CAMERA
(VIII, p. 527).
Camera di consiglio (p. 528).
Anche per il vigente codice penale non esiste una camera di consiglio come "organo giudiziario"; esistono, invece, come sempre, provvedimenti del giudice da prendersi in camera di consiglio, e per essi vale il disposto dell'art. 153 dove è stabilito che "il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza del pubblico ministero e del cancelliere e senza intervento delle parti private e dei difensori, salvo che la legge disponga altrimenti". Degno di particolare nota è il disposto dell'articolo 421, nuovo cod. proc. pen., per cui nella fase degli atti preliminari al giudizio il giudice, se sussiste una causa che estingue il reato (es., un'amnistia) o per la quale l'azione penale non poteva essere iniziata o non può essere proseguita (es., mancanza di querela) e se per accertarla non è necessario procedere al dibattimento, in camera di consiglio, anche d'ufficio, pronuncia sentenza di proscioglimento, enunciandone la causa nel dispositivo; salvo, però, che non esistano già prove le quali rendano evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non è preveduto dalla legge come reato, nel qual caso (art. 152 cap.) il giudice dovrà (sempre in camera di consiglio) pronunciare in merito, prosciogliendo con la formula prescritta.
Camera dei fasci e delle corporazioni.
Nella seduta dell'11 marzo 1938, il Gran Consiglio del fascismo ha deciso la costituzione della Camera dei fasci e delle corporazioni, organo legislativo e rappresentativo della nazione, che sarà inaugurato il 23 marzo 1939. La nuova Camera risultera dalla riunione dei due organismi già esistenti: il Consiglio nazionale del Partito e il Consiglio nazionale delle corporazioni, riorganizzato sulla base della legge 5 febbraio 1934, n. 163.
I deputati saranno circa 600 e decadranno col decadere dalla funzione per la quale furono scelti. V. anche italia: Storia, App.