busta paga
Prospetto che indica la somma percepita dal lavoratore come compenso per un determinato periodo di lavoro. Esprime, in termini monetari, l’insieme dei rapporti del lavoratore con il datore di lavoro (la paga), con lo Stato (le imposte) e con gli enti previdenziali (per es. l’INPS). Il datore di lavoro ha l’obbligo di consegnare, insieme alla retribuzione, un prospetto di paga in cui devono essere indicati, oltre al periodo lavorativo in questione, tutti gli elementi che concorrono a determinare la retribuzione lorda e le deduzioni che portano alla paga netta. La retribuzione lorda, stabilita dai contratti collettivi applicati in azienda, è quella su cui debbono essere effettuate le trattenute previdenziali e fiscali; la retribuzione netta è quella al netto delle ritenute sociali e fiscali.
La b. p. serve a determinare la retribuzione che spetta al lavoratore per il periodo di lavoro svolto; a rivendicare differenze sull’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL), oltre a eventuali accordi sindacali aziendali e/o individuali; a intraprendere azioni legali (per es., decreti ingiuntivi, ricorsi, insinuazioni nel fallimento); a richiedere un mutuo bancario o un finanziamento; a fini pensionistici qualora ci siano differenze sull’accredito dei contributi INPS.
Il prospetto si compone di un’intestazione dove sono contenuti i dati dell’azienda, i dati anagrafici del lavoratore (matricola, nome e cognome, codice fiscale, data di assunzione) e le coordinate degli elementi retributivi (mese di retribuzione, sede di lavoro, contratto di lavoro, livello-qualifica, elementi del trattamento salariale, ferie, festività e permessi retribuiti, modalità di pagamento della retribuzione).
La parte centrale della b. p. riporta le 3 voci che compongono la retribuzione. La retribuzione diretta, relativa all’effettiva prestazione del lavoratore e stabilita dal CCNL, è normalmente su base mensile e si compone di paga base, contingenza ‒ elemento distinto dalla retribuzione (eventuale) ‒ e scatti d’anzianità. La retribuzione indiretta è dovuta al lavoratore al verificarsi di determinati eventi, indipendentemente dall’esecuzione della prestazione, quali per es. malattia, maternità, infortunio, ferie, festività. La retribuzione differita si riferisce a emolumenti che, pur maturando nel tempo, nel corso del rapporto di lavoro, sono erogati in particolari momenti come il trattamento di fine rapporto, la 13a o la 14a mensilità. ● La parte finale di una b. p. contiene informazioni relative a dati fiscali (imponibile fiscale, imposta lorda, detrazioni per il coniuge, detrazioni per i figli e per altri familiari a carico, imposta netta); assegni familiari (l’assegno spetta durante il rapporto di lavoro, in disoccupazione, in cassa integrazione guadagni, in mobilità, in malattia o maternità, in congedo matrimoniale; ➔ assegno familiare); dati previdenziali; trattamento di fine rapporto (➔). Di norma, la retribuzione dev’essere corrisposta entro la fine del mese di paga. In ogni caso, alcuni contratti possono prevedere anche scadenze diverse, soprattutto nei confronti del personale retribuito a ore, in considerazione della necessità di conoscere prima le ore lavorate e poter calcolare la retribuzione spettante.