CORPUS IURIS CANONICI
. Sotto questo titolo sono riunite le sei collezioni di diritto canonico: il Decreto di Graziano, le Decretali di Gregorio IX, il Liber Sextus di Bonifacio VIII, le Clementine, le Extravagantes Iohannis XXII e le Extravagantes comunes (v. estravaganti decretali). Tuttavia questa espressione fu diversamente applicata nei varî tempi. Poiché essa indica un insieme vasto e completo di leggi, che abbracciano tutto il campo del diritto, così è stata attribuita al Decreto di Graziano, alle Compilationes antiquae, ovvero alle Decretali di Gregorio IX, o al Lioer Sextus, e talora alle tre collezioni autentiche (Decretali di Gregorio IX, Sesto e Clementine) prese insieme. In questo senso pare che l'usasse il Concilio di Basilea, parlando de reservationibus in corpore iuris expresse clausis; comprendendovi forse anche il Decretum. Invece la Collectio Anselmo dedicata (v. canoniche, collezioni) e la Dionisiana furono chiamate Corpus Canonum. Nel senso attuale l'espressione Corpus Iuris Canonici fu usata per la prima volta da Gregorio XIII nel suo breve Cum pro munere del 1° luglio 1580. Tuttavia questo titolo si trova soltanto nelle edizioni del sec. XVII.
Pio IV aveva meditato di fare una nuova edizione del Decretum, ma la morte glielo impedì. Il suo successore, Pio V, con disegno più ampio, accogliendo i voti del Concilio di Trento, nominò una commissione di cardinali e di giuristi, che fu detta dei Correctores Romani, alla quale commise di rivedere, purgare e correggere il testo di tutte le sei collezioni. Queste collezioni avevano su tutte le altre il vanto di non essere state sostituite da compilazioni posteriori, sia nell'insegnamento sia nella pratica degli affari; infatti le Decretali di Gregorio IX sono una raccolta di aggiunte al Decretum, che tolgono valore alle compilationes antiquae; il Sesto è una continuazione delle Decretali di Gregorio IX, come le Clementine continuano il Sesto; e le Estravaganti proseguono le Clementine. E già, nella pratica, l'insieme di queste raccolte era considerato come un corpo di legislazione ecclesiastica.
Un lavoro di revisione era, però, necessario, sia per le fonti non sempre corrette, sia per gli errori dei copisti, sia per altri motivi. L' opera dei Correctores andò in lungo, e fu compiuta nel 1580; si pubblicò prima il Decreto di Graziano, poi le altge parti, in quella che si disse editio romano. Col già citato breve, Gregorio XIII approvava il lavoro della commissione, ordinandone la stampa; con l'altro breve Emendationem, del 2 giugno 1582, ordinava l'applicazione di questo testo legislativo, vietando che si aggiungesse, togliesse o mutasse cosa alcuna.
Nonostante la solenne promulgazione di Gregorio XIII, si deve ritenere che il Corpus non sia un vero codice, ma soltanto una raccolta di legislazione ecclesiastica; e che delle sei collezioni che lo compongono solo tre siano state riconosciute come leggi nel loro complesso; le altre sono rimaste lavori privati, e non hanno mai avuto il valore di collezioni pubbliche; onde le singole fonti in esse contenute hanno forza di legge in quanto loro deriva dall'origine che vantano, non dal fatto di essere incluse nella raccolta.
Per i Greci cattolici, le norme di fede e di morale contenute nel Corpus sono obbligatorie; ma per quelle disciplinari invece quel testo può valere solo come una fonte sussidiaria per i casi non contemplati nel codice della Chiesa orientale. Resta però ferma l'obbligatorietà di quelle espressamente dettate per tutti i cattolici dai pontefici. Per i protestanti il Corpus si considera come fonte sussidiaria di fronte alla legislazione territoriale, in quanto le sue regole riposano su principî dogmatici accolti dai riformati.
Con la pubblicazione (1917) del nuovo Codex Iuris Canonici le leggi dell'antico Corpus sono state abrogate; ma conservano tuttavia un certo valore, sia in via transitoria, per i rapporti giuridici sorti sotto l'impero di esse, sia come mezzo d'interpretazione dei nuovi canoni che ripetono le regole antiche, come prescrive il can. 6, par. 3 del Codex, ed anche in quanto l'elaborazione dottrinale si è in gran parte formata sull'antico diritto; sia, infine, come importante fonte storica del diritto canonico.
Al Corpus sono generalmente state fatte, nelle edizioni, alcune aggiunte di altri testi giuridici, estranei ad esso. Vi si trova l'Arbor consanguineitatis et affinitatis di Giovanni d'Andrea. In calce al Decreto sono spesso aggiunti 47 canoni penitenziarî tolti dalla Summa aurea dell'Ostiense; 84 canones Apostolorum nella relazione del Hofmann. Alla fine dell'ultimo volume si trova il Liber septimus Decretalium Petri Matthaei, collezione redatta sotto Sisto V; e le Institutiones Iuris Canonici del Lancellotti, compilate per ordine di Paolo IV, il quale voleva, sull'esempio di Giustiniano, pubblicare un testo legale di istituzioni; ma l'opera, compiuta sotto Pio V, non ebbe l'approvazione ufficiale pontificia, e l'autore la pubblicò per conto suo nel 1594; poi fu accolta nelle edizioni del Corpus.
Queste edizioni sono parecchie; la prima è la editio romana, uscita, come si è detto, nel 1582. Altre ne seguirono, glossate, in tre volumi. Fra esse la più importante è quella di Lione del 1671. Altre sono senza glosse, in due volumi; fra queste citiamo l'edizione dei fratelli Pietro e Francesco Pithou (Parigi 1687). Edizioni critiche sono quelle del Böhmer (Halle 1757); del Richter (Lipsia 1819); del Friedberg (Lipsia 1879-81). Queste edizioni hanno voluto, quale più quale meno completamente, ricostituire i testi originali nelle varie parti del Corpus. Le prime due si valsero a tale uopo delle compilationes antiquae, e riferirono per intero le Decretali che erano state abbreviate con l'omissione delle partes decisae. L'edizione del Friedberg, la più ampia e ricca, ricostruisce, da molti manoscritti, il testo del Decretum, ponendo in calce il testo romano; per le Decretali riporta il testo romano, aggiungendo in corsivo le partes decisae, e ponendo in nota alcuni testi originali. Però, ove si voglia consultare il Corpus come fonte legislativa, è necessario tenersi all'edizione romana, a cui fu dato valore di testo autentico.
Bibl.: E. Friedberg, Prolegomena alla sua edizione; G. Phillips, Kirchenrecht, Regensburg 1845, IV; C. Calisse, Diritto ecclesiastico, Firenze 1902, I, pp. 66-69; F.X. Wernz, Ius Decretalium, Roma 1905, I, nn. 263-65, pp. 374-377; G.B. Sagmüller, Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts, 2ª ediz., Friburgo in Brisgovia 1909, par. 45, pp. 60-63; Ph. Maroto, Institutiones Iuris Canonici ad normam novi Codicis, Roma 1921, I, nn. 91-96, pp. 80-85; P. Gasparri, Codicis iuris canonici fontes, voll. 5, Roma 1923-1930.