beneficio
Istituto ricollegantesi a tradizioni romane, che nel sec. 8° si congiunse con il rapporto personale di vassallaggio. Consisteva di un rapporto reale costituito dalla concessione di una terra, revocabile e non mai eccedente la vita del concedente né quella del concessionario, e condizionata dalla prestazione di determinati servizi. L’elemento personale, vassallaggio, e l’elemento reale, b., compenetrandosi, si influenzarono e si modificarono vicendevolmente e diedero luogo a quella singolarissima sorta di diritto reale che si chiamò . Scomparso questo istituto, il termine b. è rimasto, sia pure con un’accezione più generale, nel campo del diritto canonico ed ecclesiastico.
Patrimonio o reddito, connesso a un ufficio ecclesiastico, di cui fruiva il detentore dell’incarico per assicurarsi il mantenimento. I b. ecclesiastici potevano essere perpetui o revocabili, e si distinguevano in concistoriali (b. ecclesiastici maggiori: vescovati o abbazie conferiti dal papa in Concistoro) e non concistoriali o minori (conferiti di regola da vescovi). Con i concordati stipulati dai papi con gli Stati a partire dal 15° sec. la Santa Sede cedette ai poteri d’Oltralpe, in non pochi casi fino al 20° sec., il diritto di conferire b. ecclesiastici fuori d’Italia. Se pure il Concilio di Trento cercò di garantire ai titolari di ogni ufficio una rendita sufficiente per mantenersi con dignità nella funzione, la tendenza al cumulo dei b. ecclesiastici minori (e in aree che non recepirono il concilio anche quelli maggiori) e l’imposizione di pensioni sulle rendite dei b. ecclesiastici a vantaggio di curiali ostacolarono spesso il proposito. Dopo l’unità d’Italia, la legge del 15 ag. 1867 sancì il non riconoscimento dei b. ecclesiastici non curati (cioè senza annessa cura d’anime); in seguito all’accordo di revisione (1984) del Concordato del 1929, i b. ecclesiastici capitolari, parrocchiali e vicariali sono stati trasferiti dal 1986 in organismi diocesani denominati Istituti per il sostentamento del clero.