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lavoro, contratto collettivo di

di Laura Pagani - Dizionario di Economia e Finanza (2012)
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lavoro, contratto collettivo di

Laura Pagani

Accordo stipulato fra un datore di l. (o un insieme di essi) e un’associazione di lavoratori, che definisce principi generali relativi al trattamento economico (aspetto economico) e alle condizioni lavorative (aspetto normativo), alle quali dovranno uniformarsi i contratti individuali. Il contratto non disciplina direttamente i singoli rapporti di l., ma rappresenta il presupposto a cui essi dovranno adeguarsi. Esso ha, in generale, sia un contenuto normativo, riguardante le disposizioni che hanno efficacia nei singoli rapporti di l. regolati nel settore di appartenenza, sia un contenuto obbligatorio, che disciplina le relazioni tra i soggetti firmatari dell’accordo stesso (organizzazioni dei lavoratori e associazioni datoriali), fissando, per es., clausole di tregua sindacale a garanzia del regolare svolgimento delle trattative.

Tutela  dei rapporti di lavoro

Lo scopo del contratto è quello di definire condizioni omogenee e non derogabili, da applicare a tutti per evitare la competizione sia tra i lavoratori, che potrebbero altrimenti accettare retribuzioni (➔ retribuzione p) inferiori a quelle pattuite, al fine di ottenere un’occupazione, sia tra i datori di l., che altrimenti godrebbero di un vantaggio rispetto ai concorrenti che pagano i salari fissati dal contratto. Le intenzioni sono dunque buone, ma i risultati possono consistere in meno, o meno stabili, posti di lavoro per i dipendenti (➔ lavoro, domanda di) e/o minori salari.

Ordinamento italiano

Nell’ordinamento italiano, l’unico tipo di contratto che possa realizzarsi è quello di diritto comune, regolato, cioè, dalle norme di diritto comune in materia contrattuale (art. 1322 c.c.). Come tutti gli altri contratti disciplinati dal codice civile, quindi, apparentemente non ha efficacia erga omnes, ma vincola solo gli associati alle organizzazioni sindacali che lo hanno stipulato. Tuttavia, la giurisprudenza ne ha comportato l’estensione soggettiva, utilizzandolo come riferimento per la determinazione dell’equa retribuzione (art. 36 Cost.). Data la funzione di tutela della contrattazione collettiva, è stabilito che le disposizioni previste dal contratto collettivo di l. non possano essere derogate dal contratto individuale di l., tranne nel caso in cui esso preveda disposizioni più favorevoli per il lavoratore: eventuali clausole peggiorative sono giudicate nulle. L’accordo interconfederale del 1993 ha previsto la coesistenza di diversi livelli di contrattazione (➔ contrattazione, struttura della). L’accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 2009 (esteso anche al settore pubblico) ha confermato tale articolazione della contrattazione su più livelli con la coesistenza di contratti collettivi nazionali e di secondo livello. Nella prassi, i contratti sono siglati in sede di contrattazione solo dalle associazioni sindacali che aderiscono alle principali confederazioni, mentre le altre organizzazioni li sottoscrivono in separata sede. La l. 936/1986 ha istituito presso il CNEL (➔) l’archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro. Esso raccoglie gli atti di contrattazione collettiva a livello nazionale nei settori privato e pubblico, gli accordi fra governo e parti sociali, le intese interconfederali e i contratti collettivi nazionali quadro.

Vedi anche
Il lavoro subordinato L’art. 2094 c.c. definisce il lavoratore subordinato come colui che «si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore». L’art. 2104, co. 2, c.c. conferma, con ulteriore forza, che il ... Retribuzione Il codice civile (art. 2099), definisce la retribuzione come il compenso dovuto al dipendente quale corrispettivo per la prestazione resa. Il codice disciplina i modi e i tempi di corresponsione della retribuzione e stabilisce in particolare che debba essere erogata, in denaro e periodicamente, con le ... lavoratore In senso giuridico-sociale, soggetto del contratto di lavoro che si obbliga mediante retribuzione a prestare le proprie energie di lavoro, fisiche o intellettuali, alle dipendenze dell’imprenditore (lavoratore subordinato). Anche la persona che nel contratto d’opera si obbliga, senza vincoli di subordinazione, ... sindacato Associazione di lavoratori o di datori di lavoro costituita per la tutela di interessi professionali collettivi. Nel linguaggio economico e finanziario, coalizione di imprese. ● Il sindacalismo è la dottrina e prassi politico-economica, di varia matrice ideologica e culturale, finalizzata all’organizzazione ...
Tag
  • DIRITTO COMUNE
  • GIURISPRUDENZA
  • CODICE CIVILE
  • CNEL
Altri risultati per lavoro, contratto collettivo di
  • Contratti collettivi di lavoro
    Enciclopedia on line
    Accordi tra uno o più datori di lavoro e una o più organizzazioni di lavoratori, volti a stabilire il trattamento minimo garantito a questi ultimi e le condizioni di lavoro alle quali dovranno conformarsi i singoli contratti individuali di lavoro stipulati sul territorio nazionale. A tal fine si distingue ...
Vocabolario
contratto²
contratto2 contratto2 s. m. [dal lat. contractus -us, der. di contrahĕre «contrarre»; nel sign. 5, attrav. l’ingl. contract]. – 1. In generale, regolamento di interessi che trae la sua forza vincolante dall’accordo di coloro che lo stipulano;...
parte
parte s. f. [lat. pars partis]. – 1. a. Ciascuno degli elementi in cui un intero è diviso o può essere diviso, sia che essi siano materialmente staccati l’uno dall’altro, sia che possano essere soltanto considerati separatamente, per caratteristiche,...
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