CONSORZIO (XI, p. 213)
Varie specie di consorzî (p. 214). La lesgislazione presenta negli ultimi anni sensibili varianti.
Amministrazione dell'interno (ed enti locali da essa vigilati). - Il testo unico della legge comunale e provinciale (approvato con r. decr. 3 marzo 1934, n. 383) a differenza del testo unico precedente, dedica uno speciale e diffuso titolo (articoli 156 a 172) ai consorzî costituiti fra comuni e provincie, con eventuale partecipazione di altri enti (es., consigli provinciali delle corporazioni, istituzioni di beneficenza, ecc.). I consorzî predetti sono, a seconda dei casi, obbligatori o facoltativi; la legge regola minutamente gli organi amministrativi di essi, il riparto delle spese fra gli enti consorziati, i controlli cui è soggetta la gestione. Speciale menzione meritano i consorzî fra comuni per avere un unico segretario comunale (art. 176 testo unico com. e prov.) o addirittura un unico ufficio (art. 41 testo unico predetto). I consorzî costituiti fra comuni e provincie sono enti morali (art. 171 testo unico cit.).
Consorzî sanitarî. - Anche il testo unico sanitario (27 luglio 1934, n. 1265) si occupa di consorzî. Gli articoli 63-65 regolano i consorzî (volontarî o coattivi) per assicurare, anche nei più piccoli centri, l'assistenza del medico, della levatrice, del veterinario; l'art. 33 di detto testo unico prevede i consorzî per l'ufficiale sanitario; l'art. 259, i consorzî per il servizio profilattico; l'art. 337, i consorzî pei cimiteri. Nel r. decr. 20 dicembre 1928, n. 3298, per la vigilanza igienica sulle carni (art. 2) si dettano disposizioni per favorire l'istituzione di mattatoi consorziali. Tutti i consorzî sanitarî sono amministrati secondo le suddette norme della legge comunale e provinciale: circa la costituzione di tali consorzî, v. pure gli articoli 19 lett. i e 24 lett. d del testo unico sanitario.
Consorzî per acquedotti. - La legge prevede la costituzione di consorzî coattivi (articoli 19 lett. f, 248 testo unico sanitario). Sulle agevolezze per l'impianto d'acquedotti, v. il decreto legge 16 aprile 1936, n. 937.
Consorzî provinciali antitubercolari. - diffuse norme in proposito sono contenute negli articoli 268-279 testo unico sanitario del 1934, nel quale sono state trasfuse le disposizioni del 1927, istitutive dei consorzî stessi. V. anche il decr. legge 27 ottobre 1927, n. 3055, per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e il regol. 2 giugno 1928, n. 1343.
Lavori Pubblici. - Consorzî stradali. - Sembra ormai pacifico che, in quanto non dispongano le norme anteriori, possano applicarsi ai consorzî stradali anche le numerose disposizioni dettate dalla legge comunale e provinciale in materia di consorzî, in via integrativa. È anche assodato che i consorzî stradali hanno personalità giuridica (argomenta dall'art. 171 legge comunale e provinciale); viceversa, non si ritiene che si applichino a tali consorzî le norme contenute nella legge comunale e provinciale (articoli 157, 170) con cui si prevede la possibilità di consorzî coattivi d'ufficio in base a provvedimenti del prefetto o del ministro dell'Interno; occorrerà la proposta di uno degli enti interessati, e il provvedimento coattivo sarà regolato dall'art. 44 della legge sui lavori pubblici del 1865.
Consorzî di derivazione d'acqua. - Il governo ha facoltà di riunire in consorzio obbligatorio, agendo anche d'ufficio, tutti o parte degli utenti di un corso o bacino d'acqua (art. 59 testo unico di leggi sulle acque e su-gli impianti elettrici, 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 59). Sulle questioni relative, è competente, anche in merito, il Tribunale superiore delle acque pubbliche (v. acque pubbliche, Tribunale superiore delle; App.). I provvedimenti che determinano gl'immobili soggetti a contributo consorziale debbono essere trascritti, perché ogni futuro acquirente abbia legale conoscenza dell'onere che grava sul fondo. Il presidente del consorzio è nominato con decreto del ministro dei Lavori pubblici: nell'amministrazione consortile possono essere inclusi rappresentanti dell'amministrazione statale; si tratta, invero, di consorzî che hanno una spiccata veste pubblicistica e la cui gestione attiene, in modo notevole, al pubblico interesse. Più consorzî finitimi possono essere riuniti in un consorzio di 20 grado (articoli 59-72 cit. testo unico sulle acque).
Per i consorzî aventi puro scopo irriguo, si seguono le norme dei consorzî di bonifica (v. appresso).
Agricoltura. - Consorzî di bonifica. - La bonifica è intesa e voluta dal legislatore fascista in maniera integrale (v. bonifica integrale, in App.); rientrano quindi nel concetto di bonifica le opere di irrigazione, di prosciugamento e smaltimento delle acque, di regolamentazione delle acque montane, di rimboschimento, di rinsaldamento delle pendici, di difesa dalle acque; le opere stradali ed edilizie, la distribuzione di energia elettrica per uso agricolo, ecc. È quindi manifesto che gli scopi dei consorzî di bonifica possono essere i più varî; essi, poi, possono tendere all'esecuzione di opere (e loro conservazione) ovvero alla sola manutenzione e all'esercizio di opere già esistenti. I consorzî possono essere costituiti anche d'ufficio; in ogni caso, occorre un r. decr., su proposta del ministro per l'Agiicoltura e le foreste (articoli 54-70 del testo unico sulla bonifica integrale, approvato con r. decr. 13 febbraio 1933, n. 215; è anzi da rilevare che tale testo unico dedica tutto un titolo, il V°, all'importante argomento dei consorzî). Dell'ambito dei consorzî è data pubblica notizia per mezzo della trascrizione. Il ministro per l'Agricoltura può avocare a sé la nomina del presidente del consorzio. Il personale di tali consorzî può anche elevare contravvenzioni in materia di polizia idraulica e montana. L'Associazione nazionale dei consorzî di bonifica è stata posta in liquidazione col decreto legge 15 dicembre 1936, n. 2400.
Consorzî agrari. - La complessa materia è regolata da numetose disposizioni, che ci limitiamo a richiamare: legge 18 giugno 1931. n. 987, modificata col r. decr. legge 11 giugno 1936, n. 1530; regolam. 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato col r. decr. 2 dicembre 1937, n. 2504.
Consorzî idroforestali. - Rientrano ora, essenzialmente, fra i consorzi di bonifica, di cui già abbiamo parlato.
Bibl.: Recente e cospicuo lavoro è quello di M.C. Isacco, Consorzî stradali, in N. Digesto ital., Torino 1937. Circa i consorzî comun. in genere, v. M. La Torre, Comm. al nuovo testo un. com. e prov., Napoli 1934.