copertura
Ogni mezzo che tende a eliminare o a ridurre il rischio cui va soggetto un operatore economico.
Nel linguaggio bancario versamento richiesto ai clienti dalle banche a titolo di garanzia. Con l’espressione c. di un assegno, si indica l’adeguata disponibilità, in banca, del traente.
Si può distinguere una c. mediante posizione corta da una mediante posizione lunga (➔ posizione). Nel primo caso, un soggetto che possiede un’attività che dovrà vendere a una particolare data futura verrebbe danneggiato da eventuali variazioni al ribasso del prezzo del bene, che si verificassero in coincidenza con la data della vendita. Per eliminare il rischio, può assumere una posizione corta in un contratto futures sullo stesso bene e per la stessa data futura. Questa posizione lo impegna a vendere, alla data stabilita, la quantità contrattata al prezzo futures corrente. In tal modo il suo introito futuro è certo (prezzo futures odierno per quantità contrattata) e il soggetto non corre più il rischio di ribasso del prezzo. Esattamente inversa è la c. mediante posizione lunga in futures che impegnano all’acquisto a condizioni di prezzo e per una data prestabilita di una certa quantità di un bene. In questo caso il rischio da fronteggiare è quello di un rialzo dei prezzi in capo a un soggetto che sa di dover acquistare a una certa data futura una determinata quantità di un bene. Queste c. sono realizzate mediante un rapporto uno a uno fra dimensione della posizione futures di c. e posizione della cosiddetta esposizione (quantità che è necessario acquistare o vendere). Tale rapporto si dice rapporto di c. e riguarda una posizione opposta a quella che si vuole coprire. Se l’obiettivo del soggetto che predispone la c. (detto hedger) è quello di minimizzare il rischio, può essere ottimale utilizzare rapporti di c. diversi da uno. Per raggiungere l’obiettivo si deve cercare il minimo, rispetto al rapporto di c. h, della varianza della variazione di valore, ΔS−hΔF, della posizione dell’hedger. Essa è pari a σ2s+h2σ2F−2hρσsσF e raggiunge il minimo per h=ρσs/σF, prodotto del coefficiente di correlazione ρ fra le variazioni dei prezzi spot e futures (nel periodo della c.) per il rapporto fra deviazione standard σs della variazione ΔS dello spot e deviazione standard σF della variazione ΔF del futures. Quando il coefficiente di correlazione è pari a uno e le deviazioni standard coincidono, il rapporto ottimale è esattamente uno.
Numero di posizioni corte in un’opzione su sottostante (tipicamente azionario) che, aggiunto a una posizione lunga nel sottostante, rende il portafoglio localmente non rischioso e dunque coperto dal rischio di variazioni di prezzo del sottostante. Va sottolineato che il rapporto di c. è variabile con il tempo a scadenza e con il prezzo del sottostante. Da ciò deriva che la c. è temporanea e che il rapporto va riaggiustato dinamicamente, in teoria addirittura continuamente.
È imposta dal principio costituzionale (art. 81) secondo cui ogni legge che comporti spese nuove o maggiori di quelle previste nel bilancio dello Stato deve indicare i mezzi, cioè le entrate, con cui farvi fronte. La norma relativa è tuttavia di frequente elusa, almeno in parte, dal momento che le leggi che implicano spese pluriennali o permanenti (per es., aumenti degli stipendi dei dipendenti statali) indicano con precisione l’entrata posta a c. delle spese solo per l’esercizio in corso, mentre per le spese relative agli anni successivi tale indicazione avviene in modo generico (➔ bilancio pubblico; legge finanziaria).
Per c. finanziaria s’intende l’insieme dei mezzi finanziari che sono necessari per fare fronte a nuove spese proposte per legge.