Abstract
Questa voce ricostruisce la disciplina dei controlli esercitati a garanzia della corretta amministrazione delle società di persone, di capitali e cooperative, evidenziando le principali caratteristiche degli specifici sistemi di controlloprevisti per i diversi modelli.
Con l’espressione “controlli societari” ci si riferisce essenzialmente, e convenzionalmente, a quell’insieme di regole, procedure, poteri e doveri previsti dal diritto societario comune e da leggi speciali per garantire la necessaria vigilanza sul corretto esercizio dei poteri di amministrazione delle società.
Oggetto dei predetti controlli è pertanto l’amministrazione della società, da intendersi in senso ampio, quale attività di organizzazione e conduzione dell’impresa finalizzata al conseguimento dell’oggetto sociale, nonché di informazione societaria e rendicontazione contabile, rimessa ai soggetti titolari del potere di gestione e, in ultima analisi, funzionale al corretto perseguimento del risultato imprenditoriale (sulla nozione e le relative funzioni dei controlli societari, cfr. Libertini, M., La funzione di controllo nell’organizzazione della società per azioni, con particolare riguardo ai c.d. sistemi alternativi, in Riv. dir. soc., 2014, 2 ss.).
Ciò non toglie che, nell’ambito dei poteri-doveri di controllo assegnati dalla disciplina ai soggetti e agli organi competenti nel caso di specie, sia talora ricompreso un potere d’intervento sull’operato di soggetti o organi diversi dagli amministratori della società (si pensi alla legittimazione del collegio sindacale ad impugnare le deliberazioni assembleari invalide di società per azioni prevista dall’art. 2377, co. 2, c.c.). Si tratta tuttavia di poteri limitati a specifiche fattispecie, laddove il potere di controllo sull’attività di amministrazione della società viene viceversa configurato in termini generali e omnicomprensivi, come finalizzato alla verifica della generale correttezza dell’agire amministrativo, in termini di conformità alle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, nonché al rispetto dei più generali principi di corretta amministrazione della società.
Tale attività di controllo viene declinata dall’ordinamento secondo formule diversificate nei vari tipi e modelli societari, in relazione al grado di complessità organizzativa che li connota e allo specifico atteggiarsi della distribuzione delle competenze decisionali al loro interno.
Nei tipi e modelli societari più complessi (società per azioni, in particolare ove si tratti di società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati) o soggetti a vigilanza di settore (ad es. imprese bancarie o assicurative, intermediari finanziari), ai controlli interni sono associati controlli esterni, rimessi all’Autorità giudiziaria ordinaria o alle Autorità di vigilanza del settore, e regolati sia dalla disciplina comune, sia dalle discipline speciali dedicate (v. Controlli nelle società quotate).
Inoltre, nelle società partecipate da amministrazioni pubbliche sono previste regole speciali in tema di nomina e composizione degli organi di controllo e al Ministero dell’economia e delle finanze è attribuito uno specifico potere di controllo e verifica nell’ambito delle sue competenze di monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle predette società (art. 15, d.lgs. 19.8.2016, n. 175).
Il sistema dei controlli nelle società di persone riflette la struttura organizzativa dei tipi sociali riconducibili a tale categoria (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) all’interno dei quali la funzione amministrativa può essere riservata ad alcuni soltanto dei soci, sia per deroga contrattuale al principio di cui all’art. 2257 c.c., che attribuisce a ciascun socio il potere di amministrare (come può accadere nella società semplice e nella società in nome collettivo), sia perché la disciplina del tipo sociale considerato preclude espressamente ad alcuni soci tale potere (come è previsto per i soci accomandanti di società in accomandita semplice dall’art. 2318, co. 2, c.c.). Ai soci che non partecipano all’amministrazione della società l’ordinamento riconosce alcune prerogative finalizzate a consentire una qualche attività di vigilanza sull’effettivo rispetto, da parte dei soci amministratori, delle regole legali e contrattuali applicabili, nonché dei principi di corretta amministrazione della società. In particolare, l’art. 2261, co. 1, c.c. attribuisce ai soci non amministratori il diritto «di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti»; tale diritto sembrerebbe suscettibile di essere esercitato dai soci in ogni tempo e senza alcuna particolare limitazione, se non quella data dal rispetto della buona fede (così Trib. Nocera Inferiore, 24.3.2009, in Giur. merito, 2010, 1881 ss.).
