CONCESSIONI GOVERNATIVE, Tasse sulle (v. concessioni amministrative, XI, p. 45)
Per un'esatta identificazione dell'oggetto delle tasse di c. g. si deve innanzi tutto tenere presente che il termine "concessione" non è assunto dal legislatore tributario nel significato ristretto attribuitogli in diritto amministrativo. Queste t. si applicano, infatti, in relazione a qualsiasi atto della pubblica amministrazione - abbia esso i caratteri dell'autorizzazione, della c. o di una mera attestazione o certificazione, ecc. - previsto dalla tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.
L'ambito di applicazione delle t. di c. g. si rileva quindi assai vasto e ciò determina una notevole differenziazione delle singole tasse. Tenendo conto del rapporto che s'instaura tra il versamento del tributo e l'attività della pubblica amministrazione, si può operare una prima classificazione delle tasse di c. g. in: a) t. di rilascio, dovute per l'emanazione di atti amministrativi; b) t. di rinnovo da corrispondersi allorché gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere; c) t. di visto e per la vidimazione di documenti relativi ad atti precedentemente emanati; d) t. annuali il cui versamento prescinde da qualsiasi attività della pubblica amministrazione. Si deve però tenere presente che talvolta la vidimazione costituisce estrinsecazione di un vero e proprio atto di rinnovo di un precedente provvedimento amministrativo, talvolta, invece, essa è apposta ad atti a efficacia pluriennale e vale quale semplice attestazione di efficacia. Analogamente, il versamento delle t. annuali costituisce talvolta l'evento che determina la rinnovazione di un atto i cui effetti sono già cessati, più spesso si riferisce ad atti aventi, di per sé, efficacia pluriennale. In taluni casi, infine, il mancato versamento della t. annuale comporta la decadenza dai diritti acquisiti col provvedimento amministrativo (cfr. artt. 90, 91, 92 e 93 tariffa allegata al d.P.R. n. 641, cit., in materia di brevetti per invenzioni industriali, modelli di utilità e marchi d'impresa).
Per quanto riguarda la riscossione delle t. in parola si ricorda che la loro percezione si realizza mediante la subordinazione del rilascio o della vidimazione al versamento della somma stabilita dalla legge. I pubblici ufficiali e i funzionari competenti non possono infatti emanare atti amministrativi soggetti a t. senza il previo o contemporaneo pagamento del tributo; gl'inadempienti a tale obbligo sono assoggettati a specifiche sanzioni e sono altresì obbligati al pagamento del tributo evaso. Inoltre, l'atto emanato senza il pagamento della t. resta inefficace fino al momento in cui questa viene pagata. Il privato che svolga attività subordinate ad autorizzazioni e c. sensa aver pagato le t. relative è assoggettato a una pena pecuniaria, salve le sanzioni di cui alle leggi speciali.
La corresponsione delle t. avviene, di regola, in modo ordinario, mediante pagamento all'Ufficio del registro (effettuato direttamente ovvero a mezzo di postagiro o di conto corrente postale) e, talvolta, a mezzo di speciali marche che devono essere acquistate dal contribuente e annullate da chi emana l'atto. Le modalità di corresponsione, per ciascuna t., sono stabilite dalla tariffa allegata al d.P.R. citato. Il potere d'imporre il pagamento delle t. annuali o di quelle di rilascio o di vidimazione non versate prima dell'emanazione dell'atto si estingue col decorso di 5 anni dal verificarsi del presupposto del tributo. Col decorso di tre anni dall'effettuazione del pagamento, si estingue invece il potere di procedere a imposizioni suppletive.
Il potere d'imposizione dello stato si esercita in via successiva ed eventuale, in sede di accertamento delle violazioni degli obblighi imposti dalla legge a contribuenti e pubblici ufficiali. La legge individua i soggetti che esercitano tale potere e le modalità del suo esercizio.
L'esenzione coattiva delle t. dovute e non pagate è disciplinata dalle norme sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello stato (R.D. 14 ottobre 1910, n. 639), e avviene quindi in base a ingiunzione. Al contribuente è concessa un'azione per la ripetizione delle t. indebitamente pagate. Tale azione dev'essere esercitata nel termine di prescrizione di tre anni.
Bibl.: T. Ventura, Le tasse sulle concessioni governative. Dottrina e legislazione, Milano 1947; G. Zappalà, Concessioni governative (tasse sulle), in Nov. dig. it., III, Torino 1959; T. Ventura, Concessioni governative (tasse sulle), in Enc. dir., VIII, Milano 1961; S. La Rosa, Contributo allo studio delle tasse di concessione governative, in Temi trib., 1964; G. A. Micheli, Corso di diritto tributario, Torino 1970.