biodiritto
s. m. – Area delle discipline giuridiche in cui si affrontano i problemi inerenti alla tutela della vita umana e alle implicazioni giuridiche che derivano dalle scienze mediche e dall’evoluzione tecnologica che ormai le caratterizza. L’oggetto del b. è, dunque, in continua evoluzione e segue il ritmo con cui le scienze biomediche progrediscono e fanno sì che l’inizio, la durata e la fine della vita siano fasi sempre più governate dalle capacità tecniche dell’uomo. È noto, infatti, che ormai la scienza medica e le sue applicazioni sull’essere umano consentono di intervenire su processi biologici prima considerati fissi e immutabili nel tempo e nello spazio. Un fenomeno di tal genere non ha lasciato indifferenti i giuristi, i quali già da tempo hanno posto in evidenza come il diritto, a fronte di tale processo evolutivo, per poter meglio comprenderlo, abbia dovuto individuare nuove definizioni e nuove categorie concettuali, tentando soluzioni originali ovvero procedendo per via analogica con formule e principi già propri. Fatti naturali, afferenti alla sfera della vita umana, ricevono così dal diritto una lettura diversa da quella che lo stesso diritto aveva sempre dato. Per es., il procedimento di fecondazione medicalmente assistita, disciplinato dalla l. 40 del 19 febbraio 2004, ha posto il problema del momento in cui collocare l’inizio della vita umana; la tecnica di alimentazione e di respirazione artificiali ha posto l’annosa e ancora irrisolta questione relativa al momento in cui considerare morta una persona che si trovi in stato di coma o in stato vegetativo permanente o persistente. Caratteristica propria del b. è che le materie cui si rivolge non possono mai essere riguardate da un solo angolo di osservazione; il giurista che si occupi di b. dovrà, infatti, rivolgersi a questa materia contemporaneamente con l’occhio del civilista, del costituzionalista, del penalista e di tutte le altre discipline giuridiche che, di volta in volta, sono richiamabili. Analogamente, il giurista che tratti questioni di b. non può fare a meno di confrontarsi con il medico, con il sociologo, con il filosofo e con tutti gli esperti di altre discipline che potrebbero interagire con lui per una migliore soluzione del problema di volta in volta affrontato. Il b., infatti, è materia necessariamente interdisciplinare e, come tale, coinvolge esperienze e perizie diverse; è per questo motivo che tutte le questioni che ruotano intorno a esso hanno come comune denominatore il principio del rispetto della dignità umana e della salvaguardia della libertà di scelta autoresponsabile della persona che in esse è coinvolta. Si tratta dei principi cui hanno fatto riferimento gli organi giudicanti nei già numerosi casi giurisprudenziali che si sono occupati di questioni biogiuridiche; principi che, data la loro valenza di principi fondamentali dell’ordinamento giuridico, resteranno punti di riferimento ineludibili.