Il diritto di informazione così regolato spetta a ciascuno dei soci non amministratori, non soltanto nei confronti degli amministratori formalmente investiti della carica, ma anche nei confronti di soggetti che, di fatto, espletino funzioni gestorie, mentre non può essere riconosciuto a quei soci formalmente investiti del potere di amministrare che, tuttavia, non lo abbiano mai esercitato (così Cass., 14.12.1998, n. 12531, in Riv. dott. comm., 1999, 755 ss.; Cass., 10.3.1975, n. 879, in Giur. it., 1975, I, 1, 1442 ss.).
L’obbligo dei soci amministratori di predisporre un rendiconto sull’andamento degli affari sociali parrebbe non richiedere la redazione di un vero e proprio bilancio d’esercizio, trattandosi di un documento destinato a fornire un’informazione meramente “interna” alla compagine sociale, e mancando ogni obbligo di pubblicità (per la distinzione tra bilancio e rendiconto, cfr. Ferrara, F. jr. - Corsi, F., Gli imprenditori e le società, XIV ed., Milano, 2009, 280 ss. In giurisprudenza, v. Trib. Napoli, 30.3.1995, in Soc., 1995, 1455 ss.). Dunque, la sua funzione richiederà tutt’al più che esso riporti una descrizione dell’operato degli amministratori nel corso del periodo e che esponga i risultati economici conseguiti dalla società (Trib. Bari, 7.2.2007, n. 327, in Il merito, 2007, 47 ss.). La questione della natura del rendiconto e della sua assimilabilità ad un vero e proprio bilancio (con applicazione dei criteri di valutazione e rispetto delle regole di struttura richiesti per un simile documento dalle normative che espressamente lo prevedono) non è tuttavia del tutto chiara, se si considera che la disciplina della società in nome collettivo, all’art. 2311, c.c., fa riferimento ad un «bilancio finale di liquidazione» e quella della società in accomandita semplice, all’art. 2320, co. 3, c.c., statuisce un diritto dei soci accomandanti di «ricevere una comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite».
La normativa descritta trova applicazione con riferimento ai soci non amministratori di società semplice, di società in nome collettivo (art. 2293 c.c.) e ai soci accomandatari non amministratori di società in accomandita semplice (in giurisprudenza, in senso favorevole al riconoscimento a questi ultimi del diritto d’informazione, cfr. Trib. Nocera Inferiore, 24.3.2009, cit.). Invece, per i soci accomandanti, l’art. 2320 c.c. prevede soltanto un diritto di ricevere la comunicazione annuale del bilancio e del conto profitti e perdite, nonché, allo scopo di verificare l’esattezza dei dati ivi riportati, un diritto di consultare i libri e gli altri documenti della società.
A differenza delle società di persone, le società di capitali necessitano di un più complesso sistema di vigilanza sull’attività di amministrazione. Questo perché si tratta di modelli connotati da un’organizzazione corporativa fondata su un riparto più marcato di competenze tra soci e amministratori, con la tendenziale concentrazione delle competenze gestorie in capo all’organo amministrativo, destinata ad assumere rilievo inderogabile nell’ambito dei tipi societari più sofisticati, quale è, ad esempio, la società per azioni.
In questo contesto, il sistema dei controlli di quest’ultima risulta il più articolato, essendo (almeno potenzialmente) fondato sull’azione congiunta dell’organo di controllo interno (collegio sindacale nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale; consiglio di sorveglianza nel sistema di amministrazione e controllo di tipo dualistico; comitato per il controllo sulla gestione nel sistema di amministrazione e controllo di tipo monistico), del revisore contabile, dell’organismo di vigilanza di cui al d.lgs. 8.6.2001, n. 231 (parte del modello di prevenzione di taluni reati presupposto nell’ambito della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti) nonché di soggetti esterni (l’Autorità giudiziaria ordinaria nel controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. e le Autorità amministrative previste con funzioni di vigilanza da discipline speciali o di settore), peraltro sulla base di regole variabili in rapporto ad alcune caratteristiche di struttura e di governance della società, all’eventuale sua apertura al mercato del capitale di rischio ed, infine, alla natura dell’attività esercitata.
