COMMISSARIO
. Termine usato, spesso nella forma di alto commissario per indicare amministratori straordinari, provvisorî, diversi da quelli normalmente previsti dalla legge. Il caso più frequente di gestioni commissariali riguarda gli enti locali.
Per i comuni, ad es., in caso di scioglimento dei consigli, il governo nomina un commissario straordinario; anche il prefetto, in caso di dimissioni della quasi totalità dei consiglieri o di impossibilità di funzionamento del consiglio, nomina un commissario per l'amministrazione del comune, detto commissario prefettizio. Norme congeneri valgono per le amministrazioni provinciali, per le istituzioni di beneficenza, per le amministrazioni regionali (art. 126 della Costituzione). Peraltro si tenga presente: a) lo scioglimento dell'amministrazione ordinaria e l'invio di commissario sono atti di grande delicatezza, poiché menomano l'autonomia degli enti e la volontà delle popolazioni espressa col procedimento elettorale: pertanto la legge circonda tali atti (scioglimento, invio di commissario) di congrue garenzie: parere del Consiglio di stato, di organi parlamentari, ecc.; b) presso gli enti più importanti (regioni, province) in luogo di un commissario si istituisce una commissione straordinaria.
La nomina di commissarî può aversi anche nei confronti di enti parastatali, ossia enti a vasta circoscrizione, ed in genere aventi sede nella capitale. Dopo la seconda Guerra mondiale, nel quadro della procedura di "epurazione", furono nominati, in via eccezionale anche commissarî presso le società e aziende commerciali "di interesse generale" (decr. legge 19 ottobre 1944, n. 420). La nomina di commissarî è prevista anche per le aziende di credito pur se si tratta di istituti privati (art. 58 c, legge 17 luglio 1937, n. 1400).
Nell'ambito dell'amministrazione statale, naturalmente, dato l'ordinamento gerarchico di essa, non può parlarsi di scioglimento e di commissarî nel senso suddetto. Si hanno però commissarî e alti commissarî quando si vogliono creare organi nuovi, non previsti dall'ordinamento, e specialmente quando si tratta di funzione transitoria (alti commissarî per la tutela dei profughi di guerra, alti commissarî per l'alimentazione, per i danni di guerra, per le migrazioni interne, ecc.). Quando invece si tratta di funzione nuova, ma che prima o poi acquista carattere di stabilità, al commissario finisce col sostituirsi la carica o ufficio normale (ministro, sottosegretario di stato, ecc.). Attualmente (ottobre 1948) sussistono due alti commissariati: uno per l'igiene e la sanità pubblica ed uno per l'alimentazione. La costituzione del 1947 (art. 95, ult. comma; art. 97, 1° comma) attribuisce al solo legislatore la potestà di regolare i ministeri e gli uffici; è quindi da sperare che cessi il malvezzo di creare organi straordinarî senza reale necessità.
Un nuovo e diverso tipo di commissario è stato creato, di recente, dalla Costituzione (art. 124): il Commissario del governo che, in ogni capoluogo di regione, si occuperà dei rapporti tra governo e regione, apporrà il visto alle leggi regionali e sopraintenderà alle funzioni amministrative esercitate dallo stato nella regione.