bilancio pubblico
Documento economico finanziario che registra le entrate e le uscite delle pubbliche amministrazioni (b. consuntivo), stima il loro fabbisogno finanziario a legislazione vigente o quello che si rende necessario, o disponibile, in considerazione delle riforme intraprese (b. previsionali o programmatici). Il b. consuntivo permette di controllare la corretta utilizzazione delle risorse stanziate e d’individuare le cause che hanno prodotto risultati difformi da quelli programmati. L’allocazione di risorse nel b. di previsione riflette gli indirizzi di politica economica perseguiti dal governo nazionale. L’assegnazione può avvenire su base incrementale, quindi prendendo a riferimento i dati storici di spesa, oppure secondo una tecnica di ‘zero base budgeting’, metodologia che assegna discrezionalmente le risorse in base all’analisi costi-benefici o alle priorità politiche.
Il b. sociale, a differenza del b. pubblico, illustra gli obiettivi perseguiti e conseguiti da un ente pubblico, al fine di informare tutti i possibili interessati.
Programmazione finanziaria dello Stato.
L’approvazione del b. dello Stato è un atto politico di rilievo costituzionale, che legittima gli interventi di spesa pubblica (art. 81 Cost.). Esso ha un ruolo propulsivo e d’indirizzo che si concretizza nella presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio. L’organo legislativo approva il b. programmatico e ratifica i risultati del b. consuntivo.
Quando le entrate dello Stato sono maggiori delle spese, si realizza un avanzo pubblico, o b. in surplus; quando le spese sono maggiori delle entrate, si verifica invece un disavanzo pubblico. Deficit pubblici persistenti possono compromettere la stabilità finanziaria per cui, tendenzialmente, gli Stati devono rispettare il pareggio di bilancio. Il teorema di T. Haavelmo, o del b. in pareggio, dimostra che aumenti della spesa pubblica, finanziati dal proporzionale incremento del prelievo fiscale, possono far crescere il reddito di equilibrio. Tale circostanza si verifica più probabilmente quando la spesa pubblica è impiegata per investimenti o per spese produttive.
La l. 468/1978 introdusse nell’ordinamento contabile pubblico i primi strumenti di programmazione finanziaria, istituendo il b. pluriennale e la legge finanziaria. Il primo doveva essere redatto in due versioni: il b. pluriennale a legislazione vigente, che conteneva l’andamento previsionale delle entrate e delle spese, in assenza di modifiche alla legislazione tributaria e di spesa; il b. programmatico, con l’esposizione dell’andamento futuro delle entrate e delle spese, in considerazione degli interventi di politica economica. La legge finanziaria aveva carattere annuale, svolgeva una funzione di assestamento e di adeguamento della disciplina fiscale agli obiettivi programmatici, stabiliva il limite massimo di ricorso al mercato finanziario, determinava i fondi da destinare per l’attuazione delle nuove leggi.
La l. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) ha recentemente riformato il sistema di programmazione finanziaria. Per facilitare la comprensibilità del b., le voci di entrata e di spesa devono essere rappresentate per aree di attività omogenee, le cosiddette unità di voto. La spesa è ripartita per missioni (obiettivi generali, o strategici) e per programmi (politiche per il raggiungimento degli obiettivi strategici), distinguendo fra spese correnti e d’investimento. Nel b. di previsione si evidenzia l’eco-b., che contabilizza gli interventi e le spese previste dallo Stato per la protezione dell’ambiente. Il b. è accompagnato dalla nota integrativa, che chiarisce, per le entrate, i criteri di previsione, e per le spese, gli obiettivi perseguiti.
La l. 39/2011 ha ulteriormente modificato la programmazione finanziaria dello Stato, conformemente agli obiettivi comunitari. Il 23 marzo 2011, infatti, il Consiglio europeo ha approvato il cosiddetto Patto euro plus, che introduce misure più stringenti per il rispetto dell’art. 121 del Trattato che istituisce la Comunità Europea (➔). Questo impone agli Stati membri due parametri: debito pubblico non superiore al 60% del PIL e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni non superiore al 3%. Per raccordare la finanza pubblica nazionale a quella comunitaria, la l. 196/2009 ha introdotto nuovi strumenti di programmazione, fra i quali, in particolare, il Documento di Economia e Finanza (➔ DEF) e la manovra triennale di finanza pubblica.
La manovra è composta dalla legge di stabilità e dalla legge di bilancio. La prima indica i provvedimenti che sono necessari per realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; la legge di b. assolve funzioni previsionali e a tale scopo determina il fabbisogno dello Stato a legislazione vigente e quello atteso in considerazione del programma di riforma. Il b. previsionale è redatto in termini di competenza e di cassa. Il principio di competenza evidenzia le entrate da accertare e le spese da impegnare; il principio di cassa espone, in termini effettivi, le entrate riscosse e le spese sostenute. Nonostante la l. 196/2009 avesse previsto l’abbandono del principio di competenza, per abbracciare solo quello di cassa, con la l. 39/ 2011 si è disposto il mantenimento del principio di competenza.