Inoltre, nella prospettiva della valorizzazione dei controlli sulla corretta amministrazione della società, gli stessi amministratori sono tenuti a curare che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alle dimensioni e alla natura dell’impresa, obiettivo che richiede, tra l’altro, di assicurare l'efficiente e corretto funzionamento dell'impresa nel rispetto delle regole fissate dalla legge e dall’atto costitutivo, con eventuale creazione di ulteriori uffici di controllo interno (ad es. gli uffici di internal audit) preposti ad una vera e propria attività di vigilanza diffusa all’ambito più allargato delle diverse funzioni aziendali, qualora le circostanze lo rendano necessario (in argomento, sull'attività di controllo svolta direttamente dall'organo amministrativo, cfr. Montalenti, P., Sistemi di controllo e corporate governance: dalla tutela delle minoranze alla tutela della correttezza gestoria, in Riv. dir. comm., 2012, 243 ss.; Stella Richter, M., La funzione di controllo del consiglio di amministrazione nelle società per azioni, in Riv. soc., 2012, 663 ss.) .
Nell’organizzazione della società per azioni che adotti il sistema di amministrazione e controllo tradizionale, il collegio sindacale riveste un ruolo assolutamente centrale, dal momento che ad esso spetta di vigilare «sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento» (art. 2403 c.c.; sull’oggetto del dovere di vigilanza dei sindaci, cfr. Ambrosini, S., Il collegio sindacale, in Tratt. Rescigno, 2013, 239 ss.; Aiello, M., Art. 2403, in Comm. c.c. Gabrielli, Artt. 2379-2451, II, Milano, 2015, 502 ss.). Inoltre, nelle società per azioni non qualificate come enti d’interesse pubblico (che non siano, cioè, emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati o diffusi presso il pubblico in misura rilevante, né esercitino alcune specifiche attività come quella bancaria o assicurativa), che non siano controllate da, o non controllino, enti di interesse pubblico e in quelle che non siano sottoposte con questi ultimi a comune controllo, lo statuto può stabilire che il collegio sindacale sovrintenda anche alla revisione legale dei conti, sempre che la società non sia obbligata a redigere il bilancio consolidato (art. 2409 bis, co. 2, c.c.; art. 16, co. 2, d.lgs. 27.1.2010, n. 39) ovvero sia partecipata da amministrazioni pubbliche (art. 3, co. 2, d.lgs. n. 175/2016).
Si prevede poi che i componenti dell’organo di controllo interno siano dotati di specifici requisiti di professionalità ed indipendenza (art. 2397, co. 2, c.c.; 2409 bis, co. 2, c.c.; d.m. 29.12.2004, n. 320; v. anche l’art. 11 d.lgs. n. 175/2016 per le società a controllo pubblico) fissandosi altresì speciali cause di ineleggibilità e decadenza dalla carica (art. 2399, c.c.).
Per adempiere ai propri doveri, il collegio sindacale è titolare di una serie di poteri di controllo ed ispezione finalizzati alla verifica della correttezza e regolarità dell’amministrazione, cui si accompagnano precisi poteri di reazione laddove siano riscontrate irregolarità. Naturalmente, stante
la natura obbligatoria dell’attività di controllo, tali prerogative costituiscono veri e propri doveri al cui adempimento i sindaci sono chiamati (in argomento, con riferimento ai poteri esercitabili nelle società non quotate, v. Aiello, M., Art. 2403, cit., 508 ss.; Ambrosini, S., I poteri dei sindaci, in Abriani, N. - Alessi, R. - Morera, U., a cura di, Il collegio sindacale, Firenze, 2007, 225 ss.; Libertini, M., Artt. 2403-bis, in D’Alessandro, F., diretto da, Commentario romano al nuovo diritto delle società, II, t. II, Padova, 2011, 245).
Più precisamente, in forza dei propri poteri-doveri d’indagine, i sindaci devono partecipare alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee dei soci (art. 2405, co. 1, c.c.); inoltre possono (e, ove occorra, devono): a) chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari (art. 2403 bis, co. 2, c.c.); b) scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate con particolare riferimento ai sistemi di amministrazione e controllo e all’andamento generale dell’attività sociale; c) scambiare informazioni con il soggetto incaricato del controllo contabile, ove nominato (art. 2409 septies c.c.), nonché con i preposti al controllo interno, che riferiscono al collegio di propria iniziativa o su sollecitazione anche di un solo componente dell’organo; d) procedere in ogni momento, anche individualmente, all’espletamento di atti di ispezione e di controllo (art. 2403-bis, co. 1, c.c.; art. 151 t.u.f.), eventualmente avvalendosi di dipendenti ed ausiliari che non si trovino nelle medesime condizioni previste dall’art. 2399 c.c., fermo restando il potere degli amministratori di inibire a questi ultimi l’accesso a informazioni riservate (art. 2403 bis, co. 4-5, c.c.).
