CONCISTORO (dal lat. consistorium)
È l'assemblea dei cardinali convocati dal papa come suo consiglio o senato. Nell'impero romano, specialmente da Costantino in poi, il vocabolo significò il consilium principis "consiglio dell'impero", e nel Medioevo fu esteso a tutte le assemblee, specialmente di carattere ecclesiastico.
Nel governo della Chiesa il concistoro è succeduto al presbiterio, detto da S. Girolamo cleri romani senatus. Esso si distingue in pubblico, semi-pubblico, segreto o ordinario. Al primo prendono parte, oltre ai cardinali, altri personaggi ecclesiastici e laici (prelati, principi, ambasciatori, ecc.), e in esso il papa impone ai nuovi cardinali le cappe cardinalizie, riceve solennemente ambasciatori e legati, ascolta i discorsi pronunciati dagli avvocati concistoriali per la beatificazione dei servi di Dio. Nel secondo si preparano gli atti per la canonizzazione dei santi, per la quale si chiede il voto ai cardinali e ai prelati presenti. Il terzo è per i soli cardinali. Il papa pronuncia un' allocuzione; consulta i cardinali sui negozî più gravi; nomina cardinali e vescovi; concede i pallî ai metropoliti e prelati; procede alla creazione di nuove diocesi, ecc.
Col nome di concistoro son chiamate anche circoscrizioni ecclesiastiche protestanti e israelitiche, che si differenziano secondo le leggi con cui sono regolate dai rispettivi governi civili.
Nella chiesa greco-russa ogni vescovo ha il suo concistoro, che è una specie di tribunale ecclesiastico costituito da 3 a 7 membri nominati su proposta del vescovo e confermati dal Santo Sinodo. (V. tavv. III e IV).
Bibl.: A. Lega, De iudiciis ecclesiasticis, Roma 1898, II, p. 253; Hergenröther-Hollweck, Lehrbuch des Kath. Kirchenrechts, Friburgo in B. 1905 e i varî commenti al Cod. Iur. Can.