collocamento lavorativo
Istituto che provvede, sotto l’aspetto organizzativo e funzionale, alla mediazione tra la domanda di lavoro espressa dalle imprese e l’offerta di lavoro proveniente dai lavoratori.
La disciplina che regola il c. in Italia è stata profondamente modificata nel corso degli anni. Nella prima fase la gestione era di esclusiva competenza dello Stato, con divieto di operatività per i soggetti privati e attuazione del principio dell’avviamento numerico. Tale sistema si è mostrato inefficiente e incapace di svolgere una concreta funzione di mediazione; si è pertanto passati a una progressiva liberalizzazione, abbandonando il principio del regime esclusivamente pubblico e aprendo la possibilità anche ai soggetti privati di svolgere la funzione di mediazione tra imprese e lavoratori. In particolare, con il d. legisl. 276/2003 si è consentito anche ai privati di operare in questo campo, mentre alle strutture pubbliche sono demandati l’offerta di politiche attive del lavoro, soprattutto nei confronti dei soggetti deboli del mercato del lavoro, e l’esercizio di alcune funzioni amministrative.
Anche la disciplina delle procedure di assunzione ha subito numerose modifiche: nella prima fase gli uffici pubblici gestivano le liste di c., che stabilivano una graduatoria dei lavoratori iscritti; il datore di lavoro era tenuto, per procedere all’assunzione, a inviare una richiesta numerica di manodopera, richiesta divenuta nominativa con la l. 223/1991. La disciplina in vigore (2012) stabilisce che l’assunzione venga fatta autonomamente dal datore di lavoro, con l’esclusivo obbligo di comunicazione agli uffici pubblici.
Per quanto riguarda l’attribuzione delle competenze, fino alla fine degli anni 1990 tutte le attività del c. facevano capo allo Stato attraverso strutture periferiche del ministero del Lavoro. Con il d. legisl. 469/1997 si è realizzato un decentramento delle funzioni di politica attiva del lavoro e di c., trasferendo competenze dallo Stato alle Regioni e ad altri enti locali. Con la modifica dell’art. 117 Cost., lo Stato ha perso il ruolo centrale in materia di c., anche se al legislatore nazionale compete definire i principi ai quali deve rifarsi l’organizzazione del c. nelle varie regioni. Competenza diretta dello Stato è esclusivamente la gestione del c. dei lavoratori non appartenenti all’Unione Europea. Le Regioni hanno invece competenza su tutti i tipi di c. e sulle politiche del lavoro da attuare a livello locale; ogni Regione deve poi provvedere ad attribuire alle Province una parte delle proprie funzioni, in particolare quelle relative all’incontro tra domanda e offerta di lavoro. L’erogazione dei servizi relativi a livello provinciale avviene attraverso i centri per l’impiego, che sono istituiti sulla base di bacini provinciali non inferiori a 100.000 abitanti.