L'ordinamento ha progressivamente potenziato i poteri-doveri dei sindaci che sono ora chiamati, non solo a riferire con regolarità ai soci sugli esiti dell’attività di controllo espletata, ma anche ad assumere specifiche iniziative di denuncia e contrasto delle irregolarità riscontrate. Pertanto i sindaci sono attualmente tenuti non solo a presentare annualmente le relazioni all’assemblea per riferire sui risultati dell’esercizio sociale e sulle attività di verifica svolte (art. 2429 c.c.), sul bilancio (art. 2423, co. 4, c.c.), nonché sull’osservanza delle regole in materia di operazioni con parti correlate limitatamente alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (art. 2391 bis c.c.), ma anche a denunciare al Tribunale ex art. 2409 c.c. le eventuali gravi irregolarità rilevate nell’esercizio dell’attività di controllo, a denunciare alla Consob le irregolarità riscontrate ove si tratti di società quotata in un mercato regolamentato (art. 149, co. 3, t.u.f.), a promuovere, a maggioranza dei due terzi dei componenti, l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (art. 2393, co. 3, c.c., introdotto dalla l. 28.12.2005, n. 262), nonché ad impugnare le deliberazioni invalide adottate dall’assemblea e dall’organo amministrativo (artt. 2377, 2388 c.c.). Per le società che adottino sistemi alternativi di amministrazione e controllo, le competenze del collegio sindacale sono attribuite, rispettivamente, al consiglio di sorveglianza, nel sistema dualistico, e al comitato di controllo sulla gestione nel sistema monistico (per approfondire le competenze dei due organi di vigilanza all’interno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo, cfr. Campobasso, G.F., Diritto commerciale. Diritto delle società, a cura di Campobasso, M., Milano, 2012, 431 ss.; Jaeger, P.G. - Denozza, F. - Toffoletto, A., Appunti di diritto commerciale, Milano, 2010, 405 ss.; Libertini, M., Artt. 2403-bis, cit., 14 ss.).
Nelle società a responsabilità limitata la nomina dell’organo di controllo è invece solamente eventuale, essendo subordinata ad una scelta operata in tal senso dalla società che lo abbia previsto nell’atto costitutivo ovvero resa obbligatoria dal verificarsi di alcuni presupposti specificamente individuati dall’art. 2477 c.c. nonché nel caso di società partecipate da amministrazioni pubbliche (art. 3, co. 2, d.lgs. n. 175/2016). Peraltro, ove nominato, l’organo di controllo potrà essere anche soltanto monocratico e, in ogni caso, troveranno applicazione le stesse disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni (art. 2477, co. 5, c.c.), fermo restando che, nei casi di nomina facoltativa, spetterà allo statuto stabilire le competenze e i poteri dell’organo (art. 2477, co. 1, c.c. Per un approfondimento, cfr. Abriani, N., Art. 2477, in Comm. c.c. Gabrielli, Artt. 2452-2510, III, Milano, 2015, 640 ss.).
L’attività di controllo contabile può essere svolta da persone fisiche o da società di revisione iscritte nel registro tenuto dal Ministero dell’economia. L’art. 13 del d.lgs. n. 39/2010 precisa che, salva l’originaria designazione del soggetto incaricato all’interno dell’atto costitutivo (art. 2328, co. 2, n. 11, c.c.), la nomina debba avvenire a cura dell’assemblea, previa acquisizione del parere del collegio sindacale (o equivalente organo di controllo nei sistemi alternativi di amministrazione e controllo).
Allo scopo di garantire l’indipendente esercizio dell’attività di controllo, si prevedono regole specifiche in tema di determinazione del corrispettivo per l’espletamento della funzione (art. 10, co. 9-10, d.lgs. n. 39/2010), durata dell’incarico (art. 13, co. 2; 17, co. 1, d.lgs. n. 39/2010) e revoca del revisore per giusta causa (art. 13, co. 3, d.lgs. n. 39/2010).
Oltre a tali prescrizioni, il d.lgs. n. 39/2010 ha introdotto una serie di regole di principio finalizzate a preservare l’obiettività e l’indipendenza dell’organo di revisione (art. 10, d.lgs. n. 39/2010). Ulteriori presidi a garanzia dell’indipendenza e dell’obiettività dei revisori si prevedono per i soggetti che effettuano tale tipo di controllo nei confronti degli enti di interesse pubblico come definiti dall’art. 16 del citato decreto (artt. 17 ss., d.lgs. n. 39/2010).
