Istituto statale avente lo scopo di curare lo sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti (art. 118 r.d. 1054/6 maggio 1923). I c. possono essere maschili o femminili, e vi si accede per concorso; la retta è a carico delle famiglie degli alunni, ma molti sono i posti gratuiti o concessi con borse di studio. Presso i c. funzionano scuole elementari e scuole medie statali, e possono altresì essere annesse scuole secondarie superiori statali di qualsiasi tipo (l. 150/9 marzo 1967). La norma che regola attualmente i c. è l’art. 203 del d. legisl. 297/94.