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CLAUSOLA

di Gino Funaioli - Enciclopedia Italiana (1931)
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CLAUSOLA

Gino Funaioli

. È la parte finale di una proposizione o di un periodo; e poi la parte finale dei contratti, degli atti notarili e legali, degli editti, che conteneva per lo più o un rafforzamento o una modificazione del precedente disposto; da ciò il facile trapasso a indicare una stipulazione particolare nei contratti, per spiegarne, estenderne o modificarne il significato o il valore giuridico; ovvero una condizione apposta ad un'obbligazione. Le clausole più comuni sono la clausola penale (v. obbligazione), la clausola compromissoria (v. arbitrato), la clausola risolutiva sottintesa (v. contratto). Per le clausole di concorrenza, v. concorrenza.

Le clausole ritmiche. - Sono elementi essenziali d'un periodo ben costruito della prosa d'arte antica, rispondenti all'istintivo sentimento musicale della parola e del discorso e fissatisi definitivamente per la prima volta, con coscienza d'arte, nella prosa greca del sec. V a. C. per opera di Trasimaco di Calcedonia. Clausola da lui preferita fu la cretica. Con Trasimaco e con Gorgia, la prosa acquistò numero oratorio, fino all'eccesso: armonia di parti e di clausole divenne la sua legge. Dal ritmo è dominata la prosa sofistica; Isocrate lo riduce alle giuste proporzioni ed è il perfezionatore della prosa attica. Sobrietà di mezzi, riflesso d'energia e di maestà di pensiero contraddistinguono anche Demostene che rompe però l'eguaglianza dell'armonia con una magnifica varietà di forme, preferendo tuttavia quali clausole il ditrocheo, e specialmente il cretico, o duplicato, o preceduto dal coriambo, o, più spesso, seguito dal trocheo. Con gli Asiani subentra nella prosa una mollezza che si rispecchia nelle cadenze dei membri e degl'incisi del periodo, nel susseguirsi che ivi fanno volentieri più di due brevi, contrariamente alla norma di Demostene, e nello sparire di ritmi gravi quali il dispondeo: prevalgono il ditrocheo, il dicretico, il cretico-trocheo, ma con spiccata tendenza alla soluzione delle lunghe. Egesia di Magnesia (sec. III a. C.), riallacciandosi alla sofistica, inizia qui una scuola che ha fortuna per secoli. La prosa romana trovò codeste forme e s'avviò a farle sue. Cicerone applicò la composizione ritmica all'indole e al gusto del latino, con una naturale predilezione nelle clausole per le sillabe lunghe, sostanzialmente basandosi sul ditrocheo, sul cretico + spondeo, sul dicretico, sul peone primo + spondeo, sul doppio spondeo, e dando frequente rilievo al ditrocheo o al dispondeo per via d'un cretico innanzi; le chiuse per lui sono il rifinimento dell'armonica struttura di tutto il periodo, a essa intimamente legate, giusta la migliore tradizione attica. La prosa del periodo imperiale si muove in gran parte sulle orme di Cicerone, la cristiana del pari che la pagana, fin giù ai tardi tempi: Tacito, s'intende, no. Col mutarsi del principio quantitativo in quello ad accento, l'accento prende il posto delle sillabe lunghe, e alternative di sillabe toniche e atone vengono a essere l'equivalente delle vecchie clausole metriche. Così nasce il cursus nel mondo greco e latino, norma del quale, ritrovata dal Meyer, è che innanzi all'accento dell'ultima parola devono star sempre almeno due sillabe atone (es. reficámur in ménte), dopo invece c'è piena libertà. Il cursus parte principalmente dalle clausole del cretico + trocheo e del dicretico. E dura in pieno vigore fin verso il sec. VII, poi cade in disuso, senza probabilmente scomparire; nel sec. XI torna a nuova vita in Italia e in Francia, a Montecassino e a Orléans; con papa Urbano II, entra a far parte dello stile delle bolle pontificie. Nel sec. XVI, non è più che un'ombra.