Le funzioni del revisore legale consistono nella verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, oltre che nell’espressione, tramite apposita relazione, di un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, datata e sottoscritta dal responsabile della revisione (art. 14, co. 2- 3, d.lgs. n. 39/2010). Il giudizio sul bilancio incide direttamente sulla legittimazione dei soci ad impugnare la deliberazione dell’assemblea (ovvero del consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico) che lo abbia approvato. Infatti, ove il bilancio sia privo di rilievi, tale impugnazione è concessa solamente a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale (art. 2434 bis c.c.). Nelle società quotate, tale limite trova applicazione anche con riferimento all’approvazione di un bilancio con rilievi.
Nella s.r.l. la funzione di revisione può invece essere attribuita dall’atto costitutivo all’organo di controllo (monocratico o pluripersonale) eventualmente nominato nei casi evidenziati nel paragrafo precedente.
L’art. 2409 c.c. consente a tanti soci rappresentanti un decimo del capitale sociale (un ventesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio) che abbiano il fondato sospetto di gravi irregolarità commesse dagli amministratori nella gestione, idonee ad arrecare un danno alla società o a sue controllate, di denunciare i fatti al Tribunale. Analoga legittimazione alla denuncia è concessa al collegio sindacale (o al corrispondente organo di controllo all’interno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo) ed al pubblico ministero nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (per un inquadramento generale del controllo giudiziario, cfr. Libertini, M., Art. 2409, in d’Alessandro, F., diretto da, Commentario romano al nuovo diritto delle società, cit., 269; Rossi, S., Art. 2409, in Comm. c.c. Gabrielli, Artt. 2452-2510, II, Milano, 2015, 565 ss.).
Il mancato rinvio all'applicazione dell'art. 2409 c.c. all'interno della disciplina della s.r.l. ha indotto dottrina e giurisprudenza ad interrogarsi sull’ammissibilità della denuncia al Tribunale da parte dei soci e dei sindaci anche in tale tipo di società. In effetti, al riguardo si è espressa in senso negativo la giurisprudenza maggioritaria, sostenuta dall'orientamento della Corte Costituzionale (sent. 29.12.2005, n. 481, in Dir. e prat. soc., 2005, II, 64 ss.; v. anche C. Cost., ord., 7.5.2014, n. 116, in Giur. cost., 2014, 2059 ss.) e della Corte di Cassazione, le quali, valorizzando alcuni elementi sistematici, hanno ritenuto intenzionale l'esclusione del rinvio all'art. 2409 c.c., oltre che conforme alla Costituzione, in quanto tale scelta non si sarebbe tradotta in un'irragionevole disparità di trattamento per i portatori di interessi all'interno della società a responsabilità limitata.
Infine, nelle società a controllo pubblico, ciascuna amministrazione socia può presentare la denuncia ex art. 2409 c.c. indipendentemente dall’entità della propria partecipazione (art. 13, d.lgs. n. 175/2016).
Qualora le società per azioni siano aperte al mercato del capitale di rischio od operino in particolari settori, esse sono sottoposte anche alla vigilanza di specifiche Autorità pubbliche. In particolare, la Consob esercita l’attività di vigilanza sulle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati o diffusi presso il pubblico in misura rilevante e sulle società che svolgono attività di intermediazione nel mercato mobiliare; la Banca d’Italia controlla le società per azioni che operano in ambito bancario e quelle che esercitano attività finanziaria; infine, l’Ivass, ai sensi del d.l. 6.7.2012, n. 95, conv. con l. 7.8.2012, n. 135, vigila sul funzionamento delle società assicurative (per un approfondimento di alcuni aspetti particolarmente critici dell'organizzazione e del funzionamento delle Autorità, cfr. Pernazza, F., Società quotate e Autorità di vigilanza: poteri conformativi e poteri sanzionatori a confronto, in Riv. soc., 2008, 1487 ss.; De Santis, F., Le Autorità di vigilanza e l'impugnazione delle delibere delle società vigilate: profili processuali, in Giur. comm., 2004, I, 1184 ss.; sui limiti di responsabilità delle Autorità di vigilanza, cfr. Cass., 23.3.2011, n. 6681, in Soc., 2011, 793 ss.).
