60 solidi d'argento, e più tardi, col mutare del valore della moneta, di 25 o 50 libbre di denari; tale pena è pure chiamata banno. Il banno regio serviva anche a proteggere luoghi e persone che erano sotto la particolare protezione dell'imperatore: così le strade e i mercanti che le percorrevano, i mercati, le donne, gli orfani, le chiese, ecc. Questo potere nel sec. XII fu uno degli oggetti di controversia fra l'imperatore e i comuni, che volevano arrogarselo, particolarmente in Italia: in seguito i comuni esercitarono il diritto di banno, che si trova menzionato largamente negli statuti. Esso si adopera per tutti coloro che non si assoggettano al potere comune (così, per esempio, per chi, citato in giudizio, non vi compare, per chi, condannato a una pena, non vuole scontarla), e che vengono esclusi dalla tregua o dalla pace cittadina, e devono starsene fuori del territorio soggetto al comune. Col tempo il vocabolo bando passò a indicare quest'ultima pena, che colpiva colui il quale per un anno perseverasse nella disobbedienza. Ristretto così il suo significato, si distinse sovente negli statuti il bando maggiore dal minore; il primo era applicato ai colpevoli di delitti, mentre l'altro si comminava a coloro che si fossero resi disobbedienti a ordini in materia civile. Il bandito della prima specie era posto fuori della legge e poteva impunemente essere offeso anche nella persona, l'altro invece aveva soltanto l'inibizione d'entrare nel territorio del comune ed era colpito da certe incapacità. Nel secolo XVIII, per l'influenza del Beccaria e d'altri scrittori, alcuni principi tolsero la facoltà di offendere impunemente i banditi, e più tardi il bando scomparve dalla maggior parte delle legislazioni.
Bibl.: H. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, 2ª ed., I, Lipsia 1906, p. 200; A. Pertile, Storia del diritto italiano, 2ª ed., V, Torino 1896, pp. 309 segg., 340 segg.