Fonti principali: Arist., Rhet.; Cic., De orat. e Orator; Dionisio d'Alicarnasso, Περὶ συνϑέσεως ὀνομάτων; Quintiliano; Ermogene.

Bibl.: La ricca letteratura è recensita nei Jahresberichte del Vollmöller e del Bursian e in Glotta. Vaste indicazioni presso E. Norden, Antike Kunstprosa, Lipsia 1909, pp. 909 segg. e 15 seg. delle aggiunte; L. Laurand, in Musée Belge, XVII (1913), p. 92 segg.; XXIV (1920), p. 188 segg.; XXV (1921), p. 133 segg.; A. W. De Groot, Handbook of antique Prose-Rhythm, Groninga 1919, p. 200 segg.; L. Ceci, Il ritmo delle orazioni di Cicerone, Roma 1905; F. Di Capua, in Bollett. Filologia, XXVIII (1921), p. 96 segg.; L. Traube, Vorlesungen u. Abhandlungen, II, pp. 109, 115 segg.; K. Polheim, Lateinische Reimprosa, Berlino 1925, p. 504 segg. Particolarmente, oltre ai primi lavori fondamentali di N. Valois (1880), L. Duchesne (1889), L. Couture (1891), L. Havet (1892), W. Meyer (1893, 1905), E. Norden (1898), sono da rilevare per il greco quelli, pur molto discussi e in un divenire continuo, di F. Blass (1891-1905), per il latino gl'importanti di H. Bornecque (1898, 1903, 1908), J. Wolff (1901), Th. Zielinski (1904, 1906), F. Skutsch (1909), L. Laurand (1907, 1926-27), A.C. Clark (1910).

Vedi anche
contratto Regolamento di interessi che trae la sua forza vincolante dall’accordo di coloro che lo stipulano. Diritto civile Il c. è l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare od estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. È la massima espressione dell’autonomia privata, del potere, cioè, che ... nullità Diritto Diritto civile Situazione di invalidità del negozio giuridico, determinata da un vizio che rende il negozio stesso inidoneo a produrre i suoi effetti e quindi inefficace (art. 1418-24 c.c.). I vizi dai quali è determinata la n. sono: a) la contrarietà a norme imperative; b) la mancanza di uno ... Atto amministrativo Atto adottato da una pubblica amministrazione in quanto autorità. Si distingue dagli accordi, dalle convenzioni, dai contratti, che la pubblica amministrazione conclude non in posizione di autorità, ma in posizione di sostanziale parità nei confronti dell’amministrato. L’evoluzione della categoria. - ... Mutuo Il mutuo (artt. 1813-1822 c.c.) è il contratto con il quale una parte (mutuante) consegna una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili all’altra parte (mutuatario), che ne acquista la proprietà e si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Il mutuo è un contratto ...
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    Dizionario di Economia e Finanza (2012)
    Luigi Nonne Unità elementare di un accordo che contiene una o più disposizioni, destinate a disciplinare il rapporto tra i soggetti partecipanti, i quali vi fanno riferimento distinguendole, solitamente, attraverso una numerazione progressiva o un’intitolazione specifica. I contratti e i trattati internazionali ...
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    Enciclopedia on line
    Diritto C. compromissoria Uno dei due tipi di convenzione di arbitrato (➔) previsti dal codice di procedura civile. Tradizionalmente si è soliti distinguerla dall’altro tipo di convenzione, il compromesso (➔), poiché con quest’ultimo le parti affidano ad arbitri controversie già insorte, mentre con ...
Vocabolario
clàuṡola
clausola clàuṡola (ant. clàuṡula) s. f. [dal lat. clausŭla, der. di claudĕre «chiudere»]. – 1. a. Conclusione di uno scritto, di una lettera e sim.; chiusa di un periodo, o di un membro del periodo, spec. con riguardo all’ordine delle parole...
clausola di coscienza
clausola di coscienza loc. s.le f. Istituto che regola la possibilità di esercitare un’obiezione di coscienza. ◆ Con un documento a lungo studiato e mediato, il Comitato Nazionale di Bioetica ieri ha ratificato il diritto per i medici ad...
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