Rispetto alla disciplina della società per azioni, quella della società a responsabilità limitata si caratterizza per una più ampia autonomia contrattuale nella determinazione delle regole afferenti all'organizzazione interna. In quest'ottica, sotto il profilo dei controlli, è rimessa ai soci la scelta di rendere obbligatoria la nomina di un organo deputato alla vigilanza sulla gestione, fatte salve le ipotesi di nomina necessaria previste dall'art. 2477 c.c. D'altra parte, nel tentativo di dotare la società di un adeguato presidio di controllo sulla correttezza dell'amministrazione, il legislatore ha valorizzato il ruolo dei soci privi di competenze gestorie, riconoscendo loro un diritto individuale d’indagine da esercitare mediante l'accesso diretto alla documentazione sociale (art. 2476, co. 2, c.c. In dottrina, v. Abriani, N., Art. 2476, in Commentario, cit., 600 ss.).
Ad avviso della giurisprudenza prevalente, tale diritto ha carattere potestativo e consente al socio non amministratore di s.r.l. di esercitare un controllo penetrante sulla gestione societaria, permettendogli di consultare l’intera documentazione sociale al fine di verificare, personalmente o tramite professionisti di propria fiducia, l’andamento societario (v. Presti, G., Il diritto di controllo dei soci non amministratori, in Commentario della s.r.l., dedicato a Portale, G.B., Milano, 2011, 650). Inoltre, qualora sia ingiustificatamente ostacolato l’esercizio di tale diritto, il socio non amministratore può tutelarsi esperendo una specifica azione di merito ovvero agendo in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c. (cfr. Trib. Torino, 11.5.2016, in www.giurisprudenzadelleimprese.it). Peraltro, al fine di valorizzare le contrapposte esigenze di riservatezza della società, la giurisprudenza impone al socio di esercitare tale diritto con modalità conformi al principio generale di buona fede (così Trib. Milano, 13.5. 2017; Trib. Milano, 8.10. 2015 e Trib. Torino 11.5.2016, tutte pubblicate in www.giurisprudenzadelleimprese.it).
Il controllo sulla corretta amministrazione delle società cooperative si basa anzitutto sull’attività di vigilanza svolta dal collegio sindacale, la cui nomina è obbligatoria nei casi previsti dall’art. 2477 c.c., nonché qualora la società abbia emesso strumenti finanziari non partecipativi (art. 2543, co. 1, c.c.; in argomento, v. Paolucci, L.F., Art. 2543, Comm. c.c. Gabrielli, IV, Milano, 2014, 390 ss.).
In ogni caso, ai soci è attribuito un ruolo di vigilanza diretta sulle informazioni tratte dalle relazioni predisposte da amministratori e sindaci in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, all’interno delle quali devono essere riportati i criteri osservati nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Inoltre, ai soci è consentito:
nelle cooperative cui si applicano le norme della s.p.a., di richiedere l’esame del libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e di quello delle deliberazioni delcomitato esecutivo, se esistente, anche tramite l’ausilio di un professionista di propria fiducia (art. 2545- bis c.c.), a condizione che l’istanza sia supportata da un decimo dei soci (un ventesimo nelle cooperative formate da più di tremila soci);
nelle cooperative cui si applicano le norme della s.r.l., di esercitare il diritto di consultazione previsto dall’art. 2476, co. 2, c.c.
È prevista, inoltre, come obbligatoria la nomina del revisore contabile esterno, salvo che si tratti di società chiusa, a sistema tradizionale, non tenuta alla redazione del bilancio consolidato, nel qual caso è rimessa allo statuto la facoltà di affidare l’attività di controllo contabile al collegio sindacale.
Anche alle cooperative costituite nella forma della società per azioni si applica l’art. 2409 c.c. in virtù del rinvio operato dall’art. 2545 quinquiesdecies c.c., benché con requisiti diversi rispetto a quelli previsti per la società per azioni (sono legittimati i soci titolari del decimo del capitale sociale, ovvero un decimo del numero complessivo dei soci e, nelle società cooperative che hanno più di tremila soci, un ventesimo dei soci). Più controverso è stabilire se ad analoga conclusione possa giungersi anche con riferimento alle cooperative che adottino la forma organizzativa della società a responsabilità limitata.
Fonti normative
Artt. 2397-2409septies c.c.; 2409 duodecies-2409quinquiesdecies c.c.; 2409 octiesdecies c.c.; 223 septies disp. att.; 148-151-ter t.u.f.; 2476-2477-bis c.c.; 2543-2545 septiesdecies c.c.; d.lgs. 27.1.2010, n. 39; d.lgs. 16.8.2016, n. 175.
Bibliografia essenziale
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